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11.2003.122 • TRAC TI 11.2003.122 Generato dall'IA

Spousal Succession Contract vs. Mother's Legitimate Portion Claim

Numero d'incarto 11.2003.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

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The appellant sought a provisional injunction to restrict the disposal of real estate inherited by the surviving spouse, based on an Italian succession law claim that their legitimate portion as the deceased's mother was violated by a previous succession contract, which the lower court denied, leading to the appeal. The appellate court upheld the denial, reasoning that a provisional block on property disposition is appropriate for protecting real rights or inheritance claims, but not for safeguarding purely monetary claims arising from a reduction action under Italian law, as the appellant was pursuing, which is an obligational claim and does not warrant such an annotation on the land register.

Regesto Legislator

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Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 89 LDIP, Art. 10 LDIP, Art. 598 CC, Art. 641 CC, Art. 598 cpv. 2 CC; Spousal Succession Contract vs. Mother's Legitimate Portion Claim: The appellate court upheld the denial, reasoning that a provisional block on property disposition is appropriate for protecting real rights or inheritance claims, but not for safeguarding purely monetary claims arising from a reduction action under Italian law, as the appellant was pursuing, which is an obligational claim and does not warrant such an annotation on the land register.

Parole chiave

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diritto successorio beni immobili diritto di proprietà coniuge superstite diritto matrimoniale annotazione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis^ CPC

This provision was cited in the final judgment section to rule on the dismissal of the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was cited to determine that court costs follow the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.122 · Lugano 3 ottobre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.______ (provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 aprile 2003 da

__________ (patrocinata dall') contro

__________ (patrocinata dall' __________ __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 1° settembre 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1949), cittadino italiano e svizzero, attinente di __________, coniugato con __________ nata __________ (1946) e domiciliato a __________ __________, è deceduto a __________ il __________ __________ 2001 senza lasciare discendenti. Il 28 febbraio 2002 è stato pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un contratto successorio del 15 di­cembre 1999 da lui stipulato con la moglie e il 22 aprile successivo il Segretario assessore ha rilasciato un certificato ereditario in cui la moglie figura come unica erede. Il 25 ottobre 2002 __________ __________, madre del defunto, si è rivolta al Tribunale civile di __________ (provincia di __________), chiedendo – tra l'altro – di accertare la sua qualità di “erede legittimario e necessario” del figlio e di dichiarare nullo il contratto successorio, in mo­do che l'eredità sia assoggettata alle norme disciplinanti la successione legittima senza testamento. __________ __________ ha propo­sto di respingere l'azione.

B. Il 3 aprile 2003 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud di annotare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________e sulla quota di proprietà coattiva della particella n. __________ RFD di __________, intesta­te al figlio defunto. Il 29 aprile 2003 __________ __________ ha ottenuto, sulla base del noto certificato ereditario, il trapasso di proprie­tà relativo ai due immobili. Con decreto cautelare del 14 maggio 2003, emesso inaudita parte, il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di Mendrisio di iscrivere una restrizione del­la facoltà di disporre sui due beni, nel frattempo intestati a __________ __________, citando le parti al contraddittorio del 2 giugno 2003. In tale occasione __________ __________ ha chiesto di revocare la restrizione della facoltà di disporre. Statuendo il 1° settembre 2003, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare e ha ordinando all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'annotazione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 2400.– per ripetibili.

C. Contro il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appel­lo del 19 settembre 2003 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua domanda cautelare. L'appello non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto: 1. Il Pretore ha respinto l'istanza con riferimento a una sentenza di questa Camera pubblicata in Rep. 1993 pag. 159, ricordando che l'azione di riduzione ha natura pecuniaria, ciò che esclude la restituzione in natura del bene il cui conferimento lede la quota legittima. In tali circostanze non vi è spazio dunque per annotare restrizioni della facoltà di disporre nel registro fondiario.

2. Riassunta la cronistoria della vicenda, l'appellante fa valere che la procedura in oggetto ha l'unico scopo di garantire la conservazione della massa ereditaria, senza pregiudizio per i rapporti tra le parti. Soggiunge che “i fatti successi, alquanto straordinari, vuoi anche a motivo della coesistenza di due sistemi (svizzero e italiano), non possono essere paragonati a una semplice azione di riduzione e devono poter convincere l'autorità giudicante a confermare la misura cautelare di restrizione della facoltà di disporre” (appello pag. 7). Così argomentando, tuttavia, essa si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega perché l'opinione del Pretore sarebbe criticabile. Di per sé l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile già per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito per le ragioni che seguono.

3. Che il giudice svizzero sia competente a “congelare” con provvedimenti d'ur­genza determinati beni a tutela di averi lasciati in Svizzera da un ereditando con ultimo domicilio in Italia è incontestato (art. 89 LDIP; v. anche CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 4 segg.). Il giudice svizzero può anche adottare, se le misure contemplate dagli art. 551–554 CC non appaiono idonee, altri provvedimenti cautelari in virtù dell'art. 10 LDIP, fondandosi sul diritto cantonale di procedura (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 17 alle note preliminari degli art. 551–559). In tale ambito egli applica la propria procedura e prende le misure provvisionali consentite dal suo ordinamento (*lex fori:* Volken in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 2ª edizione, n. 6 ad art. 10; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2001 del 20 luglio 2001, consid. 2a), quand'anche tali provvedimenti non siano previsti dal diritto estero applicabile alla causa di merito (cfr. Candrian, Scheidung und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz, San Gallo 1994, pag. 70, nota 107).

4. Ora, un blocco cautelare può tendere a tutelare diritti reali, ma non pretese obbligatorie. Può salvaguardare, in altri termini, rivendicazioni verso un coerede (segnatamente ove l'eredità non sia ancora stata divisa: Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 598 CC; Wiegand in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 44 in fine ad art. 641 CC) oppure richieste avanzate mediante petizione d'eredità (art. 598 cpv. 2 CC). Non può garantire invece pretese fatte valere da un erede mediante azione di riduzione (di natura prettamente obbligatoria: Forni/Piatti, op. cit., n. 6 e 7 ad art. 528 CC con rinvii di dottrina e giurisprudenza), tranne che tale azione sia combinata con una petizione d'eredità (Forni/Piatti, op. cit., n. 10 in fine ad art. 598 CC; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 3ª edizione, pag. 144, n. 303 con richiami), oppure pretese avanzate mediante collazione (sull'azione di collazione: Forni/Piatti, op. cit., n. 21 ad art.

626 CC con rinvio a DTF 123 III 50 consid. 1 e 84 II 692 consid. 3 e 4). A meno, evidentemen­te, che il diritto estero applicabile alla successione disponga altrimenti (Karrer, op. cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551–559 CC), ciò che tuttavia non è il caso per quanto riguarda il diritto italiano, nel cui ambito l'azione di riduzione ha – come in Svizzera – carattere personale (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, Milano 1993, n. 3 ad art. 553).

5. In concreto, nella misura in cui ritiene lesa la propria porzione le­gittima, l'istante può dunque far capo all'azione di riduzione, la quale però le garantisce una mera pretesa d'ordine pecuniario e non lascia spazio a restrizioni della facoltà di disporre. Né l'appellante sostiene, per avventura, di avere intentato o di voler intentare una petizione di eredità, che nel

diritto italiano ha – come in quello svizzero – natura reale (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 2 ad art. 533; Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 1996, all'art. 533 n. I/1). Ne discende che, foss'anche ricevibile (sopra, consid. 2), l'appello è destinato all'insuccesso.

6. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

7. Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 350.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

______;

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria