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11.2004.14 • TRAC TI 11.2004.14 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal Following Divorce Agreement

Numero d'incarto 11.2004.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Following a lower court decision that suspended marital cohabitation and set child custody and alimentary support, both spouses appealed on various grounds; however, the appellate court took note that the parties subsequently resolved their issues through a divorce agreement, leading both to request the withdrawal of their respective appeals, which the court interpreted as a desistment ending the litigation and necessitating the striking of the cases from the rolls under procedural rules. The court ruled that desistment typically requires each party to bear the costs they incurred for their appeal, though the court reduced the appeal tax considering the amicable settlement, and adhered to the parties' agreement regarding the compensation of legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG; Appeal Withdrawal Following Divorce Agreement: The court ruled that desistment typically requires each party to bear the costs they incurred for their appeal, though the court reduced the appeal tax considering the amicable settlement, and adhered to the parties' agreement regarding the compensation of legal fees.

Parole chiave

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convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio mantenimento del figlio matrimonio sciolto ritiro dell'istanza giudiziaria contenzioso tributario riduzione dell'assegno di mantenimento Stralcio di causa per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the procedural basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the rolls due to desistance in order 1 and 3.

art. 21 LTG

Cited as justification for reducing the court fee because the appeal case did not end with a final judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2004.14 · Lugano 2 dicembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.327 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 maggio 2002 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2) contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

premesso che con sentenza del 29 gennaio 2004 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato, in luogo e vece del Pretore, AP

1 e AO 1 a sospendere la comunione domestica, ha affidato i figli M__________

(1985) e B__________ (1987) alla madre e ha regolato il diritto di visita del padre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 136.25 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili per ogni figlio dal febbraio 2002 al settembre 2003, rispettivamente un contributo alimentare di fr. 741.85 mensili per la moglie e uno di fr. 1344.10 mensili la figlia B__________ dopo di allora;

ricordato che contro tale sentenza sono insorti il 9 febbraio 2004 – per opposti motivi – AO 1 e AP 1;

osservato che entrambi hanno postulato vicendevolmente la reiezione dell'appello avversario;

preso atto che il 15 novembre 2004 AO 1 ha invitato questa Camera a non statuire sugli appelli, essendo in corso trattative per definire amichevolmente il contenzioso;

constatato che AO 1 ha comunicato alla Camera il

24 novembre 2005 – su richiesta del giudice delegato – l'avvenuta pronuncia del divorzio e l'omologazione della convenzione sui relativi effetti;

accertato

che nel medesimo scritto AO 1 insta per lo stralcio della procedura dai ruoli “con spese a carico di chi le ha anticipate

e ripetibili compensate”;

rilevato il 29 novembre 2005 AP 1 ha sollecitato a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando sugli oneri processuali e le ripetibili richiesta identica a quella formulata dall'ex moglie;

stabilito che le due dichiarazioni possono essere interpretate solo come desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;

appurato che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), principio dal quale non v'è motivo di scostarsi;

ritenuto che, ciò premesso, ogni parte va chiamata a sopportare gli oneri del proprio appello, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);

considerato infine che, per quanto riguarda le ripetibili, giova attenersi a quanto le parti hanno consensualmente deciso;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AO 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Si prende atto del ritiro dell'appello introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione a:

–.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria