Withdrawal of Provisional Measures Appeal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, challenging a lower court's denial of provisional measures that sought to halt neighboring construction activities for which a license had been granted, withdrew the appeal while reserving rights in the main action, leading the appellate court to accept the withdrawal as a de facto renunciation of the appeal. The court reasoned that withdrawal from litigation typically results in the obligation to bear procedural costs and reimburse the opposing party for reasonable expenses, affirming this principle in the instant case by dismissing the appeal, allocating reduced court fees and costs to the appellant, and ordering the appellant to pay the appellee a fixed sum for costs incurred in responding to the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Withdrawal of Provisional Measures Appeal and Cost Allocation: The court reasoned that withdrawal from litigation typically results in the obligation to bear procedural costs and reimburse the opposing party for reasonable expenses, affirming this principle in the instant case by dismissing the appeal, allocating reduced court fees and costs to the appellant, and ordering the appellant to pay the appellee a fixed sum for costs incurred in responding to the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the reduction of the court fee due to the termination of the case without a final judgment.
Cited as the procedural basis for the decision regarding the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.139 · Lugano 22 giugno 2006/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1097 (vicinato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 16 settembre 2004 da
AP 1 Gentilino (patrocinato dall' PA 2 contro
AO 1 e AO 2,Gentilino (patrocinati dall' PA 1 );
premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________ una licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;
ricordato che l'8 marzo 2004 AP 1, proprietario della contigua particella n. 9, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i citati lavori edili (inc. DI.2004.190);
rammentato che con petizione del 24 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al medesimo Pretore di vietare a AO 1 e AO 2 di eseguire i lavori di costruzione (inc. OA.2004.411);
constatato che con istanza del 15 settembre 2004 AP 1 ha postulato nuovamente l'emanazione di provvedimenti cautelari (inc. DI.2004.1097);
rilevato che con decreto cautelare del 19 ottobre 2004 il Pretore ha respinto tali domande;
assodato che contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004 per ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare;
ritenuto che loro nelle osservazioni del 29 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello;
preso atto che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante pretende il contrario;
precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario