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11.2003.38 • TRAC TI 11.2003.38 Generato dall'IA

Hedge Height Restriction Applicability to Mature Trees

Numero d'incarto 11.2003.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenged a lower court decision that ordered the reduction of a hedge to a legal height of 1.25 meters but excluded seven taller, mature trees situated near the hedge from this order, despite the appellant arguing they formed an integrated visual screen. The appellate court upheld the lower decision, reasoning that the seven tall trees, being naturally large trees and not cultivated to form a continuous screen, did not qualify as a "living hedge" under relevant cantonal law, and thus were not subject to the height restrictions applicable to hedges, leading to the rejection of the appeal and the denial of the appellant's request for legal aid due to the appeal's lack of merit.

Regesto Legislator

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Art. 15 CPC, Art. 9 cpv. 3 CPC, Art. 13 CPC, Art. 139 cpv. 1 LAC, Art. 160 LAC, Art. 140 cpv. 3 LAC; Hedge Height Restriction Applicability to Mature Trees: The appellate court upheld the lower decision, reasoning that the seven tall trees, being naturally large trees and not cultivated to form a continuous screen, did not qualify as a "living hedge" under relevant cantonal law, and thus were not subject to the height restrictions applicable to hedges, leading to the rejection of the appeal and the denial of the appellant's request for legal aid due to the appeal's lack of merit.

Parole chiave

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abbattimento di alberi diritto di tagliare i rami sporgenti legittimazione a ricorrere altezza massima dell'edificio azione di riduzione successoria presupposti legali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CC

Applied to place the procedural costs on the appellant due to the rejection of the appeal (following the principle of 'soccombenza').

art. 14 lett. a LAG

Cited as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was deemed destined for failure from the start.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.38 · Lugano 10 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.___ (vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 29 marzo 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ -__________ __________, __________) contro

__________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 28 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 5 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante il 1° aprile 2003;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ è usufruttuario della particella n. __________RFD di __________, appartenente a __________ e __________ __________i. Sulla contigua particella n. __________1, proprietà di __________ __________, si trova una siepe di tuie che segue la linea di confine tra i due fondi. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ingiunto a __________ __________ di spostare 23 piante di tuia della cita­ta siepe alla distanza legale dal confine con la particella n. __________ (inc. __________.__________.__________). Il 20 settembre 2002, in esito a un'ese­cuzione civile promossa da __________ __________, il Pretore ha accertato che solo 5 piante si trovavano ancora a una distanza inferiore a quel­la legale e per il resto ha accolto l'oppo­sizione di __________ __________ al precetto esecutivo (inc. __________.__________.__________). Un appello presentato il

2 ottobre 2002 dal precettante a questa Camera in materia di spese e ripetibili è tuttora pendente (inc. __________.__________.).__________

B. Nel frattempo, con petizione del 29 marzo 2002 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore che fosse ordinato a __________ __________ di potare la siepe fino all'altezza di 1.25 m dal punto più alto del terreno. Nella sua risposta del 29 aprile 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato la potatura di piante di kiwi e lo spostamento di un deposito di materiale situati sul fondo del vicino. L'attore ha avversato la riconvenzione. Chiusa l'istruttoria, al dibattimento fina­le del 15 gennaio 2003 l'attore ha ribadito le sue domande, men­tre il convenuto non è comparso. Statuendo con sentenza del

5 marzo 2003 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato al convenuto di ridurre l'altezza della siepe a 1.25 m. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un terzo a carico del­l'attore (ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria) e per il resto a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all'attore fr. 600.– per ripetibili ridotte. La riconvenzione di __________ __________ è stata respinta, con oneri processuali a carico di lui.

C. Contro la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 28 marzo 2003 in cui chiede che l'ordine impartito al convenuto comprenda anche il taglio di sette piante di tuia alte più di 5 m comprese nella nota siepe. Il 1° aprile 2003 egli ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore della domanda, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 15 CPC). Nelle cause relative a rapporti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto l'attore ha indicato nella petizione un valore litigioso di oltre fr. 8000.– (pag. 1), con­testato però dal convenuto (risposta, pag. 2). Il Pretore avreb­be dovuto pertanto dirimere la questione, fissando il valore di causa in base a “perizie o informazioni, con equo apprezzamento delle circostanze” (art. 13 CPC). Tenuto conto che – come si vedrà in seguito – l'appello è destinato all'insuccesso, un rinvio della causa al Pretore perché rimedi alla mancanza si esaurirebbe tuttavia in un vuoto esercizio di giurisdizione. Giova procedere quindi all'esame del ricorso.

2. Il Pretore, accertato che lungo il confine tra le particelle n. __________e __________si trova – su quest'ultimo fondo – una siepe di tuia alta da 1.10 a

1.30 m, ha ordinato al convenuto di procedere alla potatura fino all'altezza legale massima di 1.25 m (art. 139 cpv. 1 LAC). Il primo giudice non ha mancato di constatare che a ridosso della spalliera sono allinea­te altre 7 pian­te, sempre di tuia, alte 5 m, ma ha ritenuto che per altezza, vetustà e posizione tali alberi non possono essere con­side­rati come facenti parti della siepe. Donde l'inapplicabilità delle norme sulla manutenzione di queste ultime. L'appellante critica l'opinione del Pretore, sostenendo che la mole della singola pianta non è decisiva poiché una siepe, indipendentemente dall'altezza, va tagliata a 1.25 m. Quan­to al termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 160 LAC per le piante a confine, esso non si applica alle siepi. Per l'attore, poi, decisivo è il fatto che le piante siano allocate in modo da offrire un insieme coerente, atto a proteggere o delimitare un fondo. A suo parere le 7 piante in questione sono dunque parte integrante della siepe e devono essere ridotte anch'esse all'altezza massima di 1.25 m.

3. Secondo l'art. 139 cpv. 1 LAC nessuno può piantare né man­te­nere una siepe viva se non alla distanza di 50 cm dal fondo vicino. Tale siepe, che non può elevarsi più di 1.25 m dalla superficie del terreno più alto (art. 140 cpv. 3 LAC), dev'essere taglia­ta e rimondata ogni anno (art. 140 cpv. 1 LAC). Per siepe “viva” si intende un riparo che vegeta con radici nel suolo (per opposizione alle siepi “secche” o “morte”, fissate al suolo artificialmente, come gli steccati) formato da sterpi, arboscelli, arbusti o alberi coltivati e mantenuti recisi in modo da formare uno schermo che equivalga quasi a un muro di cinta (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 123).

4. In concreto il Pretore ha accertato che lungo il confine tra i due fondi si trovano effettivamente 7 piante di tuia alte più di 5 m, “sostanzialmente allineate a ridosso della siepe formata dalle piante di tuia più basse”. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, però, tali piante non possono ritenersi parte della siepe. Intanto la tuia, pur prestandosi a essere recisa e mantenuta come siepe, è di per sé un albero ad alto fusto (Scolari, Commen­tario LALPT, LE e LAC, Bellinzona 1998, pag. 662 n. 1476 e pag. 670 n. 1486). E, di regola, una siepe non è formata da alberi d'alto fusto. Le piante in questione, poi, non risultano essere coltivate a sviluppo lineare per circoscrivere o chiudere fondi, delimitare il terreno o schermare la vista, tanto meno se si pensa che tra le particelle n. 1035 e 1221 vi è già un muro di cinta. Dalle fotografie agli atti (doc. A) si evince, per di più, che nel complesso gli alberi sono relativamen­te distanti fra loro, ciò che non favorisce l'intreccio dei rami a scopo di riparo o di scudo. Certo, non si può escludere la presenza di una siepe per il solo fatto che in essa esista un varco o un'apertura, ma ove si ragionasse alla stregua dell'appellante qualsiasi filare di alberi a confine costituirebbe una siepe, ciò che non rientra manifestamente nelle previsioni della legge. A giusto titolo, quindi, il Pretore ha ritenuto che agli alberi litigiosi non si applichi l'art. 140 cpv. 3 LAC.

5. L'appellante chiede altresì che l'ordine di potare la siepe sia impartito al convenuto con la comminatoria dell'art. 292 CP. La rivendicazione non è giustificata. In primo luogo l'attore nemmeno si confronta con l'argomentazione del Pretore, secondo cui la comminatoria non si legittima, il convenuto avendo già incaricato un giardiniere di eseguire il taglio. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibi­le (art.

309 cpv. 2 lett. f con rinvio al cpv. 5 CPC). Oltre a ciò, la comminatoria penale non va applicata in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo qualora indizi inducano a presumere che il convenuto trasgredisca l'ordine impartitogli (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 285 CPC). In concreto, come ha accertato il primo giudice, non si ravvisano elementi del genere. L'art. 292 CP potrà ancora essere comminato, del resto, in sede esecutiva (art. 498 lett. d CPC).

6. Se ne conclude che l'appello, privo di consistenza, è destinato al rigetto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. A prescindere dal fatto che tale beneficio sarebbe potuto entrare in linea di conto solo dal

1° aprile 2003, una retroattività essendo esclusa (I CCA, sen­tenza __________.__________.__________del 2 ottobre 2002 in re I., consid. 12 con riferimenti), e a supporre che l'attore versi in gravi ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv.

2 LAG), l'appello appariva in ogni modo destituito di buon esito sin dall'inizio. Ciò osta al conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 14 lett. a LAG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione a:

– avv. __________ -__________ __________, __________;

– __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario