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11.2003.64 • TRAC TI 11.2003.64 Generato dall'IA

Marital Protection Recusal Challenge Upheld

Numero d'incarto 11.2003.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a marital protection action where one party sought to suspend cohabitation and separate assets, the opposing spouse filed a motion to recuse the presiding Magistrate and the Assessing Secretary, arguing bias based on unfavorable prior rulings, including one described as "shameful." The appellate court ruled the recusal motion against the Assessing Secretary inadmissible as it fell outside its jurisdiction, and rejected the motion against the Magistrate because prior adverse rulings, even if strongly disagreed with, do not, in isolation or combined with multiple confirmed prior appeals, constitute the "serious reasons" required to objectively demonstrate partiality, which must rise above mere subjective dissatisfaction with the judge's performance of official duties.

Regesto Legislator

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Art. 30 cpv. 1 CPC, Art. 30 cpv. 3 CPC, Art. 27 CPC, Art. 26 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Marital Protection Recusal Challenge Upheld: La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera civile di appello, mentre quella del Segretario assessore compete “al giudice da cui dipende”, cioè al Pre­tore rispettivo (art. 30 cpv.

Parole chiave

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domanda di ricusazione procedura a tutela dell'unione coniugale coniuge ritiro dell'azione di divorzio opposizione al divorzio magistrato Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 116 Ia 19
La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid.
DTF 126 I 169
A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid.
DTF 116 Ia 137
Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid.
DTF 117 Ia 327
La prassi invalsa del Tribunale federale non consente di ricusare un giudice per il solo fatto che questi abbia già dato torto all'interes­sato in altre occasioni (DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti).
DTF 116 Ia 20
Eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordina­mento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid.
DTF 116 Ia 138
Né spetta al giudice della ricusazione esa­minare la conduzione della causa; rimediare a vizi di procedura o a errori di merito tocca, come det­to, all'autorità di ricorso (DTF 116 Ia 138 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 30 cpv. 1 CPC

Used to declare the refusal motion inadmissible concerning the Assessor Secretary, as jurisdiction belongs to the respective Judge (Pretore).

art. 30 cpv. 3 CPC

Referred to concerning the proper procedure if the Pretore must rule on the refusal of the Assessor Secretary.

art. 27 CPC

Used to reject the refusal motion against the Pretore because the stated reasons did not constitute 'grave reasons' for refusal.

art. 26 CPC

Mentioned as the legal basis for exclusion grounds, which were found not to apply in this case.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the principle of costs liability, although costs were ultimately waived in the final order.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision, concerning costs, is referenced implicitly by the decision not to levy costs or fees in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.64 · Lugano, 18 giugno 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 18 aprile 2003 da

__________ __________, nata __________, __________ contro

__________ __________, __________;

*giudicando ora sull'istanza di ricusazione* presentata da __________ nei confronti del Pretore e del Segretario assessore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

18 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pre­tore della giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere au­torizzata a sospendere la co­munio­ne domestica e postulando la pronuncia della separazione dei beni. Essa ha avanzato entrambe le domande già in via prov­visionale, allo scopo di ottenere una decisione immediata. Con ordinanza del 22 apri­le 2003 il Pre­tore ha citato l'istante insieme con il marito __________ __________ all'udienza del 6 maggio successivo per il contraddittorio.

B. Il

29 aprile 2003 è giunta alla Pretura la seguente lettera (senza data), firmata da __________ __________:

Signori,

Prendo atto delle volontà di mia moglie __________ riguardo alla nostra unione matrimoniale e non mi oppongo in nessuna maniera.

Ciò malgrado e viste le sentenze precedenti emanate dal Pretore __________ nei miei confronti (vedi ad esempio quella vergognosa, insostenibile ed indegna di qualsiasi Stato di diritto che mi vedeva opposto ad __________ __________ e che, oltre allo sfratto mi costringe a pagare l'affitto per un anno) non sono per nulla d'accordo di farmi giudicare nuovamente dal pretore citato.

Pertanto e per i motivi sovraesposti ricuso il Pretore __________ e comunico che non presenzierò, per nessuna ragione, all'udienza del 6 maggio se questa sarà presieduta dal pretore __________ o da un suo segretario.

C. Nelle circostanze descritte il Pretore ha assegnato il 30 aprile 2003 a __________ __________ un termine di 5 giorni per esprimersi sul­la ricusa. Con la medesima ordinanza egli ha sospeso inoltre la causa e ha annullato l'udienza del 6 maggio 2003. Accertato dipoi che __________ __________ era rimasta silente, il

9 maggio 2003 egli ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello con un suo me­moriale di osservazioni in cui dichiara di non ravvisare motivi di ricusa nei suoi confronti.

D. Con ordinanza del 12 maggio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato le parti all'udienza del 28 maggio 2003 per la discussione sull'istanza di ricusa, precisando che se nessuno sarebbe comparso la decisione sarebbe seguita sulla base degli atti. Il contraddittorio del 28 maggio 2003 è andato de­serto. Nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.

Considerando

in diritto: 1. La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera civile di appello, mentre quella del Segretario assessore compete “al giudice da cui dipende”, cioè al Pre­tore rispettivo (art. 30 cpv.

1 CPC). Nella misura in cui l'interessato postula non solo l'astensione del Pre­to­re, ma anche quella del Segretario assessore, la domanda va dichiarata quindi irricevibile. Competerà se mai al Pretore, dandosi il caso, trattare la ricusazione del Segretario assessore nelle forme previste dalla legge (art. 30 cpv. 3 CPC).

2. Le parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, qualora sussista grave ini­micizia tra il giudice stesso e una delle parti o qualora si diano – più in generale – “gra­vi ragioni” (art. 27 CPC). In concreto nemmeno l'interessato allude, per avventura, a ipotetiche cause di esclusione (art. 26 CPC). Né consta alcuna particolare ostilità personale fra il Pretore a __________ __________. L'unico motivo di ricusazione invocato da quest'ultimo si ricon­duce, per vero, alle “senten­ze precedenti emanate dal Pretore __________ nei miei confronti”. La questione è di sapere, ciò pre­messo, se nella fattispecie si scorgano “gra­vi ragioni” che sorreg­gano una ricusa a norma dell'art. 27 CPC.

3. La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid. 3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b).

4. La prassi invalsa del Tribunale federale non consente di ricusare un giudice per il solo fatto che questi abbia già dato torto all'interes­sato in altre occasioni (DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti). Fra le attribuzioni di un tribunale rientra anche quella di dirimere contese delicate e complesse. Decisioni prese da un magistrato nell'ambito del normale assolvimen­to del proprio ufficio non sono idonee, da sé sole, a denotare prevenzione, nemmeno qualora si rivelino erronee. Eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordina­mento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Soltan­to sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità. Né spetta al giudice della ricusazione esa­minare la conduzione della causa; rimediare a vizi di procedura o a errori di merito tocca, come det­to, all'autorità di ricorso (DTF 116 Ia 138 consid. 3a con richiamo).

5. Nel caso specifico l'interessato definisce “vergognosa, insostenibile ed indegna di qualsiasi Stato di diritto” una sentenza emana­ta nei suoi confronti in esito a una causa insorta con __________ __________. Come il Pretore sottolinea nelle osservazioni all'istanza di ricusa, nondimeno, l'ultima sentenza emessa in ordine di tempo nel contenzioso che ha visto __________ e __________ __________ opposti a __________ e __________ del Pretore in tale frangente adombrerebbe prevenzione verso __________ __________ non è dato di capire. Anche al proposito la ricusazione manca di qualsiasi consistenza.

7. Altri giudizi o atti processuali che dimostrerebbero sbagli partico­larmente grossolani o ripetuti del Pretore, tali da configurare vio­lazioni gravi dei doveri di funzione e destare oggettiva parvenza di parzialità sono lungi dal ravvisarsi. A questa Camera risulta anzi che, dal 1995 in poi, l'interessato ha ricorso in appello contro cin­que sentenze emanate dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. __________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________appena citato, __________.__________.__________e __________.__________.__________). Tutte sono state confermate, eccetto quella formante oggetto dell'inc. __________.__________.__________, divenuta esecutiva poiché __________ __________ ha ritirato l'appello. Ritenersi vittima in simili condizioni di una giustizia “vergognosa, insostenibile ed indegna di qualsiasi Stato di diritto” non è serio. Manifestamente infondata, l'istanza di ricusazione non merita pertanto altra disamina.

8. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC). Data la notoria situazione economica in cui versa l'interessato, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a __________ __________, la quale non ha introdotto osservazioni all'istanza di ricusa.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è diretta contro il Segretario assessore, l'istanza di ricusazione è irricevibile.

2. Nella misura in cui è diretta contro il Pretore, l'istanza di ricusazione è respinta.

3. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

– __________ __________, __________; – __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria