Appellant's Right to Court Access Versus Procedural Security Deposit for Insolvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sued for declaration of infringement of personal rights and damages/moral redress, leading the lower court to order a procedural security deposit of a specified amount due to twenty-one certificates of asset deficiency indicating insolvency. The appellant appealed this order, arguing it violated the right to access the courts, but the appellate court reasoned that the established insolvency provided a clear basis for the security requirement under procedural law, and that the right to access the courts is not absolute for indigents, as they can seek judicial assistance, leading to the rejection of the appeal while granting a new deadline for the deposit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 154 CPC, Art. 153 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 29 cpv. 3 Cost, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313^bis CPC; Appellant's Right to Court Access Versus Procedural Security Deposit for Insolvency: The appellant appealed this order, arguing it violated the right to access the courts, but the appellate court reasoned that the established insolvency provided a clear basis for the security requirement under procedural law, and that the right to access the courts is not absolute for indigents, as they can seek judicial assistance, leading to the rejection of the appeal while granting a new deadline for the deposit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was applied to pronounce the final decision, under which procedure the case was decided.
Cited in the reasoning (though not directly in the dispositive) regarding the exemption from providing security when judicial aid is granted, which is relevant to the outcome of the appeal concerning the security requirement.
Cited in the reasoning as the legal basis for ordering the security, which is confirmed in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs based on the outcome, although no costs were actually levied in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.163 · Lugano 9 gennaio 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 giugno 2003 da
__________ __________, __________ contro
__________ (Federazione __________ __________ __________), __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
*giudicando ora sul decreto del 27 novembre 2003* con cui è stato ordinato all'istante di prestare una cauzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 27 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione 10 giugno 2003 __________ __________ ha convenuto l'associazione __________ (Federazione __________ __________ __________) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché, in relazione a uno scritto del 3 febbraio 2003 indirizzatogli dalla convenuta medesima, fosse accertata la lesione della sua personalità e gli fosse versata la somma fr. 7900.– in risarcimento del danno e del torto morale;
che il 4 luglio 2003 la convenuta è rivolta al Pretore perché l'istante fosse tenuto a fornire una cauzione processuale in garanzia di spese e ripetibili;
che all'udienza del 10 settembre 2003, indetta per la discussione dell'istanza, __________ __________ si è opposto a qualsiasi prestazione;
che con decreto del 27 novembre 2003 il Pretore ha obbligato l'attore a corrispondere – entro trenta giorni dall'intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa
– una cauzione processuale di fr. 2000.–;
che con “ricorso” del 9 dicembre 2003 __________ __________ chiede, in sostanza, di essere esonerato dal versamento;
che il 22 dicembre 2003 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza;
che l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che in concreto l'attore ha promosso un'azione intesa a far accertare l'illecita lesione della sua personalità (senza valore litigioso) e, insieme, due azioni di condanna volte a ottenere – rispettivamente – il risarcimento del danno e la riparazione del torto morale;
che, pur trattandosi di tre cause giuridicamente distinte, le azioni pecuniarie sono proceduralmente trattate alla stregua di pretese connesse ove siano – come nella fattispecie – accessorie all'azione di accertamento, nel senso che l'accoglimento delle seconde presuppone l'accoglimento della prima;
che, in tal caso, contro la decisione finale sull'azione di accertamento è dato appello quand'anche il valore delle pretese pecuniarie sia inferiore a fr. 8000.– (cfr., sul piano federale: DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44; sentenza inc. __________.__________.__________del 17 ottobre 2003, consid. 3 e
4 con riferimenti);
che, pertanto, l'atto in esame può essere trattato come appello, ciò che esclude – appunto – un ricorso per cassazione;
che il Pretore, visto come nei confronti dell'attore fossero stati emessi 21 attestati di carenza beni per complessivi fr. 28 888.10, ha ravvisato l'insolvenza di lui, costringendolo a versare una cauzione processuale di fr. 2000.–;
che l'appello è così motivato:
1. Una querela è stata posta dall'istante contro la convenuta per violazione del segreto d'ufficio e danneggiamento del credito nonché violazione alla legge federale sulla protezione dati.
2. Il Pretore con sentenza 27 novembre 2003, e applicando in modo arbitrario nonché contro il principio della Costituzione Helvetica, che prevede che la Giustizia non è una questione puramente di danaro, ma dall'applicazione uguale per tutti della Legislazione.
3. L'applicazione dell'articolo 154 CPC è pretestuosa e infondata, altrimenti chiunque non abbia danaro sarà comunque perdente fin dall'inizio in qualunque causa a salvaguardare i legittimi interessi, e qualsiasi mascalzone con denaro potrà permettersi qualunque sopruso;
che, per quanto è possibile di capire, l'appellante contesta l'obbligo di prestare cauzione invocando il diritto di adire un tribunale anche da parte di chi non abbia i mezzi per rifondere, in caso di soccombenza, spese e ripetibili all'avversario vittorioso;
che nel caso specifico l'appellante non nega l'esistenza di 21 attestati di carenza beni a suo carico (doc. A), sicché le premesse per obbligarlo a fornire cauzione (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC) sussistono senza ombra di dubbio;
che, contrariamente a quanto l'appellante crede, l'obbligo di versare cauzione non preclude l'accesso ai tribunali poiché, soccorrendone i presupposti, la parte indigente può sempre chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 154), ciò che la esonera dall'obbligo di cauzione (art. 154 CPC);
che, per altro, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 par. 1 CEDU conferisce alla parte indigente la facoltà incondizionata di adire i tribunali a titolo gratuito (citazione in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 153);
che, ciò posto, l'appello è destinato alla reiezione;
che il rigetto dell'appello impone nondimeno di fissare all'interessato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Pretore essendo scaduto in pendenza di ricorso;
che nelle circostanze descritte gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, per questa volta, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso che a __________ __________ è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto medesimo.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario