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11.2003.48 • TRAC TI 11.2003.48 Generato dall'IA

Spousal Support and Child Maintenance Appeals Dismissed Due to Settlement

Numero d'incarto 11.2003.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court proceedings concerning appeals filed against a lower court's ruling on spousal support and child maintenance obligations were terminated because the spouses had reached a comprehensive agreement on the consequences of their divorce and the divorce decree itself had become final. The court acknowledged the subsequent withdrawal of both appeals, which was in accordance with the parties' agreement stipulating that appeals would be withdrawn upon the finality of the divorce judgment, with costs borne by the party who advanced them and no reimbursement for legal fees. Consequently, the court struck the cases from the record due to the parties' desistance, apportioned the associated court fees and expenses to the respective appellants, and reduced the appeal tax due to the proceedings concluding without a full judgment.

Regesto Legislator

Ufficiale

ritiro dell'appello e stralcio della causa - Pattuizione delle parti circa la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili - Fine di un processo senza sentenza

Parole chiave

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procedura di divorzio obbligo di mantenimento del figlio mantenimento del coniuge spese legali rimborso delle spese spese di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 2 CPC

This provision was cited in the reasoning to justify striking the case from the roll due to the withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 21 LTG

This provision was used to justify the adequate reduction of the court fee because the process ended without a judgment.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.48 · Lugano 23 dicembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2001.159 e DI.2002.141 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promosse con istanze del

5 settembre 2001 e dell'8 luglio 2002 dall'

AP 1, (patrocinato dall'avv. ) contro

AO 1 (patrocinata dall' RA 1 )

e nella causa DI.2001.172 (protezione dell'unione coniugale) promossa con istanza del 25 settembre 2001 dalla moglie nei confronti del marito;

premesso che con giudizio unico del 9 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo su istanze di misure a protezione dell'unione coniugale promosse il 5 settembre 2001 e l'8 luglio 2002 da AP 1 (1958), come pure il 25 settembre 2001 da AO 1 (1961), ha fissato il contributo alimentare in favore della moglie e dei figli V__________ e Z__________ (entrambi nati il

25 marzo 1996), oltre alla partecipazione dei genitori alle eventuali spese straordinarie per questi ultimi;

ricordato che contro la citata sentenza è insorta il 18 aprile 2003 AO 1 e il 24 aprile successivo AP 1, entrambi postulando per altro la reiezione dell'appello avversario;

preso atto che il 24 agosto 2004 AP 1 ha invitato questa Camera a sospendere le procedure di appello, le parti avendo firmato il 19 agosto 2004 un accordo sulle conseguenze del divorzio e prospettando così l'introduzione di una richiesta di divorzio comune a norma dell'art. 111 CC;

considerato che il 15 dicembre 2004 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta pronuncia del divorzio da parte del Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna e la contestuale omologazione della convenzione;

constatato che nel medesimo scritto AO 1 dichiara di ritirare il proprio appello e propone di porre le spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

appurato che la sentenza di divorzio è passata in giudicato il 24 novembre 2004, come risulta dal timbro apposto il 3 dicembre 2004 dal Segretario assessore in calce alla seconda pagina;

accertato che il 20 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto a sua volta lo stralcio del proprio appello, formulando circa gli oneri processuali e le ripetibili analoga richiesta a quella dell'ex moglie;

rammentato che al punto 4.2 della convenzione sugli effetti del divorzio le parti hanno pattuito appunto il ritiro dei vicendevoli appelli una volta passata in giudicato la sentenza di divorzio, con “spese e tasse a chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in tali circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

rilevato che in materia di tasse, spese e ripetibili non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti medesime hanno concordato, mentre la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto del fatto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello 18 aprile 2003 introdotto da AO 1 La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Si prende atto del ritiro dell'appello 24 aprile 2003 introdotto da AP 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

4. Gli oneri di tale appello, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

5. Intimazione:

– – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria