Spousal Support Modification Following Cross-Appeals on Financial Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThis appellate decision addresses cross-appeals concerning spousal support following the separation of a couple married in 1990, where the wife receives disability benefits and the husband is employed. The lower court had authorized separation, allocated the marital home to the wife, and ordered the husband to pay monthly support of 1520, starting retroactively from April 2003. The husband appealed to suppress or reduce the support, arguing against the calculation method which ignored past savings habits and his wife's advantageous housing situation, while the wife appealed for an increase in support based on her higher minimum needs. The appellate court largely upheld the lower court's financial assessment method but adjusted the husband's income calculation based on statutory contribution ceilings and partially granted the wife's appeal by increasing the support to 1605 monthly, effective from January 2004, acknowledging an existing agreement for 2003, and modifying the cost allocation for the appeal proceedings based on the partial success of both parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 137 cpv. 2 CC, Art. 125 CC, Art. 173 cpv. 3 CC, Art. 173 CC; Spousal Support Modification Following Cross-Appeals on Financial Assessment: The lower court had authorized separation, allocated the marital home to the wife, and ordered the husband to pay monthly support of 1520, starting retroactively from April 2003. The husband appealed to suppress or reduce the support, arguing against the calculation method which ignored past savings habits and his wife's advantageous housing situation, while the wife appealed for an increase in support based on her higher minimum needs. The appellate court largely upheld the lower court's financial assessment method but adjusted the husband's income calculation based on statutory contribution ceilings and partially granted the wife's appeal by increasing the support to 1605 monthly, effective from January 2004, acknowledging an existing agreement for 2003, and modifying the cost allocation for the appeal proceedings based on the partial success of both parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAArticle concerning the determination of monetary contributions during marital protection measures, the scope of which was implicitly addressed in the partial acceptance of the appeal regarding the maintenance contribution.
Cited to define the retroactive effect of the maintenance claim (up to the preceding year before the request), which was relevant to modifying the starting date of the awarded contribution.
Cited in the context of identifying the legal remedies available against the current decision before the Federal Tribunal.
Cited in relation to the appeal value threshold required for an appeal in civil matters before the Federal Tribunal.
Cited to list the grounds for an appeal in matters without a pecuniary nature to the Federal Tribunal.
Cited as the general provisions governing the appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited to specify the conditions under which an appeal in civil matters is admissible when the dispute concerns a pecuniary matter below the threshold.
Cited to regulate the standing to appeal.
Cited to specify the grounds for a subsidiary appeal in matters of constitutional law.
Cited as the provision allowing a subsidiary appeal in matters of constitutional law when an appeal in civil matters is not admissible.
Cited to regulate the standing to lodge a subsidiary appeal in matters of constitutional law.
Cited twice to declare parts of the husband's appeal inadmissible due to insufficient motivation regarding tax charges and the subsidiary request for reduction.
Cited as the rule generally prohibiting new arguments or evidence in appeal in protection of marital union proceedings.
Cited as an exception to the rule against new evidence, applicable in cases where the court uses its investigative powers in family law.
Cited to establish the deadline for appealing the original judgment (10 days).
Cited to confirm the timeliness (admissibility) of the appeals based on the deadline provided.
Cited to support the calculation method for the husband's income regarding unemployment and accident insurance contributions.
Cited to support the calculation method for the husband's income regarding mandatory accident insurance contributions.
Cited to support the calculation method for the husband's income regarding non-professional accident insurance premiums.
Cited to justify recognizing a monthly expense corresponding to the legal deductible and maximum co-payment for health costs for the wife.
Cited to describe the general duty of spouses to jointly provide for the family maintenance according to their means.
Cited regarding the freedom of spouses to agree on their respective contributions to the family budget, even in case of de facto separation.
Cited to specify the competence of the divorce judge to issue provisional measures once divorce proceedings are pending.
Cited as the parameter to be considered before the dissolution of marriage, particularly regarding the resumption or extension of gainful activity by a spouse.
Cited in conjunction with CPC provisions regarding the summary contentious procedure for measures protecting marital union.
Cited as the procedural rules applicable by reference for measures protecting marital union.
Cited as the basis for allocating appeal costs according to the mutual success/failure of the parties ('vicendevole soccombenza').
Cited in reference to the notary fact that real estate maintenance costs are generally known, although not deemed proven in this instance.
Although not explicitly mentioned in the final operative part, this provision governs legal aid. Given that the decision orders payment of costs and refunds, it falls under the category of cost/legal aid provisions if cited in the dispositive. However, since the dispositive only explicitly mentions costs (tassa di giustizia, spese, ripetibili) and not legal aid for the parties, only the cost provisions (Art. 66 LTF) are extracted if cited.
This article governs the imposition of costs for Federal Tribunal proceedings, but the dispositive here concerns Cantonal Court appeal costs, which are governed by Art. 148 CPC.
Testo completo
Incarto n. 11.2004.111 · Lugano 23 ottobre 2007/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario: · Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.91 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 26 marzo 2004 da
AO 1 , (patrocinata dall' PA 2) contro
AP 1 (patrocinato dall' PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 1° settembre 2004 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 13 settembre 2004 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1966) e AO 1 (1964) si sono sposati a __________ il
12 ottobre 1990. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora per la __________, mentre la moglie percepisce rendite d'invalidità. I coniugi si sono separati alla fine di febbraio del 2002 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (costruita nel 1996 sulla particella n. 1784 RFD di __________) per trasferirsi altrove. Dal marzo del 2003 egli vive ad __________ con P__________, la figlia di lei e il figlio comune M__________, nato il 18 maggio 2005.
B. Il
26 marzo 2004 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'assegnazione di una
Ford “Fiesta” a sé e di una Volvo “V40” al marito, oltre a un contributo alimentare di fr. 2075.– mensili dal marzo del
2003. Alla discussione del 27 aprile 2004, continuata il 18 maggio 2004, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 24 agosto 2004 l'istante ha ribadito il proprio punto di vista, salvo portare la richiesta di contributo alimentare a fr. 2144.– mensili. Il convenuto ha finito per aderire alle domande della moglie, ma si è opposto al versamento di contributi alimentari. Nel frattempo, il 30 luglio 2004, AP 1 ha promosso azione di divorzio unilaterale.
C. Con sentenza del 1° settembre 2004 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha
assegnato la Ford “Fiesta” alla moglie e la Volvo “V40” al marito, obbligando quest'ultimo a versare per la moglie un
contributo alimentare di fr. 1520.– mensili dal 1° aprile 2003. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 13 settembre 2004 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che il contributo di mantenimento per la moglie sia soppresso o almeno ridotto a fr. 500.– mensili dal 1° aprile 2004. Lo stesso giorno ha appellato anche AO 1 per ottenere un aumento del contributo alimentare a fr. 2144.– mensili. Con decreto del 17 settembre 2004 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 14 e 15 ottobre 2004 le parti concludono vicendevolmente per il rigetto dell'appello avversario. Il 10 dicembre 2004 il presidente questa Camera ha nuovamente respinto un'altra richiesta di effetto sospensivo presentata da AP 1.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli sono entrambi ricevibili (art. 314 CPC).
2. Litigioso è il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 7913.– mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 4170.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione con spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 349.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 114.–, imposta di circolazione fr. 52.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 41.–, tassa rifiuti fr. 14.–, imposte fr. 900.– stimati). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato le entrate in fr. 4849.– mensili (rendita AVS fr. 2436.–, rendita ComPlan fr. 2413.45) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4147.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 402.–, interessi ipotecari fr. 1137.–, spese di riscaldamento fr. 134.–, revisione del bruciatore fr. 15.–, spazzacamino fr. 14.–, tassa di fognatura fr. 19.–, controllo impianto di combustione fr. 7.–, assicurazione dello stabile fr. 69.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.–, tassa rifiuti fr. 8.–, spese di automobile fr. 150.–, fisioterapia fr. 140.–, corso di ginnastica medica fr. 13.–, imposte fr. 900.–). Constatata un'eccedenza di fr. 4445.– mensili, il primo giudice ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1520.– mensili dal 1° aprile 2003.
I. Sull'appello di AP 1
3. All'appello il convenuto acclude copia di una lettera del 24 giugno 2004 inviata dall'Ufficio esazione e condoni alla moglie per quanto riguarda il conguaglio d'imposta 2003. Successivamente egli ha trasmesso l'atto di nascita, l'atto di riconoscimento del figlio M__________ e la tassazione del 2004. Nelle protezioni dell'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419*b* CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
4. L'appellante contesta il metodo per il calcolo del contributo alimentare cui ha fatto capo il Pretore, asserendo che in esito al divorzio la moglie probabilmente non riceverà nulla, sicché il giudice non poteva esimersi dal valutare la privilegiata situazione logistica di lei, il tenore di vita relativamente modesto da lei condotto e la circostanza che durante la vita in comune i coniugi destinassero una cospicua parte dei redditi al risparmio.
a) Il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane competente a statuire sull'assetto della vita separata fino alla litispendenza dell'azione di divorzio, anche se la sua decisione interviene in seguito (DTF
129 III 62 consid. 3 con riferimenti). Una volta pendente la causa di stato le misure intese a organizzare la vita separata competono al giudice del divorzio, unico abilitato a emanare misure provvisionali in virtù dell'art. 137 cpv. 2 CC (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c consid. 7). Nella fattispecie il Pretore avrebbe dunque potuto statuire, come giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale, solo fino all'29 luglio 2004. Ciò non toglie che le misure a protezione dell'unione coniugale ordinate prima di una causa di divorzio rimangono in vigore finché non siano sostituite da misure provvisionali a norma dell'art. 137 cpv. 2 CC (DTF 129 III 61 consid. 2 con richiami; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 324 n. 789). L'assetto da lui stabilito continua così a esplicare i suoi effetti anche dopo l'introduzione della domanda di divorzio.
b) Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo di calcolo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (sentenza del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 maggio 2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre 2003, consid. 2.1).
Certo, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio, almeno per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa tuttavia che ci si debba scostare dal metodo di calcolo descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'improbabilità di una riconciliazione, in altri termini, non giustifica per ciò solo la soppressione di qualsiasi contributo, l'art. 125 CC concretando non solo il cosiddetto principio del *clean break*, ma anche quello della solidarietà (sentenza del Tribunale federale 5P.345/2005 del 23 dicembre 2005, consid. 4.2.1).
c) È vero che il metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa). Comunque sia, spetta al coniuge che propone di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (RtiD I-2007 pag. 738 consid. 4b e 744 consid. 2b).
d) In concreto l'appellante sostiene che durante la vita comune lui e la moglie hanno sempre destinato una quota ragguardevole dei loro redditi al risparmio, e segnatamente all'ammortamento del debito ipotecario acceso per la costruzione della casa, edificata nel 1996. Ora, che tra la fine del 1997 e gli inizi del 2001 i coniugi abbiano proceduto ad ammortamenti per fr. 2510.– mensili è senz'altro possibile. A parte il fatto però che tale fatto non basta per derogare al noto metodo di calcolo (degli ammortamenti si terrebbe conto inserendo il relativo ammontare nel fabbisogno minimo dell'uno o dell'altro coniuge), dal 1° luglio 2002 tale finalità è ormai superata, giacché sul mutuo di fr. 389 950.20 “non vanno [più] effettuati ammortamenti” (doc. H). Su questo punto l'appello si rivela destituito di ogni consistenza.
e) Secondo il convenuto la moglie beneficia di una situazione logistica privilegiata, poiché occupa da sé sola l'intera abitazione di __________, mentre lui condivide con altre due persone un appartamento condominiale di quattro locali e mezzo. Egli soggiunge che la casa in questione ha un valore locativo di almeno fr. 3073.– mensili, il quale, dedotto l'onere ipotecario effettivo, dà l'equivalente di un reddito netto di fr. 968.– che in ogni caso va detratto dal contributo alimentare.
In linea di principio la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il
diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente. Nella fattispecie si conviene che l'abitazione coniugale era occupata, durante la vita in comune, da due persone, mentre ora l'istante ne fruisce per sé sola. Resta il fatto che al marito il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno minimo una spesa per l'alloggio di fr. 1600.– mensili, mentre nel proprio fabbisogno minimo la moglie si è vista riconoscere
solo l'onere ipotecario di fr. 1395.– mensili. Quanto al valore locativo di fr. 3073.– mensili adombrato dall'appellante, esso si àncora a
valori prettamente teorici d'indole fiscale (memoriale conclusivo del 24 agosto 2004, pag. 6 in alto), ma all'atto pratico non ridonda all'istante alcun vantaggio pecuniario e non è quindi d'interesse per il bilancio familiare (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004, consid. 4). Si aggiunga che l'istante occupa la casa unifamiliare per sé sola, ma che l'appellante si è
visto riconoscere per sé solo un appartamento di 4 locali e mezzo di 131 m² (doc. B). Che egli divida tale alloggio
con la nuova amica, il figlio di lei e il figlio da lei avuto è una scelta soggettiva e unilaterale,
estranea all'attuale procedura. Anche su questo punto l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
5. Sempre per quel che è del contributo alimentare dovuto alla moglie, l'appellante
ne critica la decorrenza retroattiva dal 1° aprile 2003, affermando che il Pretore ha trascurato un chiaro accordo stipulato dai coniugi
nel marzo del 2002 sull'entità del contributo e rispettato da entrambi fino al dicembre del 2003. Egli si duole inoltre che il primo giudice abbia fissato il contributo per il 2003 sulla base del reddito da lui conseguito nel 2004 e rileva che, obbligandolo a erogare una rendita retroattiva, si disconoscono gli oneri fiscali da lui versati alla moglie in base al noto accordo. Infine l'appellante rimprovera al primo giudice di non avere spiegato come sia giunto all'importo di fr. 900.– mensili inseriti nel fabbisogno minimo di lui a titolo di imposte.
a) L'art. 173 cpv. 3 CC abilita il richiedente *ex lege* a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”. Non incombe quindi al giudice motivare la retroattività del contributo assegnato, se non ove il convenuto sostenga – ad esempio – di avere già adempiuto l'obbligo per il passato o pretenda che la richiesta intempestiva della controparte denoti una tacita rinuncia al contributo per il lasso di tempo anteriore all'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 173 CC). In concreto è pacifico che nel marzo del 2002 i coniugi hanno stipulato un accordo secondo cui il marito avrebbe stanziato alla moglie fr. 1200.– mensili (doc. 2; v. anche conclusioni dell'istante, del
24 agosto 2004, pag. 8 n. 7.3). Tale intesa è stata rispettata fino al dicembre del 2003. Considerato che nulla impedisce ai coniugi di intendersi sul rispettivo contributo al bilancio familiare (art. 163 cpv. 2 CC), anche in caso di separazione di fatto (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 226 segg. n. 491 segg.), nulla giustificava che il Pretore statuisse sul contributo alimentare fin dal 1° aprile 2003. Ne si può dire, a un sommario esame come quello che presiede all'esame di misure protettrici dell'unione coniugale, che tale accordo fosse – in quelle circostanze – manifestamente inadeguato. Ciò posto, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2004.
b) Quanto al reddito dell'appellante, nel caso di lavoratori dipendenti decisivo è, di regola, quello netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Se però il contributo alimentare si riferisce a periodi antecedenti l'emanazione del giudizio e la situazione finanziaria dei coniugi si è modificata in maniera rilevante nel frattempo, occorre distinguere i vari periodi e fissare il contributo in modo differenziato sulla base della situazione effettiva di ciascuno di essi (sentenza del Tribunale federale 5A_62/2007 del 24 agosto 2007, consid. 7.2.1 con richiami). Nel caso specifico il contributo litigioso decorre dal 1° gennaio 2004. Il relativo ammontare va calcolato così sulla base di quanto l'appellante ha guadagnato in quell'anno, sicché le censure mosse in proposito alla sentenza impugnata cadono nel vuoto.
c) Il primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno del convenuto un carico fiscale di fr. 900.– (come per l'istante), “ritenuto che dall'imponibile del marito potrà essere dedotto quanto da lui versato alla moglie a titolo di contributo alimentare, con la conseguenza che i coniugi si troveranno su un piano di parità” (sentenza impugnata, consid. 7). Con tale motivazione l'appellante non tenta nemmeno di confrontarsi. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si dimostra irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si rilevi ad ogni buon conto che, comunque sia, davanti al Pretore il convenuto aveva inserito nel proprio fabbisogno minimo un onere tributario, appunto, di fr. 900.– mensili (risposta del 27 aprile 2004, pag. 8). Mal si comprende pertanto come egli possa criticare il primo giudice.
6. L'appellante chiede, in via subordinata, di ridurre il contributo litigioso a fr. 500.– mensili dal 1° aprile 2004. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione. Ancora una volta il memoriale disattende così i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (combinato con il cpv. 5) e si rivela già di primo acchito irricevibile.
II. Sull'appello di AO 1
7. L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo da fr. 4147.– a fr. 4390.– mensili per tenere conto delle spese di manutenzione immobiliare (fr. 100.–) e delle spese mediche non coperte dalla cassa malati (fr. 83.–). Le due rivendicazioni vanno esaminate singolarmente.
a) Il costo di fr. 100.– mensili asseritamente destinato alla manutenzione della casa non trova alcun riscontro agli atti (motivo per cui non era stato riconosciuto dal Pretore). L'appellante ribadisce che la manutenzione di un edificio rappresenta una spesa ineluttabile, tanto che il fisco medesimo ammette deduzioni fisse, senza necessità di puntuale giustificazione. Così argomentando, essa dimentica tuttavia che il giudice civile però non è vincolato a deduzioni fiscali non rese verosimili (da ultimo: I CCA sentenza 11.2005.165 del 10 aprile 2007, consid. 4d). Quand'anche poi i costi di manutenzione immobiliare siano notori (art. 184 cpv. 3 CPC) e ammontassero in concreto a fr. 1200.– annui, nulla rende verosimile che l'appellante se ne sia fatta carico personalmente. Su questo punto il giudizio impugnato risulta quindi ineccepibile.
b) Il Pretore non ha riconosciuto le spese mediche non coperte dalla cassa malati che l'istante faceva valere, reputandole trascurabili e comprese quindi nel minimo di base del diritto esecutivo. L'appellante obietta che l'importo preteso corrisponde alla franchigia legale di fr. 300.– annui e alla partecipazione alle spese mediche per il tetto massimo di fr. 700.– annui, sicché rientra nelle spese da riconoscere come supplemento al minimo esistenziale del diritto esecutivo. L'assunto è parzialmente fondato. Dai rendiconti della cassa malati si desume in effetti che l'interessata partecipa ai costi sanitari sopportando le spese documentate (doc. NN1–4). I certificati medici agli atti attestano inoltre la necessità di cure e trattamenti regolari nell'ambito di una situazione clinica “ormai cronicizzata” (doc. G, U, OO1–2, UU, VV). In simili circostanze si giustifica perciò di riconoscere un disborso mensile pari alla franchigia legale (fr. 300.– annui) e all'importo massimo della partecipazione alle spese (fr. 700.– annui; art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal; RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c). Non può essere riconosciuto invece l'importo mensile di fr. 60.– per cure dentarie, trattamento che non risulta essere stato reso verosimile come terapia costante. Il fabbisogno minimo dell'appellante risulta così, in definitiva, di fr. 4230.– mensili.
8. L'appellante chiede di accertare il fabbisogno minimo del marito in fr. 3195.– mensili, riducendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 775.– mensili a causa della coabitazione con P__________ (metà dei fr. 1550.– mensili che la tabella dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo riconosce nel caso di “due persone adulte che formano una durevole comunione domestica”) e il costo dell'alloggio a fr. 950.– mensili per lo stesso motivo. L'assunto non può essere seguito. Per giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un coniuge convivente dimezzando il minimo di fr. 1550.– mensili e le spese di alloggio, ma riconoscendo al coniuge il fabbisogno minimo che potrebbe esporre se vivesse per conto proprio, le sue scelte personali di vita non riguardando l'altro coniuge (RtiD 2004-II pag. 562 consid. 8a e pag. 583 consid. 5a; I-2006 pag. 667). Altri Cantoni seguono una prassi diversa. A parte il fatto però che l'esistenza di un concubinato ancora non giustifica necessariamente
un riparto delle spese a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), la giurisprudenza di questa Camera è stata definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale
federale (5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio nota alla patrocinatrice dell'appellante). Non soccorre dunque ragione per scostarsene.
9. Secondo l'appellante il reddito del marito ammonta in realtà a fr. 8002.– mensili, poiché l'indennità per la disoccupazione (1%) e quella per l'assicurazione infortuni (0.910%) vanno prelevate solo fino a uno stipendio massimo assicurato di fr. 106 800.– annui. Il Pretore ha calcolato invece il reddito di fr. 7913.– mensili fondandosi sul conteggio paga del gennaio 2004, senza tenere conto che gli oneri predetti non gravano l'intero stipendio annuo. La doglianza è provvista di buon diritto. L'art. 3 cpv. 2 LADI (RS 837.0) prevede che l'aliquota di contribuzione è il 2% del guadagno massimo mensile assicurato determinante per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ovvero fr.
106 800.– (art. 22 cpv. 1 OAINF: RS 832.202). Anche i premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono fissati in per mille del medesimo guadagno (art. 92 LAINF: RS 832.20). In concreto risulta dalla distinta paga del novembre 2003 che, in effetti, il datore di lavoro ha prelevato il “contributo AD” e l'“infortunio extra-professionale” non sul salario lordo di fr. 15 847.– (comprensivo dell'intera tredicesima), ma solo su fr. 13
990.– (doc. 19). A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale la tesi dell'appellante
appare quindi verosimile, tanto più che nel 2004 il reddito lordo del marito è aumentato (doc. BB). Del resto, di fronte a un calcolo preciso e fondato su norme di legge come quello esposto dall'istante, spettava pur sempre al convenuto formulare con un minimo di precisione la sua contestazione, non limitarsi a richiamare genericamente il calcolo del Pretore, che aveva sorvolato il problema. Ne deriva, in ultima analisi, che il reddito del marito va accertato in fr. 8000.– mensili.
10. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito fr.
8 000.—
reddito della moglie fr. 4 849.—
fr.
12 849.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 4 170.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 4 230.—
fr.
8 400.— mensili.
eccedenza fr.
4 449.― mensili
metà eccedenza fr. 2 224.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4170.– + fr. 2224.50 fr. 6 394.50 mensili
e deve versare alla moglie
fr. 4230.– + fr. 2224. 50 ./. fr. 4849.– fr. 1 605.50 mensili, arrotondati a *fr. 1 605.–– mensili.*
Ne discende che l'appello di AO 1 dev'essere accolto entro tali limiti.
III. Sulle spese e le ripetibili
11. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito si vede respingere pressoché interamente il proprio appello, accolto solo – parzialmente – sulla decorrenza dell'obbligo alimentare. Appare così giustificato rinunciare alla riscossione dell'esigua quota dei costi teoricamente da porre a carico della moglie, cui andranno rifuse adeguate ripetibili. Per quel che concerne l'istante, essa ottiene sì un aumento del contributo alimentare, ma di soli fr. 85.– mensili, di modo che appare equo imporle sei settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
IV. Sui rimedi giuridici di diritto federale
12. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza tra i contributi alimentari ancora litigiosi in questa sede (fr. 1020.– mensili in relazione all'appello del marito, fr. 624.– mensili in relazione a quello della moglie), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolata – nel dubbio – a vita.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui sono ricevibili, gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1605.– mensili dal 1° gennaio 2004.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello di AP 1, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia ridotta fr. 300.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili.
III. Gli oneri dell'appello di AO 1, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 370.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1400.– per ripetibili ridotte.
IV. Intimazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Cemera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.