Maternal Grandparents' Appeal on Custody Deprivation Declared Moot by Subsequent Reinstatement of Parental Custody
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe matter involved an appeal by maternal grandparents against a supervisory authority's confirmation of the deprivation of parental custody over a child, which had been initially ordered by a regional guardianship commission after the death of one parent during the proceedings. The appellate court declared the appeal moot and struck the case from the rolls because, during the appeal process, the regional guardianship commission had issued a subsequent, final resolution reinstating parental custody to the remaining parent, thereby eliminating any practical and current interest in adjudicating the prior decision regarding custody deprivation. Consequently, the court waived collection of fees and expenses, and no indemnities were awarded as the involved parties had renounced them if the appeal became moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 72 PC, Art. 151 CPC, art. 72 PC per analogia; Maternal Grandparents' Appeal on Custody Deprivation Declared Moot by Subsequent Reinstatement of Parental Custody: The appellate court declared the appeal moot and struck the case from the rolls because, during the appeal process, the regional guardianship commission had issued a subsequent, final resolution reinstating parental custody to the remaining parent, thereby eliminating any practical and current interest in adjudicating the prior decision regarding custody deprivation. Consequently, the court waived collection of fees and expenses, and no indemnities were awarded as the involved parties had renounced them if the appeal became moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited immediately before the operative part to justify declaring the appeal without practical interest and removing the case from the roll.
This procedural provision was referenced in the reasoning concerning the allocation of costs and fees, although the final decision superseded it regarding actual cost imposition.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.118 · Lugano 18 ottobre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 261/2001 (privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
CO 2, e CO 3, già in (patrocinato dall'avv. ) alla
Commissione tutoria regionale 9,Torricella riguardo al figlio J__________ (1999);
*giudicando ora sull'appello del 10 settembre 2003* presentato da AP 2 e AP 1 contro la decisione del 21 agosto 2003 con cui l'autorità di vigilanza ha confermato la privazione della custodia parentale riguardante CO 2 e CO 3;
premesso che con risoluzione dell'11 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale 9 ha privato CO 3 e CO 2 della custodia parentale sul figlio J__________ (1999), ha affidato quest'ultimo a __________ e __________, ha istituito una curatela educativa in favore del medesimo, ha designato in qualità di curatore __________ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori al figlio;
constatato che un ricorso presentato contro tale decisione da AP 2 e AP 1, nonni materni di J__________, è stato respinto il 21 agosto 2003 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
osservato che il 10 settembre 2003 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello contro la decisione appena citata;
ricordato che CO 3 è deceduto il 21 aprile 2004;
rammentato che questa Camera ha indetto un dibattimento orale, tenutosi il 16 novembre 2004;
preso atto che con risoluzione del 23 settembre 2005, passata in giudicato, la Commissione tutoria regionale 9 ha ripristinato la custodia parentale di CO 2 sul figlio, revocando al proposito la risoluzione dell'11 marzo 2003;
appurato che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse pratico e attuale (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
rilevato che le spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC);
ritenuto nondimeno che in concreto si giustifica – date le particolarità della fattispecie – di soprassedere a ogni prelievo, mentre in materia di ripetibili tutti gli interessati hanno precisato all'udienza del 16 novembre 2004 di rinunciare a indennità qualora l'appello fosse divenuto caduco;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – Commissione tutoria regionale 9, Torricella; – ; – ; – , .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria