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11.2003.9 • TRAC TI 11.2003.9 Generato dall'IA

Appeal Against Supervisory Authority Decision on Caretaker Remuneration Dismissed for Inadmissibility

Numero d'incarto 11.2003.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appeal was brought against a supervisory authority's decision which partially upheld a former caretaker's claim for remuneration and expenses following the termination of an administrative guardianship, by slightly reducing travel expenses but confirming the expense allowance. The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite relaxed formal requirements for appeals by wards, the appellant failed to state clear requests for judgment or adequately articulate the factual and legal grounds challenging the supervisory authority's detailed reasoning, thus precluding a substantive review under the relevant procedural code, although no costs or reimbursements were ordered due to the appellant's apparent lack of legal knowledge and lack of response from the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 48 LTC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal Against Supervisory Authority Decision on Caretaker Remuneration Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the appeal as inadmissible because, despite relaxed formal requirements for appeals by wards, the appellant failed to state clear requests for judgment or adequately articulate the factual and legal grounds challenging the supervisory authority's detailed reasoning, thus precluding a substantive review under the relevant procedural code, although no costs or reimbursements were ordered due to the appellant's apparent lack of legal knowledge and lack of response from the opposing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità di vigilanza sulle tutele autorità amministrativa ricorso all'autorità di vigilanza procura apparente controllo della procedura carenza dei requisiti materiali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313bis CPC

This article was cited as the basis for the final pronouncement of the decision.

art. 309 cpv. 5 CPC

The court determined that the appeal could not be examined on its merits due to insufficient grounds.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article relates to the allocation of procedural costs, although the court decided not to collect them.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2003.9 · Lugano 31 gennaio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ___/____/_.__.____ (curatela, mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, __________ a

__________ __________, __________, e alla Commissione tutoria regionale __________, __________ esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio 2003 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 9 gennaio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con decisione del 29 maggio 2002 (n. __________/__________) la Commissione tutoria regionale 5 ha revocato la curatela amministrativa a favore di __________ __________, divenuta priva di oggetto, e ha dato scarico al curatore __________ __________, approvando il rendiconto di chiusura;

che l'11 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale 5 ha parzialmente accolto la domanda di mercede e di rimborso spese presentata da __________ __________ per la sua attività di curatore e ha stabilito la mercede in fr. 682.50, le spese vive in fr. 107.– per corrispondenza, telefono e diversi e le spese di trasferta in fr. 255.20;

che __________ __________ ha ricorso il 18 settembre 2002 contro la decisione dell'11 settembre 2002, chiedendo di verificare attentamente il conteggio presentato dal curatore;

che l'autorità di vigilanza sulle tutele, dopo aver sentito personalmente il ricorrente il 12 novembre 2002 e l'ex curatore il 26 novembre 2002, ha emanato il 9 gennaio 2003 una decisione con la quale ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo le spese di trasferta a fr. 213.20;

che __________ __________ è insorto contro questa decisione con un ricorso giunto all'autorità di vigilanza il 22 gennaio 2003;

che il ricorso non è stato notificato né alla Commissione tutoria regionale __________, né a __________ __________;

e considerando

in diritto: che l'atto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);

che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Basler Kommentar, n. 41 ad art. 420);

che, per quanto attiene ai motivi del ricorso, lo stesso si esaurisce nella seguente frase: “Contesto la decisione presa dalla Sezione enti locali autorità di vigilanza sulle tutele, chiedo di essere convocato per spiegare meglio le mie ragioni davanti allo spettabile Tribunale di appello per poter determinare nel migliore dei modi questa vertenza”;

che, invero, nel suo ricorso del 18 settembre 2002 all'autorità di vigilanza l'interessato aveva chiesto di verificare attentamente il conteggio presentato dall'ex curatore;

che in occasione della sua audizione del 12 novembre 2002 davanti all'autorità di vigilanza sulle tutele il ricorrente ha precisato di non contestare la mercede del curatore, ma l'indennità per spese di fr. 107.– e quella per trasferte di fr. 255.20, che riteneva non eseguite (verbale, doc. 8);

che l'autorità di vigilanza, tenuto conto delle risultanze delle audizioni, ha ritenuto di ridurre a metà la somma esposta dal curatore per le trasferte (fr. 14.– per trasferta) e ha ridotto l'indennità a fr. 213.20, rettificando il numero delle trasferte indicate dal curatore (7 invece di 6), mentre ha confermato l'indennità di fr. 107.– per spese vive (corrispondenza, telefono e diversi), adeguata al lavoro svolto (dodici telefonate, cinque lettere e per la revoca della curatela "una decina di lettere");

che il ricorrente non spende una parola per contestare la motivazione dell'autorità di vigilanza, né indica in cifre le proprie domande di giudizio, sicché non è dato di capire né d'intuire per quali ragioni occorrerebbe scostarsi dalla decisione impugnata;

che nelle condizioni descritte l’appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che in concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese, l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

che non si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili all'ex curatore né alla Commissione tutoria regionale, i quali non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi sopportato costi di rilievo;

in applicazione dell'art.313*bi*s CPC,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale _, __________.

Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria