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11.2003.123 • TRAC TI 11.2003.123 Generato dall'IA

Appeal Custody Suspension Moot

Numero d'incarto 11.2003.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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In an appeal concerning child custody, the appellants requested a suspensive effect for their appeal against a decision affirming a prior ruling by the guardianship commission. The court found that under the relevant procedural code, an appeal in such matters is automatically suspensive unless the appealed decision explicitly states otherwise, and since the authority which issued the decision did not remove the automatic suspensive effect, the separate request for such effect was deemed superfluous and moot.

Regesto Legislator

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art. 424a cpv. 1 CPC; Appeal Custody Suspension Moot: The court found that under the relevant procedural code, an appeal in such matters is automatically suspensive unless the appealed decision explicitly states otherwise, and since the authority which issued the decision did not remove the automatic suspensive effect, the separate request for such effect was deemed superfluous and moot.

Parole chiave

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effetto sospensivo tutela sospensione del diritto di visita questioni processuali impugnabilità della decisione di rinvio concorso di motivi di sospensione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 424a cpv. 1 CPC

This article established that the appeal has a suspensive effect by law, which is why the request for a suspensive effect was deemed moot.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.123 · Lugano, 30 settembre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente

visto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da

______________ , e _______________, (patrocinati,________________)

contro la decisione emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di __________, nella causa che oppone gli appellanti alla

_______________,

riguardo alla custodia parentale sul figlio __________

*giudicando ora sulla richiesta di effetto sospensivo* contenuta nell'appello;

ricordato che a norma dell'art. 424*a* cpv. 1 CPC l'appello in materie come quella specifica ha effetto sospensivo per legge, “a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti”;

accertato che, al momento di statuire, l'autorità di vigilanza ha confermato la decisione emessa il 22 maggio 2003 dalla Commissione tutoria regionale, ma non ha tolto effetto sospensivo a un even­tuale appello;

ritenuto che nelle circostanze descritte la richiesta di effetto sospensivo è sovrabbondante, l'appello avendo già di per sé effetto sospensivo;

decreta: 1. La richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

2. Intimazione:

–; –. Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale __________.

Il presidente

della prima Camera civile

(Giorgio

A. Bernasconi)