Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2003.44 • TRAC TI 11.2003.44 Generato dall'IA

Appealability of Procedural Extension in Inventory Proceeding

Numero d'incarto 11.2003.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Heirs appealed a lower court's decision to grant the appointed notary an extension until May 31st to finalize the inventory for an estate opened under benefit of inventory, which had already received several extensions due to numerous claims filed. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision, which granted an extension for procedural management in an inventory proceeding, was an unappealable administrative ordinance under cantonal procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cpv. 1 CC, Art. 587 cpv. 1 CC, Art. 474 cpv. 1 CPC, Art. 466 cpv. 1 CPC, Art. 466 cpv. 3 CPC, Art. 130 cpv. 2 CPC; Appealability of Procedural Extension in Inventory Proceeding: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the lower court's decision, which granted an extension for procedural management in an inventory proceeding, was an unappealable administrative ordinance under cantonal procedural law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inventario successorio beneficio d'inventario procedura semplificata estensione della procedura erede limiti procedurali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313*bis* CPC

Used to decide the appeal using the simplified procedure because the appeal was inadmissible.

art. 95 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning that supports the finding that the appeal was inadmissible because the challenged decision was an unappealable ordinance.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the appellants due to their losing the case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n.: 11.2003.44 · Lugano 5 maggio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

visto l'appello del 9 aprile 2003 presentato da

__________ __________, __________, e __________ __________, __________ (rappresentata dal tutore __________ __________, __________, entrambe patrocinate dall'avv. __________ __________ __________, __________)

contro l'ordinanza del 3 aprile 2003 con cui il Pretore del Distret­to di Bellinzona ha concesso al notaio __________ __________ una proro­ga fino al 31 maggio 2003 per chiudere l'inventario dell'eredità lasciata da __________ __________ __________ (1942–2002) nella procedura per beneficio d'inventario promossa con istanza del 3 ottobre 2002 dalla vedova

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________. __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 9 aprile 2003 da __________ __________ e __________ __________ contro l'ordinanza emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona il

3 aprile 2003;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ __________ (1942), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ 2002. Suoi eredi legittimi sono la moglie __________ __________ __________ (1939) con le di lui sorelle __________ __________ e __________ __________. __________ __________ __________ ha chiesto il 3 ottobre 2002 __________ beneficio d'inventario. Statuendo il 7 ottobre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza e ha designato come notaio l'avv. __________ __________ di __________, fissandogli un termine fino al 15 dicembre 2002 per la con­fezione dell'inventario.

B. In esito alla grida per la formazione dell'inventario sono state notificate al Pretore numerose pretese. Il notaio ha chiesto il 10 dicembre 2002 una proroga per la chiusura dell'inventario, che il Pretore ha concesso fino al 31 gennaio 2003. Il termine è poi stato prorogato, sempre su istanza del notaio, dapprima al 28 febbraio 2003, poi al 31 marzo 2003 e infine, con ordinanza del 3 aprile 2003, al 31 maggio 2003.

C. Contro la decisione appena citata __________ __________ e __________ __________ hanno presentato un appello del 9 aprile 2003 in cui propongono che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la proroga del termine sia annullata e il giudizio del Pretore riformato di con­seguenza. L'appello non è stato intimato a __________ __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. L'appellante __________ __________ si è costituita in appello rappresentata dal tutore __________ __________. La legittimazione del rappresentante di una parte è un presupposto processuale che va verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC; Rep. 1994 pag. 372). L'autorizzazione a stare in lite (art.

421 n. 8 CC) è stata concessa dalla Commissione tutoria regionale 14 con risoluzione 9 aprile 2003, trasmessa alla Camera dalla pretura di Bellinzona il

23 aprile 2003.

2. L'art.

581 cpv. 1 CC stabilisce che l'inventario dell'eredità è compilato dall'autorità competente secondo il diritto cantonale. Il Codice civile non prevede un termine fisso, come nel caso dell'erede chiamato a decidere se accetti l'eredità (art. 587 cpv. 1 CC). Nel Cantone Ticino l'inventario è allestito nelle forme previste dagli art. 466 segg. CPC, cui rinvia l'art. 474 cpv. 1 CPC. Il Pretore designa allo scopo un notaio (art. 466 cpv. 1 CPC), cui impartisce un termine, che può essere prorogato se le circostanze lo richiedono (art. 466 cpv. 3 CPC).

3. Nel Cantone Ticino l'atto con cui il giudice proroga un termine è un'ordinanza (art. 130 cpv. 2 CPC), trattandosi di una misura che disciplina il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC). La decisione impugnata è per altro designata chiaramente come tale. Ora, le ordinanze, emanate giusta l'art. 286 CPC, non sono appellabili, né possono essere impugnate con qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che l'appello in rassegna, improponibile, può essere deciso con la procedura semplificata dell'art. 313*bis* CPC. L'emanazione del giudizio odierno rende per altro senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo.

4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza delle appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili all'istante, alla quale l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico delle appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________. __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario