Husband's Appeal of Wage Garnishment for Spousal and Child Support
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThis appeal addresses the husband's challenge to a lower court decision that confirmed an order to withhold CHF 1025 monthly from his salary, due to a prior ruling establishing spousal and child support obligations following the couple's separation in 2002, which had previously modified the initial support order based on his unemployment. The appellate court considered whether to uphold the appeal against the decision confirming the wage deduction order, the request for legal aid in connection with the appeal, and the allocation of legal costs, while the husband sought suppression or temporary suspension of the support contributions due to his new employment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 64 LTF, Art. 66 LTF; Husband's Appeal of Wage Garnishment for Spousal and Child Support: The appellate court considered whether to uphold the appeal against the decision confirming the wage deduction order, the request for legal aid in connection with the appeal, and the allocation of legal costs, while the husband sought suppression or temporary suspension of the support contributions due to his new employment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in relation to the request for legal aid.
Cited for the decision on costs and legal fees.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.96 · Lugano RAPPORTO · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____._____ (trattenuta di salario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 aprile 2003 da
__________ __________, nata __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 luglio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 30 giugno 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (1963) ed __________ __________ __________ __________
(1965) si sono sposati a __________ il __________ 1996. Dal matrimonio è nato __________ (__________1996), mentre la moglie è madre di una figlia (____________________ __________), nata il __________ 1987 da un precedente matrimonio. Il marito, titolare di un diploma di commercio, ha lavorato come autista dal 1996 all'inizio del 2000, da quando è in disoccupazione. I coniugi si sono separati di fatto nell'aprile del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare per trasferirsi dai propri genitori. __________ __________ lavora al 50%, dal settembre del 2002, come aiuto domestico presso alcune famiglie.
B. In esito a un’istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata il 29 aprile 2002 da __________ __________o, con sentenza dell’11 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 370.– mensili per la moglie e di fr. 810.– mensili (compreso l'assegno familiare ordinario) per il figlio, dando ordine alla Cassa disoccupazione __________ di trattenere dalle indennità dovute al marito l'importo complessivo di fr. 1'180.– mensili (__________.__________.__________). Un appello presentato da __________ __________ contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 12 febbraio 2003 da questa Camera, che ha fissato in fr. 425.– mensili (fr. 715.– dal 1° settembre 2002), il contributo per il figlio, e in fr. 600.– mensili, (fr. 310.– mensili dal 1° settembre 2002), per la moglie, con conseguente modifica dell’ordine di trattenuta (inc. __________.__________.__________).
C. L’11 aprile 2003 __________ __________, preso atto che il marito aveva iniziato un’attività lucrativa per il Comune di __________, si è rivolta al Pretore perché adeguasse l’ordine di trattenuta di salario. Con decreto del 15 aprile 2003, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha ordinato all’ufficio stipendi del Comune di __________ di trattenere l’importo di fr. 1025.– dal salario del marito, versandolo direttamente alla moglie. All’udienza del 3 giugno 2003 il convenuto si è opposto alla domanda. Con decreto del 30 giugno 2003 il Pretore ha confermato l’ordine di trattenuta.
D. Lo stesso giorno, in esito a24 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore con un’istanza di modifica delle misure emanate, postulando la soppressione dei contributi alimentari per moglie e figlio o, quanto meno, la sospensione temporanea e ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 3 giugno 2002 __________ __________ si è opposta alle domande. Statuendo il 30 giugno 2003, il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 300.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________. – avv. __________ __________. __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria