Legislator Giurisprudenza & Legislazione
11.2003.34 • TRAC TI 11.2003.34 Generato dall'IA

Appeal Regarding Court-Ordered Mental Evaluation in Interdiction Proceedings

Numero d'incarto 11.2003.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a supervisory authority's decision to order an expert evaluation as part of an interdiction request initiated by the regional guardianship commission due to concerns about the person's mental state, arguing the measure was disproportionate; the court reasoned that the appeal was likely inadmissible because a judicial order for expert evidence in such proceedings is typically an unappealable ordinance, but further considered the merits, determining that the expert report mandated by law when serious doubts exist about mental fitness is warranted and that ordering the evaluation, even against the subject's will, does not constitute a severe violation of personal liberty, thus upholding the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 369 CC, Art. 374 cpv. 2 CC, Art. 19 cpv. 2 LPAmm, Art. 21 LTC, Art. 374 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal Regarding Court-Ordered Mental Evaluation in Interdiction Proceedings: pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorità di vigilanza sulle tutele perizia psichiatrica decisione motivata diritto processuale impugnabilità della decisione di rinvio controllo della detenzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313^bis CPC

This article was applied as the procedural basis for issuing the final order.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was mentioned as the general rule for allocating costs, although the final decision decided otherwise.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 11.2003.34 · Lugano 7 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___.____ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del

27 settembre 2002 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

*giudicando ora sulla “decisione” del 4 marzo 2003* con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accoltal'appellazione del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1977);

che nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda;

che la Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;

che con appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;

che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;

e considerando

in diritto: che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato, infondato e finanche abusivo;

che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;

che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

che, di conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza __________.__________.__________ del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);

che, si volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397);

che in concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);

che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordina­ta, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 2a edizione, § 4 n. 11);

che, ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse proponibile;

che di per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

2.Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario