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11.2003.83 • TRAC TI 11.2003.83 Generato dall'IA

Appeal Against Refusal to Revoke Voluntary Guardianship

Numero d'incarto 11.2003.83
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual, placed under voluntary guardianship since 2001 and previously denied revocation by the regional guardianship commission and supervisory authority, appealed to the higher court seeking to terminate the guardianship, or alternatively, replace the guardian. The court treated the submission as a timely appeal, but upheld the supervisory authority's decision, reasoning that revocation of a voluntary guardianship is permissible only when the underlying cause ceases, which was not the case here as medical reports indicated the subject's acute paranoid crises and lack of self-criticism made the guardianship essential for managing high-risk behavior. Furthermore, the court rejected the request to replace the guardian, finding the complaints—one relating to a job loss that violated guardianship rules by the appellant, and the other concerning the guardian's inability to procure personal affection—to be unfounded and insufficient grounds for removal.

Regesto Legislator

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Art. 39 LAC, Art. 438 CC, Art. 410 CC, Art. 411 CC, Art. 445 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Against Refusal to Revoke Voluntary Guardianship: The court treated the submission as a timely appeal, but upheld the supervisory authority's decision, reasoning that revocation of a voluntary guardianship is permissible only when the underlying cause ceases, which was not the case here as medical reports indicated the subject's acute paranoid crises and lack of self-criticism made the guardianship essential for managing high-risk behavior. Furthermore, the court rejected the request to replace the guardian, finding the complaints—one relating to a job loss that violated guardianship rules by the appellant, and the other concerning the guardian's inability to procure personal affection—to be unfounded and insufficient grounds for removal.

Parole chiave

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autorità tutoria ricorso all'autorità di vigilanza tutore allontanamento motivi medici revoca della rendita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 438 CC

This article states the condition for the revocation of voluntary tutelage, which is the main subject of the appeal.

Art. 410 CC

This article is cited in the reasoning for rejecting the appellant's complaint regarding a work issue by the tutor.

Art. 411 CC

This article is cited in the reasoning for rejecting the appellant's complaint regarding a work issue by the tutor.

Art. 445 CC

This article is cited in the reasoning for rejecting the appellant's request for the removal of the tutor.

art. 313bis CPC

This procedural rule was applied for issuing the final judgment.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article pertains to the general rule for imposing litigation costs, which the court decided not to apply in this case.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.83 · Lugano, 2 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ /__________.__________.__________ (revoca di tutela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 22 agosto 2002 da

__________ __________ __________, ora in __________ per ottenere la revoca della tutela volontaria istituita nei suoi confronti il 12 novembre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale _, __________,

subordinatamente per ottenere la sostituzione del tutore

avv. __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato da __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 18 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 22 agosto 2002 __________ __________ __________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________di revocare la tutela volon­taria istituita nei suoi confronti il 12 novembre 2001, subordinatamen­te di sostituire la persona del tutore, avv. __________ __________;

che con decisione del 6 febbraio 2003 la Commissione tutoria ha confermato sia l'interdizione sia la persona del tutore, non senza porre a carico dell'istante una tassa di giustizia di fr. 50.–;

che contro tale decisione __________ __________ __________ ha ricorso il 12 febbraio 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, definendo ingiustificato il mantenimento dell'interdizione;

che l'autorità di vigilanza ha sentito il ricorrente in persona il 13 maggio 2003;

che in pendenza di ricorso, il 19 maggio 2003, la Commissione tutoria ha autorizzato __________ __________ __________ a trasferirsi da __________ a __________;

che in un rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità di vigilanza, due medici dell'Organizzazione socio-psichia­tri­ca __________ hanno dichiarato “essenziale” il mantenimento della tutela;

che, statuendo il 18 giugno 2003, l'autorità di vigilanza ha respin­to il ricorso, senza prelevare tasse né spese;

che il 23 giugno 2003 __________ __________ __________ ha inviato a questa Camera e all'autorità di vigilanza un suo scritto del 20 giugno 2003 in cui, oltre a contestare la necessità di qualsivoglia tutore, così conclude: “vista l'importanza per me vitale e terapeutica, chiedo che venga incaricato qualcuno di fare in modo che un uomo mi venga trovato al più presto”;

che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC);

che lo scritto in esame, tempestivo, deve dunque essere trattato come appello;

che in concreto il cambiamento di domicilio da parte dell'interdet­to in pendenza di ricorso nulla muta alla competenza per territorio, l'autorità al domicilio originario del richiedente conservando la propria giurisdizione (Deschenaux/Steinauer, Personnes phy­siques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1036 con riferimen­to al n. 892a di pag. 348);

che, nel merito, la revoca di una tutela volontaria “può solo avve­nire quando ne sia cessata la causa” (art. 438 CC);

che, come risulta dal citato rapporto del 30 maggio 2003 redatto dall'Organizzazione socio-psichiatrica __________ (act. 13), l'interessato – soggetto a crisi acute di tipo paranoide con possibili comportamenti ad alto rischio – nelle fasi precedenti gli scompensi psichici non possiede “alcuna critica della pro­pria malattia”, la quale ha potuto essere contenuta solo grazie all'autorevolezza e all'intraprendenza del tutore, onde l'assoluta necessità di man­tenere l'interdizione;

che nelle circostanze descritte l'autorità di vigilanza ha deciso giustamente di non revocare la tutela volontaria;

che per quanto riguarda l'eventuale sostituzione del tutore, la richiesta era già stata lasciata cadere dal ricorrente dinanzi all'au­torità di vigilanza;

che, a prescindere da ciò, al tutore l'appellante muove in sostanza due rimproveri: quello di non essere intervenuto pres­so un datore di lavoro a __________, il quale lo avrebbe licenziato dopo essere venuto a conoscenza della tutela, e quello di non avergli saputo trovare un uomo capace di prodigargli affetto continuo;

che la prima doglianza, foss'anche vera, si ritorce contro lo stesso appellante, il quale non avrebbe dovuto accettare un impiego senza il consenso del tutore (art. 410 CC) né tanto meno sottacere al datore di lavoro la necessità di tale consenso (art. 411 CC);

che il secondo biasimo non può seriamente essere preso in considerazione, non potendosi pretendere che un tutore possa trovare relazioni affettive all'interdetto, per altro capace di discernimento, come se si trattasse di reperire beni liberamente disponibili sul mercato;

che, ciò posto, nella fattispecie non si ravvisano nemmeno da lungi le premesse per rimuovere il tutore dall'ufficio (art. 445 CC);

che, manifestamente destituito di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso;

che gli oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono a soprassedere, né si giustifica di assegnare ripetibili, l'appel­lo non essendo stato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________, __________; – avv. __________ ______________________________; – Commissione tutoria regionale __, __________.

Comunicazione Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La segretaria