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11.2003.97 • TRAC TI 11.2003.97 Generato dall'IA

Custody Appeal Withdrawn After Supervisory Authority Ruling

Numero d'incarto 11.2003.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party challenged the supervisory authority's delay in ruling on custody matters concerning their children, who were initially placed in care following allegations of sexual abuse against their uncle, by filing an appeal for denial of justice, which the Executive Council subsequently referred to the Civil Court of Appeal despite doubts regarding its competence under civil procedure rules. The court noted that since the appealing party subsequently withdrew the appeal after the supervisory authority finally issued its decisions, the case was closed due to withdrawal, meaning that while withdrawal typically carries a burden for procedural costs, the court waived fees and awarded no indemnities due to the case's particular circumstances, and exceptionally granted the indigent appellant legal aid for the proceedings that were initiated by the Executive Council's referral rather than the appellant's own action.

Regesto Legislator

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Art. 45 LPAmm, Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 4 cpv. 1 Lag, Art. 352 CPC; Custody Appeal Withdrawn After Supervisory Authority Ruling: The court noted that since the appealing party subsequently withdrew the appeal after the supervisory authority finally issued its decisions, the case was closed due to withdrawal, meaning that while withdrawal typically carries a burden for procedural costs, the court waived fees and awarded no indemnities due to the case's particular circumstances, and exceptionally granted the indigent appellant legal aid for the proceedings that were initiated by the Executive Council's referral rather than the appellant's own action.

Parole chiave

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revoca del gratuito patrocinio contributi per le attività di vigilanza procedura di affidamento genitoriale abuso di autorità ritardi procedurali autorità di vigilanza sulle tutele Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 CPC

Cited as the basis for acknowledging the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll due to desistance.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited as the legal basis for rejecting the request for legal aid, although an exception was ultimately made.

art. 4 cpv. 1 Lag

Cited to justify granting legal aid exceptionally due to the appellant's destitution.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.97 · Lugano 16 dicembre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ___.____/_.__.____ (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

APPE0 (patrocinata RAPP0) a

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) e alla

Commissione tutoria regionale __________, __________

riguardo ai figli __________ (1993) e __________ (1996);

*giudicando ora sul ricorso per denegata giustizia* presentato il 4 luglio 2003 da __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per denegata giustizia;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nel ricorso;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che dal matrimonio tra __________ __________ (1962) e __________ __________ (1966) sono nati __________ (__________1993) e __________ (__________1996);

che in seguito a una denuncia presentata da __________ __________ per presunti abusi sessuali commessi dallo zio materno su __________ e __________, con decisione provvisionale del 7 giugno 2002 la Com­missione tu­toria regionale __________ha collocato i ragazzi nell'Unità di pronta accoglienza e osservazione (PAO) dell'Isti­tuto __________ a __________ e ha privato i genitori della custodia parentale, concedendo a ciascuno di loro un colloquio sorvegliato di un'ora settimanale ogni quindici giorni con i figli;

che, adita da entrambi i genitori, con decisione del 13 agosto 2002 l'autorità di vigilanza ha deciso di collocare __________ e __________ per l'anno scolastico 2002/03 come semiconvit­tori all'Istituto __________ di __________, di affidare i ragazzi al padre la sera, il fine settimana e durante le ferie scolastiche e ha fissato il diritto di visita della madre, dal 9 settembre 2002, in cinque incontri sorveglia­ti di un'ora e mezzo la settimana seguiti da un intero pomeriggio non sorvegliato ogni domenica, con l'obbligo di impedire ogni relazione dei figli con la sua famiglia, in particolare con lo zio materno e i nonni;

che un appello presentato da __________ __________ il 4 settembre 2002 contro tale decisione è stato stralciato dai ruoli da questa Camera in data odierna per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico (inc. __________.__________.__________);

che con una nuova decisione provvisionale del 19 febbraio 2003 la Commissione tutoria, accertate le deteriorate relazioni personali tra i figli e la madre, ha diradato il diritto di visita dei genitori in “circa” un'ora e mezzo sorvegliata ogni due settimane;

che tale decisione è stata impugnata da entram­be le parti all'autorità di vigilanza, la quale con decisione provvisiona­le del 18 marzo 2003 ha finanche sospeso il

diritto di visita di __________ __________;

che, dopo avere sentito i ricorrenti, con decisione del 17 aprile 2003 l'autorità di vigilanza ha rifiutato di ripristinare in via provvisionale il diritto di visita della madre;

che il 4 luglio 2003 __________ __________ si è rivolta al Consiglio di Stato con un ricorso per denegata giustizia, lamentando il ritardo dell'autorità di vigilanza nel decidere sul suo ricorso e nell'adot-tare delle misure provvisionali in pendenza di procedura;

che con decisione del 10 luglio 2003 il Consiglio di Stato ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza (risoluzione n. __________);

che il 25 novembre 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato le attese decisioni;

che con lettera del 11 dicembre 2003 __________ __________ ha dichiarato di ritirare il ricorso per denegata giustizia;

e considerando

in diritto: che il Consiglio di Stato, fondandosi principalmente sull'art. 45 LPAmm, ha reputato la Camera civile di appello competente per statuire sul noto ricorso per denegata giustizia;

che ci si può domandare se tale decisione sia corretta, la procedura applicabile davanti a questa Camera essendo quella prevista dagli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424*a* CPC, e non quella amministrativa;

che nella procedura civile non esistono mezzi giuridici che autorizzino il Tribunale d'appello a impartire indicazioni vincolanti a un'autorità sulla trattazione di una determinata causa (I CCA, sentenza del 3 gennaio 1994 in re. P.A. e litisconsorti; Rep. 1983 pag. 2);

che, di conseguenza, l'ammissibilità del ricorso in esame appare a dir poco dubbia;

che, comunque sia, la questione non merita approfondita disamina, la ricorrente avendo ritirato il ricorso in seguito della decisione emanata il 25 novembre 2003 dall'autorità di vigilanza;

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art.

352 cpv. 1 CPC);

che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

che, per principio, il ritiro di un ricorso equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che di per sé, quindi, gli oneri del presente decreto andrebbero a carico della ricorrente;

che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

che non è il caso nemmeno di assegnare ripetibili, il ricorso non essendo stato oggetto di intimazione;

che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorren­te andrebbe respinta, l'interessata medesima avendo privato il ricorso, con il ritiro, di ogni possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che nondimeno, proprio per le particolarità del caso, in via eccezionale si giustifica una deroga al principio, l'interessata versando per altro nell'indigenza (art. 4 cpv. 1 Lag), come risulta con sufficiente verosimiglianza dagli atti;

che, in effetti, la procedura davanti a questa Camera non è dovu­ta all'iniziativa della ricorrente, la quale aveva bensì escluso la competenza del Tribunale di appello, ma dalla decisione – opinabile – del Consiglio di Stato;

che l'indennità del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, all'impegno che un avvocato solerte e conciso avreb­be profuso in una causa analoga;

per questi motivi,

richiamato l'art. 352 CPC,

decreta: 1. Si prede atto del ritiro del ricorso. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

4. Intimazione all'avv. __________ __________, __________.

Comunicazione a:

– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– avv. __________ __________, __________;

– Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria