Appeal Inadmissibility in Accessory Intervention Case Due to Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court considered an appeal against a lower court's rejection of an accessory intervention application filed in support of an enforcement proceeding where the debtor had lodged an opposition to a civil enforcement order. The court found the appeal inadmissible because it was filed on February 5, 2003, subsequent to the ten-day ordinary appeal deadline, which began running on January 9, 2003, after the parties received the January 7, 2003, decree concerning the intervention in the summary execution proceedings; consequently, the appeal could not be examined on its merits, though court fees and costs were waived due to the appellants' lack of legal representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51 cpv. 1 CPC, Art. 51 cpv. 4 CPC, Art. 96 cpv. 4 CPC, Art. 493 con, Art. 131 cpv. 3 CPC, Art. 137 CPC; Appeal Inadmissibility in Accessory Intervention Case Due to Untimely Filing: The court found the appeal inadmissible because it was filed on February 5, 2003, subsequent to the ten-day ordinary appeal deadline, which began running on January 9, 2003, after the parties received the January 7, 2003, decree concerning the intervention in the summary execution proceedings; consequently, the appeal could not be examined on its merits, though court fees and costs were waived due to the appellants' lack of legal representation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the final order block (pronuncia) preceding the operative part, indicating its procedural application for reaching the decision.
Although mentioned in the reasoning as the general rule for costs, it is not explicitly cited in the operative orders 1 or 2. Therefore, it is excluded based on the rule that provisions must be explicitly cited in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.17 · Lugano 13 febbraio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.___ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________) al precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da
__________ __________, __________,
*giudicando ora sull'istanza d'intervento accessorio* a sostegno della precettante presentata il 4 dicembre 2002 da __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2003 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un'istanza d'intervento accessorio presentata da __________ __________ a sostegno di __________ __________, a un cui precetto esecutivo civile intimato il 20 giugno 2002 __________ __________ aveva sollevato opposizione il
25 giugno 2002;
che contro tale decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiedono, in sostanza, di accogliere l'istanza di intervento accessorio;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 51 cpv. 1 CPC chiunque renda attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima;
che la domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC), censurabile con appello avente effetto sospensivo (cpv. 5);
che un decreto s'impugna nel termine ordinario, secondo le forme dell'appellazione (art. 96 cpv. 4 CPC);
che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie il decreto impugnato è stato intimato a __________ e __________ __________ il 7 gennaio 2003 ed è stato ritirato dai destinatari il giorno successivo;
che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere pertanto il 9 gennaio 2003 ed è giunto a scadenza il 20 gennaio successivo, prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC);
che, introdotto il 5 febbraio 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;
che, del resto, gli appellanti non giustificano il ritardo né chiedono, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che si giustifica nondimeno di soprassedere a ogni prelievo, gli appellanti risultando sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313*bis*
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria