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11.2003.52 • TRAC TI 11.2003.52 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal in Divorce Provisional Measures Case Following Settlement

Numero d'incarto 11.2003.52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal concerning provisional measures issued during unilateral divorce proceedings, where one party had appealed the initial ruling regarding child support and retroactivity of family allowances, the court noted that the parties subsequently reached a comprehensive agreement on divorce consequences and filed a joint divorce petition. Based on the appellant's written confirmation that he was withdrawing his appeal and accepting procedural costs as stipulated in the settlement agreement, and the respondent's concurrence, the court declared the appeal withdrawn, struck the case from the rolls due to desistance, and allocated the reduced court fees to the appellant, compensating legal costs between the parties as agreed.

Regesto Legislator

Ufficiale

ritiro dell'appello - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza

Parole chiave

Generato dall'IA
misure cautelari nel divorzio convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio ritiro dell'istanza giudiziaria mantenimento del figlio conseguenze del ritiro separazione coniugale di fatto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 cpv. 2 CPC

Cited as the legal basis for striking the case from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 24 lett. b LTG

Cited to justify the adequate reduction of the court fee due to the case ending without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.52 · Lugano 12 gennaio 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.429 (misure provvisionali in azione di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 giugno 2002 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. RA 1 ) contro

AP 1 ;

premesso che con petizione del 24 giugno 2002 AO 1 ha introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio su richiesta unilaterale (inc. OA. 2002.397);

ricordato che in esito a una istanza di misure provvisionali contestuale alla petizione con decreto cautelare dell'8 aprile 2003 il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale tra i coniugi, obbligando il convenuto – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 1100.– mensili, oltre agli assegni familiari percepiti dal 1° gennaio 2002;

preso atto che AP 1 ha appellato personalmente tale decreto con un “ricorso cautelativo” del 19 aprile 2003 nell'attesa di poter conferire con la sua patrocinatrice avv. __________ (assente dal 13 al 29 aprile 2003), opponendosi al versamento degli assegni familiari dal 1° gennaio 2002 e chiedendo, in via subordinata, la concessione di un “termine di tempo ragionevole per far fronte al pagamento”;

ritenuto che, nonostante l'opposizione della sua patrocinatrice, incontrata il 15 maggio 2003, AP 1 ha confermato il

20 maggio 2003 di mantenere il ricorso;

rammentato che con osservazioni dell'11 giugno 2003 AO 1 ha proposto di dichiarare il “ricorso cautelativo” inammissibile;

considerato che con lettera del 23 dicembre 2004 l'appellante ha comunicato di avere sottoscritto nel frattempo – il 16/18 giugno 2004 – una convenzione sulle conseguenze di divorzio, in esito alla quale egli dichiara di ritirare il “ricorso cautelativo” e di assumere gli oneri processuali, compensate le ripetibili;

constatato che contemporaneamente all'accordo le parti hanno firmato anche un'istanza comune di divorzio con accordo completo a norma degli art. 420 segg. CPC;

accertato che in effetti, secondo il punto 8 della citata convenzione, AP 1 si è impegnato a ritirare il suo ricorso “assumendosi la tassa di stralcio e con compensazione delle ripetibili al momento della conferma congiunta dei coniugi __________ della volontà di divorziare nonché del contenuto della convenzione regolante le conseguenze accessorie al divorzio”;

appurato che entro il termine di 10 giorni impartitole il 29 dicembre 2004 dal giudice delegato, AO 1 ha comunicato il 10 gennaio 2005 di non avere osservazioni da formulare, aderendo nel contempo allo stralcio della causa e al predetto riparto degli oneri processuali con compensazione delle ripetibili;

stabilito

che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352

cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del “ricorso cautelativo”. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria