Property Owner's Appeal Dismissed After Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA property owner appealed a lower court's decision that denied an injunction against neighbors who obtained a building permit for the renovation and expansion of their adjacent property. The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew the appeal, which is treated as a withdrawal from the proceedings, thus requiring the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee and reimbursement to the opposing party for costs, based on the general principle that withdrawal constitutes acquiescence to the consequences of discontinuing litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Property Owner's Appeal Dismissed After Withdrawal: The appellate court dismissed the appeal because the appellant formally withdrew the appeal, which is treated as a withdrawal from the proceedings, thus requiring the appellant to bear the procedural costs, including a reduced court fee and reimbursement to the opposing party for costs, based on the general principle that withdrawal constitutes acquiescence to the consequences of discontinuing litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the reduction of the court fee because the case ended without a judgment.
Cited in the reasoning leading to the decision to note the withdrawal of the appeal and remove the case from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.140 · Lugano 22 giugno 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.411 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 25 giugno 2004 da
AP 1 Gentilino (patrocinato dall' , ) contro
AO 1 e AO 2,Gentilino (patrocinati da PA 1 );
premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ la licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;
ricordato che AP 1, proprietario della vicina particella n. 9, si è rivolto il 24 giugno 2004 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di vietare a AO 1 e AO
2 i lavori di costruzione e di ingiungere cautelarmente ai medesimi di non iniziare – rispettivamene di sospendere – le opere in questione (inc. OA.2004.411);
accertato che con decreto cautelare emesso il 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto le richieste provvisionali;
osservato che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004;
rilevato che nelle loro osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello;
preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG) mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario