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11.2003.119 • TRAC TI 11.2003.119 Generato dall'IA

Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Allocation

Numero d'incarto 11.2003.119
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A spouse appealed a lower court's decision setting spousal and child support payments stemming from a marital protection proceeding, seeking a reduction in the amounts, but subsequently withdrew the appeal after the appellate court raised the possibility of increasing the child support obligation. The court acknowledged the withdrawal as a cessation of the dispute, holding the appellant liable for reduced court fees and costs, as well as ordering the appellant to pay the opposing party CHF 1500 for legal costs, while rejecting the appellant's request for legal aid because the withdrawal eliminated any prospect of a favorable outcome; conversely, the court granted the respondent's request for legal aid due to indigence and the fact that the appellant's appeal withdrawal suggested the resistance was not without merit.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 352 cpv. 2 CPC, Art. 151 CPC, Art. 21 LTG, Art. 14 cpv. 1 lett. a Lag, Art. 3 cpv. 2 Lag; Spousal Support Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court acknowledged the withdrawal as a cessation of the dispute, holding the appellant liable for reduced court fees and costs, as well as ordering the appellant to pay the opposing party CHF 1500 for legal costs, while rejecting the appellant's request for legal aid because the withdrawal eliminated any prospect of a favorable outcome; conversely, the court granted the respondent's request for legal aid due to indigence and the fact that the appellant's appeal withdrawal suggested the resistance was not without merit.

Parole chiave

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ripartizione delle spese mantenimento del figlio revoca del gratuito patrocinio coniuge spese legali utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish that the withdrawal of the appeal ends the litigation and has the force of a final judgment, which is the basis for order 1.

art. 352 cpv. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish that the judge notes the withdrawal and strikes the case from the roll, which is the procedural basis for order 1.

art. 151 CPC

Cited in the reasoning regarding the allocation of costs in case of withdrawal, which supports the cost allocation in order 2.

art. 21 LTG

Cited in the reasoning to justify the reduction of the court fee because the appeal did not conclude with a judgment on the merits, which affects the costs in order 2.

art. 14 cpv. 1 lett. a Lag

Cited as the basis for rejecting the appellant's request for legal aid because the appeal lost any probable favorable outcome due to its withdrawal, justifying order 3.

art. 3 cpv. 2 Lag

Cited as the basis for granting the respondent legal aid due to indigence, which is the foundation for order 4.

art. 7 cpv. 2 Lag

Cited in the reasoning concerning the professional fees and recourse to legal aid if costs are not collected, indirectly related to orders 3 and 4.

art. 66 al. 1 LTF

This provision is not explicitly cited in the dispositive orders, even though costs are imposed in order 2. Based strictly on the rule, it is excluded if not explicitly present in orders 1-5.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.119 · Lugano 5 febbraio 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.__ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 6 maggio 2003 da

______ nata __________, (patrocinata dall' _______ contro

(patrocinato dall'_______

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto: che il Pretore della giurisdizione di Locarno Città, statuendo il settembre 2003 su un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale promossa il 6 maggio 2003 da __________ __________ __________ (1975) nei confronti del marito __________ __________ __________ (1969), ha imposto a quest'ultimo dal 1° settembre 2003 un contributo alimentare di fr. 890.– mensili per la moglie e di fr. 1000.– mensili (escluso l'assegno familiare) per la figlia __________e, nata il

febbraio 1998;

che contro la citata sentenza __________ __________ __________ ha introdotto un appello del 15 settembre 2003 in cui ha chiesto, previo conferi­mento dell'effetto sospensivo, la riduzione del contributo alimen­tare per la figlia a fr. 785.– mensili e la soppressione di quello per la moglie o, in via subordinata, la riduzione del contributo per la figlia a fr. 750.– mensili e di quello per la moglie a

fr. 600.– mensili fino al 31 dicembre 2003, ulteriormente ridotti a fr. 400.– mensili fino al 30 agosto 2004;

che il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo con decreto del 19 settembre 2003;

che nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2003 __________ __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che con ordinanza del 14 gennaio 2004 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per esprimersi sul possibile aumento del contributo alimentare in favore della figlia e sul relativo ammontare;

che il 23 gennaio 2004 __________ __________ __________ ha dichiarato di ritirare l'appello, instando a sua volta per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

e considerando

in diritto: che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridot­ta, la causa in appello non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

che la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ __________ non può essere accolta, l'interessato medesimo avendo privato l'appello, con il ritiro, di ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che, comunque sia, tale richiesta sarebbe priva d'oggetto, una domanda di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo e potendosi riferire solo ad atti compiuti dal legale dopo la sua presentazione, salvo casi d'urgenza che palesemente non ricorrevano nella fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385), mentre dopo il 23 gennaio 2004 il patrocinatore dell'appellante non è stato chiamato a svolgere alcuna prestazione apprezzabile, essendo egli in attesa dell'emanazione del giudizio;

che, per di più, nella misura in cui l'appellante ha già versato l'im­porto di fr. 350.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, l'assistenza giudiziaria è finanche senza oggetto (per ana­logia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo);

che, per contro, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ __________ merita accoglimento (come in prima sede), giacché essa è indigente (art. 3 cpv. 2 Lag) e la sua resistenza davanti a questa Camera non era senza probabilità di esito favorevole, tant'è che per finire il convenuto ha ritirato l'appello;

che, a rigore, l'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (sentenza inc. __________.__________.__________del 6 novembre 2000, consid. 13);

che difatti l'intervento dello Stato è puramente sussidiario rispetto alla possibilità di incassare adeguate ripetibili dalla controparte (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs­recht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

che nella fattispecie tuttavia l'indennità per ripetibili assegnata all'istante appare di difficile – se non di impossibile – riscossione;

che, ad ogni buon conto, il patrocinatore dell'istante dovrà rendere attendibile, al momento in cui sottoporrà la nota professionale a questa Camera per l'approvazione (art. 7 cpv. 2 Lag), la ragionevole impossibilità di incassare ripetibili sufficienti;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

3. Nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto, la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.

4. __________ __________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________.

5. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria