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11.2003.66 • TRAC TI 11.2003.66 Generato dall'IA

Inheritance Appeal Suspension Granted Due to Prima Facie Merit and Status Quo Preservation

Numero d'incarto 11.2003.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed a request for a suspensive effect on an appeal against a lower court's decision concerning inheritance matters, noting that granting such effect depends on balancing the interests involved, making the opposing parties' request for written submissions on the suspension request superfluous. The court reasoned that the appeal appeared prima facie not entirely without merit, especially considering recent jurisprudence and scholarly discussion regarding the application of the domicile and consular treaty between Switzerland and Italy, and because the request sought to maintain the pre-judgment status quo to clarify applicable succession law before dividing the estate, thus warranting the granting of the suspensive effect pursuant to the relevant procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 370 cpv. 3 CPC; Inheritance Appeal Suspension Granted Due to Prima Facie Merit and Status Quo Preservation: The court reasoned that the appeal appeared prima facie not entirely without merit, especially considering recent jurisprudence and scholarly discussion regarding the application of the domicile and consular treaty between Switzerland and Italy, and because the request sought to maintain the pre-judgment status quo to clarify applicable succession law before dividing the estate, thus warranting the granting of the suspensive effect pursuant to the relevant procedural article.

Parole chiave

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diritto successorio effetti della sentenza effetto sospensivo primato del diritto dotazione ereditaria mutamento di giurisprudenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 370 cpv. 3 CPC

This article was explicitly cited as the basis for granting the request and conferring a suspensive effect on the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.66 · Lugano 20 maggio 2003 · Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civileTribunale d'appello

La presidente

visto l'appello 14 maggio 2003 proposto da

__________ __________ __________ __________ __________ __________ (tutti patrocinati dall'avv. __________) contro

___________,

___________,

rappr. dall'avv. __________,

la sentenza emanata il 5 maggio 2003 del Pretore del Distretto di ___________ nella causa promossa da

__________ __________ (patrocinati dall'avv. __________)

*esaminata ora la richiesta di effetto sospensivo* contenuta nell'appello,

preso atto che le controparti chiedono con lettera del 19 maggio 2003 di poter formulare osservazioni scritte alla domanda di effetto sospensivo, per far valere il proprio punto di vista;

rilevato che il conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalla particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270), sicché il modo di procedere suggerito dalle parti appellate, per altro non previsto dal Codice di procedura civile, si avvera superfluo, dal momento che la decisione sull'effetto sospensivo deve tenere conto della situazione delle parti in causa;

considerato che in concreto l'appello non appare d'acchito sprovvisto di esito favorevole, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 120 II 293) e della nutrita discussione di dottrina e giurisprudenza sorta negli ultimi tempi in materia di applicazione del noto Trattato di domicilio e consolare tra la Svizzera e l'Italia (cfr. da ultimo I CCA, sentenza del 2 agosto 2002 inc. 11.2000.56, massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, dicembre 2002, pag. 19; Bonzanigo/Moor, in: Rep. 1999 pag. 21; G. A. Bernasconi, in: Temi scelti di diritto ereditario, Atti della giornata di studio del 16 ottobre 2000, CFPG Lugano, 2002, pag. 17);

ritenuto che nella fattispecie la domanda tende alla conservazione dello stato di fatto anteriore all’emanazione della sentenza impugnata, senza precorrere il merito della lite e senza eccedere lo stretto indispensabile;

considerato che è nell'interesse di tutti gli interessati procedere alla divisione ereditaria solo dopo aver chiarito quale sia il diritto applicabile alla successione e chi siano di conseguenza gli eredi;

richiamato l’art. 370 cpv. 3 CPC,

decreta 1. La richiesta è accolta e all’appello è conferito effetto sospensivo.

2. Intimazione:

- avv. __________ - avv. __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.

La presidente

(Epiney-Colombo)