Appeal Regarding Interdiction and Tutelage Refused for Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAppeals against a supervisory authority's decision that upheld an existing interdiction and refused to revoke the associated tutelage, which had been established due to mental infirmity, were deemed inadmissible by the court. The court reasoned that the appellants failed to meet the formal requirements for an appeal by not providing sufficient factual or legal grounds to demonstrate why the prior findings justifying the tutelage were no longer valid or why a less restrictive measure was warranted, even considering the relaxed standards for unrepresented parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 CC, Art. 48 legge, Art. 39 LAC, Art. 309 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 433 CC; Appeal Regarding Interdiction and Tutelage Refused for Inadmissibility: The court reasoned that the appellants failed to meet the formal requirements for an appeal by not providing sufficient factual or legal grounds to demonstrate why the prior findings justifying the tutelage were no longer valid or why a less restrictive measure was warranted, even considering the relaxed standards for unrepresented parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the procedural step leading to the decision on costs and fees.
Cited in the reasoning regarding the determination of costs based on the outcome of the appeal (soccombenza).
Testo completo
Incarto n° 11.2003.154 · Lugano 22 dicembre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ____.____ (revoca della tutela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 10 novembre 2000 da
__________ e __________ __________, __________ per ottenere la revoca della tutela istituita nei confronti della stessa __________ __________ su richiesta della
Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti gli appelli del 5 dicembre 2003 presentati da __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 19 novembre 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che, su istanza della Delegazione tutoria di __________ (ora Commissione tutoria regionale __________), con decisione del 10 aprile 2000 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ (nata il ____________________ 1958) per infermità e debolezza di mente (art. 369 CC);
che la Delegazione tutoria di __________ ha quindi nominato come tutrice __________ __________, poi sostituita dal tutore ufficiale __________ __________;
che il 10 novembre 2000 __________ e la madre __________ __________ hanno chiesto la revoca della tutela;
che con decisione del 19 novembre 2003 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto la domanda, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– a carico di __________ __________;
che con scritti del 5 dicembre 2003 __________ e __________ __________ sono insorte contro tale decisione, la prima chiedendone la revoca e la seconda dichiarando di non volere un tutore, ma di voler “vivere con mia figlia in gestione della nostra vita, siamo persone normali”;
che il ricorso non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che gli atti in esame possono essere trattati solo come appelli, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);
che, come rileva l'autorità di vigilanza, una tutela può essere revocata qualora non si riveli più giustificata o qualora, seppure giustificata, essa possa essere sostituita da un provvedimento meno incisivo (art. 433 CC);
che l'appello di __________ __________ è così motivato:
1. Farò pervenire prove mediche che non ho questo disturbo. Sono una persona normale istruita e intelligente;
2. Vi saranno tutte le prove delle persone che conosco;
3. Non ho bisogno di persone di sostegno e tutore;
4. Al contratto di lavoro che avrò desidero gestire io la mia vita;
5. Il sig. __________ deve dimettersi dall'incarico;
6. Contesto testo __________ non nomina di fatti __________ __________;
che con ciò la ricorrente si limita – per quanto è dato di capire – a negare l'esistenza dei disturbi della personalità che hanno indotto l'autorità di vigilanza a respingere la revoca della tutela, contestando sostanzialmente la perizia psichiatrica e la designazione di un tutore, senza però spiegare perché gli accertamenti eseguiti non sarebbero più pertinenti;
che non si comprende di conseguenza per quali motivi occorrerebbe riformare la decisione impugnata;
che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge a un esame di merito e dev'essere dichiarato irricevibile;
che analoghe considerazioni valgono per quanto attiene all'appello di __________ __________, onde l'inutilità di approfondire la di lei legittimazione a ricorrere;
che, infatti, l'appello di __________ __________ si esaurisce nell'affermazione di non voler vivere con la figlia assistita da un tutore, senza indicare tuttavia quali elementi renderebbero ormai inadeguata la tutela;
che nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto si può prescindere nondimeno dal prelevare spese, le appellanti essendo sprovviste di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313*bi*s CPC,
pronuncia: 1. Gli appelli sono irricevibili.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________;
Comunicazione:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________ __________, Ufficio del tutore ufficiale, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria