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11.2003.28 • TRAC TI 11.2003.28 Generato dall'IA

Appellant Granted Suspensive Effect for Appeal Against Servitude Cancellation

Numero d'incarto 11.2003.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An appellant sought a suspensive effect for an appeal against a lower court's decision which had cancelled servitude rights benefiting certain properties and burdening others. The court granted the suspensive effect because the appellant failed to provide any justification for the request, and without it, the potential cancellation of the servitudes could lead to their deletion from the land register before the appeal was decided, potentially causing irreparable harm to the appellant's rights, especially concerning third-party purchasers in good faith, thereby justifying the measure to preserve the object and purpose of the appeal pursuant to procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 361 CPC, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 370 cpv. 3 CPC, Art. 44 cpv. 1 tit; Appellant Granted Suspensive Effect for Appeal Against Servitude Cancellation: The court granted the suspensive effect because the appellant failed to provide any justification for the request, and without it, the potential cancellation of the servitudes could lead to their deletion from the land register before the appeal was decided, potentially causing irreparable harm to the appellant's rights, especially concerning third-party purchasers in good faith, thereby justifying the measure to preserve the object and purpose of the appeal pursuant to procedural law.

Parole chiave

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effetto sospensivo diritto fondiario diritti procedurali pregiudizio irreparabile effetti delle pronunce pregiudiziali sfratto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 370 cpv. 3 CPC

This article is explicitly invoked to grant the appeal suspensive effect in order 1.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2003.28 · Lugano 12 marzo 2003 · Repubblica e Cantone del Ticino Prima Camera civileTribunale d'appello

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

visto l'appello 4 marzo 2003 proposto da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________ ) contro la sentenza 21 febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa promossa da

__________ __________ __________ __________, __________ (rappresentata dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________)

*giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo* contenuta nell'appello,

premesso che con sentenza del 21 febbraio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha stralciato gli oneri di passo a favore dei fondi di __________ __________ e gravanti le particelle n. __________ e __________ __________ (____________________);

preso atto che __________ __________ ha introdotto appello il 4 marzo 2003, chiedendo che allo stesso sia conferito effetto sospensivo;

rilevato che l'appellante non ha speso nemmeno una parola per motivare tale richiesta;

ricordato che la procedura applicabile al caso concreto è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 103*o* cpv. 2 LGRF con rinvio esplicito all'art. 361 CPC), nella quale le sentenze divengono esecutive il giorno dopo la scadenza del termine per appellarle (art. 370 cpv. 2 CPC);

ritenuto che se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che l'appello sia munito di effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC);

considerato che se all'appello in esame non fosse accordato effetto sospensivo, gli oneri litigiosi potrebbero essere cancellati non appena divenuta esecutiva la sentenza impugnata;

ricordato che l'iscrizione potrebbe a ogni modo essere ripristinata qualora il gravame fosse accolto, ma che ciò non impedirebbe la mancata opponibilità degli oneri nei confronti di eventuali terzi acquirenti in buona fede (cfr. art. 44 cpv. 1 tit. fin. CC);

stabilito che in siffatte circostanze si giustifica dunque di concedere effetto sospensivo all'appello, per non vanificarne senso e oggetto;

richiamato l'art. 370 cpv. 3 CPC

decreta 1. L'istanza è accolta e all'appello è conferito effetto sospensivo.

2. Intimazione:

- Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, __________ __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ __________ __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

La presidente

della prima Camera civile

(Epiney-Colombo)