Wife's Withdrawal of Alimony Modification Action Bars Appeal of Strike Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant appealed a lower court's decision to strike a proceeding initiated by the former wife seeking modification of a provisional measure concerning alimony payments following a divorce, which the former wife had subsequently withdrawn. The court reasoned that a decision striking a case due to withdrawal is merely declaratory and only appealable on matters of costs and procedural fees or the existence of the reason for termination; since the withdrawal was a unilateral procedural act by the initiator, which the appellant could not validly oppose, the appeal seeking to overturn the strike and continue the main proceeding was deemed without merit, resulting in the rejection of the appeal and assignment of minimal costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 vCC, Art. 352 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis^ CPC; Wife's Withdrawal of Alimony Modification Action Bars Appeal of Strike Order: The court reasoned that a decision striking a case due to withdrawal is merely declaratory and only appealable on matters of costs and procedural fees or the existence of the reason for termination; since the withdrawal was a unilateral procedural act by the initiator, which the appellant could not validly oppose, the appeal seeking to overturn the strike and continue the main proceeding was deemed without merit, resulting in the rejection of the appeal and assignment of minimal costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in relation to the procedure used for the pronouncement of the decision.
This article regulated the allocation of procedural costs based on the outcome of the appeal (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.2004.134 · Lugano 15 novembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.226 (modifica di provvedimenti cautelari in procedura di modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 marzo 2002 da
AO 1 ( PA 1 ) contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2004 presentato da AP 1contro il decreto di stralcio emesso il 27 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza dell'8 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 7 giugno 1973 fra AP 1 (1951) e AO 1 nata AO 1(1952), obbligando il marito, tra l'altro, a versare alla moglie una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 2250.– mensili indicizzati;
che AP 1ha promosso il 5 maggio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio, postulando – già in via cautelare – la soppressione del contributo di mantenimento per l'ex moglie (inc. OA.2000.278);
che statuendo il 4 dicembre 2001 sulla domanda cautelare, il Pretore ha ridotto il contributo litigioso a fr. 1500.– mensili indicizzati dal 5 maggio 2000 (inc. DI. 2000.311);
che un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 10 aprile 2002 (inc. 11.2001.144);
che AO 1si è rivolta essa medesima al Pretore il 28 marzo 2002 perché il decreto cautelare fosse modificato e il contributo alimentare ripristinato in fr. 2250.– mensili (inc. DI.2002.226);
che il 23 settembre 2004 AO 1ha dichiarato al Pretore di ritirare la propria istanza;
che, statuendo il 27 settembre 2004, il Pretore ha stralciato la procedura dai ruoli per desistenza e posto la tassa di giustizia con le spese di fr. 300.– a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 400.– per ripetibili;
che contro il decreto appena citato AP 1è insorto con un appello del 18 ottobre 2004 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo – di annullare il giudizio impugnato;
che l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto che un decreto di stralcio dovuto a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC) ha, nel Cantone Ticino, portata meramente dichiarativa, il giudice limitandosi a constatare la fine del processo;
che un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1);
che in concreto l'appellante chiede – come detto – l'annullamento del decreto e la continuazione della procedura inerente alla modifica del decreto cautelare (inc. DI.2002.226) avviata dall'ex moglie con istanza del 28 marzo 2002;
che nella fattispecie il Pretore ha tolto la causa dai ruoli perché il 23 settembre 2004 l'interessata ha dichiarato formalmente di ritirare l'istanza;
che il ritiro della causa è un atto di procedura unilaterale e compete al solo titolare dell'azione (Rep. 1996 pag. 242);
che il convenuto non può, quindi, opporsi validamente alla desistenza avversaria;
che, del resto, egli nemmeno pretende il contrario;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
che gli oneri processuali, ridotti al minimo per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso ad ogni modo di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: *a)* tassa di giustizia fr. 150.– *b)* spese fr. 50.– fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– AP 1, ; – avv. , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario