Right-of-Way Access Dispute Resolved by Subsequent Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA dispute over a right-of-way access, initially sought as a registered servitude or, alternatively, as a necessary access under Article 694 of the Civil Code, was brought before the lower court, which granted the necessary access with a symbolic indemnity. The property owner subject to the easement appealed, seeking dismissal or a higher indemnity, but the appellate court took note of a subsequent out-of-court settlement between the parties—now including the current owner of the dominant property—which established a new servitude and resolved all claims. Consequently, the court dismissed the appeal, confirming the costs allocation from the first instance regarding procedural fees and costs based on the lower court's decision, as the settlement agreement only addressed the appeal costs, which were allocated to the appellant who had anticipated them, with a reduced court fee due to the case termination without a full judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 694 CC, Art. 352 con, Art. 151 CPC, Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, art. 148 CPC; Right-of-Way Access Dispute Resolved by Subsequent Settlement: The property owner subject to the easement appealed, seeking dismissal or a higher indemnity, but the appellate court took note of a subsequent out-of-court settlement between the parties—now including the current owner of the dominant property—which established a new servitude and resolved all claims. Consequently, the court dismissed the appeal, confirming the costs allocation from the first instance regarding procedural fees and costs based on the lower court's decision, as the settlement agreement only addressed the appeal costs, which were allocated to the appellant who had anticipated them, with a reduced court fee due to the case termination without a full judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the legal basis for concluding that the extrajudicial settlement ends the litigation and has the force of a judgment.
Cited as the rule governing the fixing and division of costs, fees, and indemnities when a case is withdrawn due to desistment, settlement, or acquiescence.
Cited to justify the reduction of the appeal tax due to the termination of the procedure without a judgment.
Cited in the statement of facts regarding the subordinate claim made in the initial petition, although the final orders address costs and the withdrawal of the appeal, not the substance of this article.
Cited in the reasoning for the application of settlement law, although the actual dispositive merely notes the settlement and withdrawal.
Cited in the reasoning to justify reducing the appeal tax because the procedure ended without a judgment.
Cited in the reasoning regarding the judge's broad discretion in applying tariffs for procedural costs and indemnities (not explicitly cited in the final orders, but mentioned in the context of first instance costs).
Cited in the reasoning for determining costs following the settlement.
Cited in the reasoning to establish that the extrajudicial transaction ends the litigation.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.129 · Lugano, 28 dicembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1994.1261 (rettificazione del registro fondiario, subordinatamente accesso necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 5 agosto 1993 da
AO 1 (patrocinati dall'avv. PA 1) cui è subentrato in appello il dott., contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 agosto 1993 AO 2 e AO 1 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché ordinasse la rettifica del registro fondiario nel senso di iscrivere una servitù di passo veicolare larga 2 m in favore della particella n. 289 RFD di __________ (venduta da AO 2 a AO 1) sul subalterno *e* della particella n. 290 RFD, proprietà di AP 1, lungo tutto il confine tra i due fondi. In subordine gli attori hanno formulato la medesima richiesta in base all'art. 694 CC (accesso necessario), offrendo a AP 1 un'indennità simbolica di fr. 1.–. AP 1 ha proposto di respingere l'azione.
B. Statuendo con sentenza del 22 settembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione nella misura in cui emanava da AO 2, mentre ha parzialmente accolto la richiesta subordinata di AO 1, ordinando l'iscrizione della servitù litigiosa alla stregua di un accesso necessario, previo versamento al convenuto di fr. 1150.– a titolo di indenità. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese sono state poste per metà a carico di AO 2, per un quarto a carico di AO 1 e per l'ultimo quarto a carico di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di assumere l'intero costo della perizia giudiziaria
(fr. 4304.–). AO 2 è stata condannata a rifondere al convenuto fr. 500.– per ripetibili. Le ripetibili fra AO 1 e il convenuto sono state compensate.
C. Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 15 ottobre 2004 per ottenere il rigetto integrale della petizione o, in subordine, l'aumento dell'indennità a lui dovuta a fr. 68 875.– con interessi al 5% dal 2 agosto 1993. Nelle loro osservazioni del 18 novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata. Con ordinanza del 14 febbraio 2005 il presidente della Camera, accertato che fra le parti erano in corso trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli, ha sospeso la procedura fino al 30 giugno 2005. La sospensione è poi stata prorogata con ordinanza del 24 giugno 2005 fino al
settembre successivo.
D. Il
20 dicembre 2005 AP 1 ha trasmesso alla Camera una transazione stragiudiziale da lui stipulata il 6 dicembre 2005 con gli attori e con il dott. __________, nuovo proprietario della particella n. 289, il quale con l'assenso delle parti ha dichiarato di subentrare nella lite ad AO 2 e AO 1. In conseguenza di tale accordo il convenuto dichiara di ritirare l'appello. La servitù prediale costituita nella transazione è poi stata iscritta nel registro fondiario il 12 dicembre 2005 (d.g. 28 502).
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la transazione stragiudiziale conclusa dalle parti il 6 dicembre 2005 ha posto termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata.
2. Ciò posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi
transazione, salvo specifico accordo tra le parti sull'assunzione delle spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri secondo il
risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130).
3. Nella transazione in esame le parti hanno convenuto “che le spese di appello sono a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”, mentre nulla esse hanno pattuito circa gli oneri di prima sede. Per quel che attiene alle prime, non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente stabilito, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG). Relativamente alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili di primo grado il dispositivo del Pretore può rimanere invariato, anzitutto perché le parti non hanno manifestato l'intenzione di modificarlo e inoltre perché, dato l'ampio potere di apprezzamento che compete al giudice di merito nell'applicazione delle tariffe sugli oneri processuali e le ripetibili (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148), quel dispositivo sarebbe verosimilmente rimasto immutato quand'anche in seguito alla transazione le parti avessero – mancando un accordo su tal punto – demandato il giudizio della Camera.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si prende atto della seguente transazione:
Contratto di costituzione di servitù prediali
(diritto di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo)
Tra i signori
AP 1, detto __________, nato il 17 ottobre 1938, da __________ (__________), domiciliato a 6930 __________, via __________
dott. __________, nato il 19 aprile 1960, cittadino italiano, domiciliato a 6922 __________, __________, permesso di domicilio tipo C
AO 2, nata __________ il 27 agosto 1949, da 6922 __________ e ivi domiciliata
AO 1, nato il
18 febbraio 1943, da __________ (__________), domiciliato a 2800 __________, premesso che:
– AO 2 e AO 1 il 2 agosto 2003 hanno inoltrato alla Pretura di Lugano una petizione nei confronti del signor AP 1 avente per oggetto, in via principale, la reiscrizione di una servitù di passo pedonale e con ogni veicolo a carico del fondo n. 290 e a favore del fondo n. 289 e, in via subordinata, l'attribuzione di un diritto di passo necessario a favore del fondo n. 289 e a carico del fondo n. 290 RFD di __________;
– il convenuto ha avversato sia la domanda principale che la subordinata;
– con sentenza 22 settembre 2004 il Pretore di Lugano, sezione 3, ha respinto la domanda principale, accogliendo di contro la richiesta fondata sull'art. 694 CC;
– il convenuto con atto di appello del 15 ottobre 2004 ha impugnato la sentenza pretorile postulando, in via principale, la reiezione delle domande attoree e, in via subordinata, che l'indennità da attribuirgli giusta l'art. 694 CC fosse stabilita secondo altri parametri rispetto a quelli fatti propri dal Pretore;
– le parti hanno formulato domanda di sospensione nella procedura di appello, intendendo trovare una composizione della lite nelle vie amichevoli;
– in corso di causa, e meglio con trapasso di proprietà del 10 ottobre 2001 (d.g. 21 030), il signor __________ ha acquistato dal signor AO 1 il fondo n. 289;
– il signor __________ dichiara qui di subentrare nel processo al posto dei signori AO 2 e AO 1;
– il signor AP 1 dichiara il suo accordo al subentro nella lite del signor __________, per il che i signori AO 2 e AO 1 sono dimessi dal procedimento;
– a seguito dell'accordo qui sotto concluso tra i signori AP 1 e __________, la vertenza che ha opposto gli attori al convenuto è da considerare definita a saldo di ogni loro rapporto di dare ed avere;
– l'appello inoltrato il 15 ottobre 2004 dal signor AP 1 contro la sentenza pretorile 22 settembre 2004 viene ritirato e la causa stralciata dai ruoli, ritenuto che le spese di appello sono a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
tutto ciò premesso, i signori AP 1 e __________ stipulano quanto segue:
1. Il signor AP 1 è proprietario del fondo n. 290 RFD di __________. Il signor __________ è proprietario del fondo n. 289 RFD di __________. I due fondi sono confinanti.
2. Il signor AP 1 e il signor __________ convengono di costituire e costituiscono la seguente servitù prediale a carico del fondo n. 290 (fondo serviente) ed a favore del fondo n. 289 (fondo dominante):
“Il
diritto di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo da esercitare sull'area del fondo serviente colorata in giallo sulla planimetria annessa al presente atto; si precisa che il diritto di passo in oggetto si estende per tutta la larghezza che separa i confini dei due fondi e per una lunghezza di 27 m”.
La servitù dovrà venire iscritta nel registro fondiario quale servitù di “diritto di passo pedonale e veicolare con ogni veicolo”.
3. Per la costituzione della servitù non è dovuta alcuna indennità.
4. Il proprietario *pro tempore* del fondo diminante parteciperà all'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero subalterno *e* del fondo n. 290 in ragione del 30% dei costi sostenuti dal proprietario *pro tempore* del fondo serviente. Il proprietario *pro tempore* del fondo dominante dà qui espressamente atto che parteciperà alle spese di asfaltatura nel frattempo disposte dal proprietario del fondo serviente nella proporzione sopramenzionata. Il propritario *pro tempore* del fondo del fondo dominante è al corrente sia degli interventi messi in atto sia delle spese derivate al proprietario del fondo serviente.
Il proprietario *pro tempore* del fondo serviente dovrà presentare annualmente al proprietario *pro tempore* del fondo dominante un consuntivo circa le spese sostenute nell'anno corrente, così come un preventivo per le spese previste per l'anno successivo in relazione alla gestione del sedime oggetto del diritto di passo. La quota di spese a carico del proprietario del fondo dominante dovrà essere pagata entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione delle pezze giustificative attestanti i costi sostenuti dal proprietario del fondo serviente.
5. Le parti incaricano il notaio __________, __________, di richiedere l'iscrizione delle servitù qui costituite nel registro fondiario.
6. Onorari, tasse e spese relative al presente atto sono assunte integralmente dal signor dott. __________.
Lugano, 6 dicembre 2005
II. Si prende atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta AP 1 dichiara di ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.
III. Gli oneri di appello, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Gli oneri processuali di prima sede, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono posti per metà a carico di AO 2, per un quarto a carico di AO 1 e per l'ultimo quarto a carico di AP 1, con obbligo per quest'ultimo di assumere l'intero costo della perizia giudiziaria (fr. 4304.–). AO 2 rifonderà al convenuto fr. 500.– per ripetibili; le ripetibili fra AO 1 e il convenuto sono compensate.
V. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria