Guardianship Interdiction Appeal Mooted by Death
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA regional guardianship commission initiated proceedings to have an individual placed under guardianship, which resulted in an official decision of interdiction being issued by the supervisory authority; the individual subsequently appealed this decision, but the appeal became moot and the case was struck from the record because the appellant died before the appellate court could rule, leading the court to determine that no fees or costs should be levied due to the nature of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, art. 159 cpv. 2 in fine OG; Guardianship Interdiction Appeal Mooted by Death: A regional guardianship commission initiated proceedings to have an individual placed under guardianship, which resulted in an official decision of interdiction being issued by the supervisory authority; the individual subsequently appealed this decision, but the appeal became moot and the case was struck from the record because the appellant died before the appellate court could rule, leading the court to determine that no fees or costs should be levied due to the nature of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited analogously in the reasoning regarding the non-assignment of costs (ripetibili) for official actions, which relates to the costs order in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.94 · Lugano 15 settembre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Giani, vicepresidente, Lardelli e Pellegrini
segretaria: · Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa R.6.2003 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 febbraio 2003 dalla
Commissionetutoria regionale 4,Paradiso nei confronti di
AP 1 (patrocinata dall'avv. RA 1);
premesso che il 4 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale
4 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione di AP 1 (1972);
ricordato
che con decisione del 18 giugno 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC e ha invitato la commissione tutoria a designare un
tutore;
osservato che l'8 luglio 2003 AP 1 ha introdotto un appello per ottenere l'annullamento della decisione appena citata;
rammentato che nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha ribadito la fondatezza della decisione dell'autorità di vigilanza;
accertato che con lettera del 12 settembre 2005 la patrocinatrice dell'appellante ha annunciato a questa Camera la morte di AP 1, intervenuta il 9 settembre 2005;
stabilito che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta priva d'oggetto (v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al §49) e deve essere stralciata dai ruoli;
ritenuto che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
rilevato che non si pone problema di ripetibili, la rappresentante dell'appellante più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (v. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in fine OG);
decreta: 1. L'appello è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– – .
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– , , .
terzi implicati · PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La segretaria