Appeal Regarding Court-Ordered Mental Evaluation in Interdiction Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a supervisory authority's decision to order an expert evaluation as part of an interdiction request initiated by the regional guardianship commission due to concerns about the person's mental state, arguing the measure was disproportionate; the court reasoned that the appeal was likely inadmissible because a judicial order for expert evidence in such proceedings is typically an unappealable ordinance, but further considered the merits, determining that the expert report mandated by law when serious doubts exist about mental fitness is warranted and that ordering the evaluation, even against the subject's will, does not constitute a severe violation of personal liberty, thus upholding the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 374 cpv. 2 CC, Art. 19 cpv. 2 LPAmm, Art. 21 LTC, Art. 374 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Court-Ordered Mental Evaluation in Interdiction Proceedings: pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was applied as the procedural basis for issuing the final order.
This article was mentioned as the general rule for allocating costs, although the final decision decided otherwise.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.34 · Lugano 7 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ___.____ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
27 settembre 2002 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);
*giudicando ora sulla “decisione” del 4 marzo 2003* con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accoltal'appellazione del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1977);
che nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda;
che la Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;
che con appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;
che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;
e considerando
in diritto: che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato, infondato e finanche abusivo;
che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;
che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che, di conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza __________.__________.__________ del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);
che, si volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397);
che in concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);
che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11);
che, ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse proponibile;
che di per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;
che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisione” impugnata è confermata.
2.Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario