Dismissal of Revision Due to Non-Payment of Advance in Divorce Modification Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn the context of an ongoing divorce modification case, a party filed a request for the recusal of the lower court judge, which was rejected by the appellate court; subsequently, the same party filed a revision request against that rejection, along with a request for legal aid which was also denied, followed by a federal appeal that was declared inadmissible, and ultimately, when the parties were ordered to deposit an advance for court costs for the revision request, they failed to do so by the deadline, leading the appellate court to dismiss the revision request from the roll due to the non-payment of the advance, holding the requesting parties jointly liable for the reduced procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 cpv. 2 CPC, Art. 21 LTG, art. 12 cpv. 1 e 2 LTG; Dismissal of Revision Due to Non-Payment of Advance in Divorce Modification Case: In the context of an ongoing divorce modification case, a party filed a request for the recusal of the lower court judge, which was rejected by the appellate court; subsequently, the same party filed a revision request against that rejection, along with a request for legal aid which was also denied, followed by a federal appeal that was declared inadmissible, and ultimately, when the parties were ordered to deposit an advance for court costs for the revision request, they failed to do so by the deadline, leading the appellate court to dismiss the revision request from the roll due to the non-payment of the advance, holding the requesting parties jointly liable for the reduced procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule was cited in the reasoning section as the basis for the invitation to deposit the advance payment for court costs, which, when unfulfilled, led to the dismissal of the appeal.
This provision was used to justify the adequate reduction of the court fee because the procedure ended without a judgment.
This provision was cited before the dispositive section, indicating its application regarding the allocation of procedural costs.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.115 · Lugano 5 dicembre2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.5 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 7 gennaio 2003 da
CO 2 (patrocinato dall'avv. __________) contro
IS 1 nata __________,Lugano (patrocinata dall'avv. dr PA 1);
*giudicando ora* *sulla domanda di revisione* presentata il
9 settembre 2003 da __________ e dall'avv. dr __________ contro la sentenza emanata il 25 agosto 2003 da questa Camera;
premesso che, nell'ambito di un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio inoltrata il 7 gennaio 2003 da __________ nei confronti di __________, con istanza del 2 maggio 2003 l'avv. dr __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
ricordato che con sentenza del 25 agosto 2003 questa Camera ha respinto, in quanto ricevibile, la domanda di ricusazione (inc. 11.2003.59);
accertato che contro il giudizio appena citato __________ e l'avv. dr __________ introdotto, il 9 settembre 2003, una domanda di revisione nella quale chiedono di annullare la predetta decisione;
rammentato che il 15 settembre 2003 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ contestualmente alla domanda di revisione;
preso atto che con sentenza del 15 ottobre 2003 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ e dall'avv. __________ contro i giudizi emanati da questa Camera il 25 agosto e il 15 settembre 2003;
rilevato che il 4 novembre 2003 __________ e l'avv. __________ sono state invitate a depositare entro giovedì 27 novembre 2003, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– ciascuna sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la domanda di revisione non sarebbe stato esaminata (art. 312 cpv. 2 CPC);
appurato che il termine è scaduto senza esito;
ritenuto che nelle circostanze descritte la domanda di revisione non può essere trattata nel merito;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza sentenza (art. 21 LTG);
stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui la domanda di revisione non è nemmeno stata intimata;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico di __________ e dell'avv. __________ in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente La segretaria