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11.2004.140 • TRAC TI 11.2004.140 Generato dall'IA

Property Owner's Appeal Dismissed After Withdrawal

Numero d'incarto 11.2004.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner appealed a lower court's decision that denied an injunction against neighbors who obtained a building permit for the renovation and expansion of their adjacent property. The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew the appeal, which is treated as a withdrawal from the proceedings, thus requiring the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee and reimbursement to the opposing party for costs, based on the general principle that withdrawal constitutes acquiescence to the consequences of discontinuing litigation.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Property Owner's Appeal Dismissed After Withdrawal: The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew the appeal, which is treated as a withdrawal from the proceedings, thus requiring the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee and reimbursement to the opposing party for costs, based on the general principle that withdrawal constitutes acquiescence to the consequences of discontinuing litigation.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di procedura ritiro dell'istanza giudiziaria distrazione di valori patrimoniali spese di ristrutturazione proprietà immobiliare conseguenze del ritiro Stralcio della causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Cited to justify the reduction of the court fee because the case ended without a judgment.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the reasoning leading to the decision to note the withdrawal of the appeal and remove the case from the roll.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.140 · Lugano 22 giugno 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario: · Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da

AP 1 Gentilino (patrocinato dall' , ) contro

AO 1 e AO 2,Gentilino (patrocinati da PA 1 );

premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;

ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO

2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411);

accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali;

osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004;

rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;

preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;

appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;

precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario