Divorce Appeal Struck Due to Prior Mutual Consent Decree
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA divorce action initially dismissed by a lower court due to the pendency of a similar case in another jurisdiction led to an appeal, which was subsequently suspended pending the resolution of the prior matter. The appellate court ultimately struck the appeal from the roll because the appellant informed the court that the parties had subsequently obtained a divorce through mutual consent in the other jurisdiction, rendering the appeal without object, and consequently, the court waived fees and costs, and denied reimbursement claims given the circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Divorce Appeal Struck Due to Prior Mutual Consent Decree: The appellate court ultimately struck the appeal from the roll because the appellant informed the court that the parties had subsequently obtained a divorce through mutual consent in the other jurisdiction, rendering the appeal without object, and consequently, the court waived fees and costs, and denied reimbursement claims given the circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes that the appeal is now without interest, leading to the case being removed from the roll (as noted in the reasoning 'appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC)').
This provision is explicitly referenced before the decree ('richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC') and governs the subsequent procedural decisions regarding the outcome of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.142 · Lugano 27 ottobre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.9 (divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 agosto 2003 da
AP 1 (patrocinata da RA 1 ) contro
AO 1 (patrocinato da RA 2 );
premesso che con sentenza del 7 ottobre 2003 il Pretore del Distretto di Leventina ha respinto in ordine un'azione di divorzio promossa da AP 1 (1958) contro il marito AO 1 (1954), avendo constatato la litispendenza previa di una causa analoga davanti al *Friedensrichteramt* di __________;
osservato che il 24 ottobre 2003 AP 1 ha introdotto appello contro la sentenza appena citata;
ricordato che il 29 ottobre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la procedura in attesa di una decisione definitiva sull'eccezione di litispendenza sollevata dalla moglie davanti al *Friedensrichteramt* di __________;
rammentato che non sono state chieste osservazioni all'appello;
preso atto che il 14 ottobre 2005 il patrocinatore dell'appellante ha comunicato a questa Camera – su richiesta del giudice delegato – di avere ottenuto nel frattempo il divorzio su richiesta comune a __________ e di instare per lo stralcio della procedura;
appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art.
351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
stabilito che per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti si giustifica – eccezionalmente – di soprassedere al prelievo di tasse o spese;
ritenuto che non è il caso di assegnare ripetibili, l'appellante più non chiedendone, mentre la controparte non si è vista notificare l'appello e non ha sopportato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; –
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria