Appeal of Provisional Custody Order Dismissed Due to Prematurity
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a marital protection case where the lower court initially granted custody to the father with limited visitation for the mother, and subsequently expanded the mother's visitation rights based on expert reports, the appellate court dismissed the father's appeal seeking to revert to the original, more restrictive visitation schedule. The court reasoned that, under the relevant procedural rules, an appeal against a provisional measure issued during ongoing evidentiary proceedings (where necessary investigations and formal interrogations had not yet occurred) is inadmissible because the required "contradictory" stage, meaning the final discussion after evidence has been fully presented, had not been reached.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 LAC, Art. 371 CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313bis CPC; Appeal of Provisional Custody Order Dismissed Due to Prematurity: The court reasoned that, under the relevant procedural rules, an appeal against a provisional measure issued during ongoing evidentiary proceedings (where necessary investigations and formal interrogations had not yet occurred) is inadmissible because the required "contradictory" stage, meaning the final discussion after evidence has been fully presented, had not been reached.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning to explain why the appeal was inadmissible (because it was before the final hearing/contraddittorio), this article defines the procedural basis for appealing precautionary measures, which justifies the procedural outcome in the dispositive.
Cited as the basis for the simplified procedure used for issuing the judgment.
Cited as the basis for allocating court costs based on the outcome (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 11.2003.120 · Lugano 15 ottobre 2003 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2003 da
_________ (patrocinato dall' _____ __________) contro
_______ (patrocinata dall' ________ __________);
*giudicando ora sul decreto cautelare del 9 settembre 2003* con cui il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta alla figlia __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1964) ed __________ __________ __________ __________ (1969), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ __________ il __________ __________ 1995;
che dal matrimonio è nata il ____________________ 1999 la figlia __________;
che il 3 aprile 2003 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, postulando – tra l'altro – l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita della madre da definire dopo l'istruttoria;
che con decreto cautelare emesso il 4 aprile 2003 senza contraddittorio il Pretore ha affidato __________ al padre, ha vietato alla madre di avvicinarsi alla figlia e ha fissato il suo diritto di visita in una volta ogni 15 giorni, per un paio d'ore, alla __________ __________ __________ di __________;
che all'udienza del 24 aprile 2003, indetta per la discussione dell'assetto provvisionale, __________ __________ __________ __________ __________ ha rivendicato essa medesima l'affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del padre;
che il 29 aprile 2003 il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ __________ di compiere un'indagine sulle capacità genitoriali dei coniugi;
che, esaminato il rapporto 23 luglio 2003 di __________ __________ e il rapporto 7 settembre 2003 della __________ __________ __________, con decreto cautelare del 9 settembre 2003 il Pretore ha esteso il diritto di visita della convenuta a un fine settimana ogni 15 giorni, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, da esercitare liberamente;
che contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il settembre 2003 con un appello per ottenere l'annullamento della decisione impugnata e il mantenimento del diritto di visita della madre così come fissato il 4 aprile 2003;
che l'appello non è stato intimato alla convenuta;
e considerando
in diritto: che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i provvedimenti cautelari, emanati secondo gli art. 376 segg. CPC, possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: ICCA,
sentenza del 15 aprile 2003 in re V.);
che in concreto l'istruttoria non è ancora terminata, l'indagine socio-ambientale e l'interrogatorio formale dell'istante – ammessi dal Pretore con ordinanza del 9 settembre 2003 – non essendo ancora stati assunti;
che, pertanto, non è ancora stato tenuto alcun “contraddittorio” sull'assetto provvisionale, il decreto impugnato essendo stato emesso “nelle more istruttorie” (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla convenuta, cui il ricorso non è stato notificato e non ha provocato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 150.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
–__________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario