Withdrawal of Appeal in Child Guardianship Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA regional guardianship commission had previously removed two minor children from their mother's custody due to concerning circumstances involving the father's arrest for instigating prostitution and subsequent inability to care for the children, leading to urgent placements and the establishment of an educational trusteeship, which was later confirmed by supervisory authority, including provisional foster care placement for both children; however, the mother appealed these decisions seeking the children's return, but subsequently withdrew her appeal, causing the appellate court to acknowledge the withdrawal, dismiss the case from the docket according to procedure for voluntary cessation of litigation, and rule that, given the particularity of the child protection case, no court fees or indemnity for legal costs would be assessed against the appellant.
Regesto Legislator
Ufficialeritiro dell'appello e stralcio della contestuale richiesta di assistenza giudiziaria - Rinuncia al prelievo degli oneri processuali e all'assegnazione delle ripetibili
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for striking the case from the rolls due to the withdrawal of the appeal.
Cited analogically to justify the decision not to award costs/reimbursement to the Regional Guardianship Commission.
Testo completo
Incarto n. 11.2003.108 · Lugano 15 giugno 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 290.2001/R.57.2002 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Commissione tutoria regionale 1,Chiasso nei confronti di
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 )
riguardo ai figli M__________ (1997) e K__________ (1999), (ora rappresentati dal curatore educativo __________, __________);
premesso che il 26 gennaio 1996 AP 1 (1975) si è sposata con __________ (1950) e che dal matrimonio sono nati M__________ (16 giugno 1997) e K__________ (19 maggio 1999);
ritenuto che, arrestato il 18 gennaio 1999 per istigazione alla prostituzione, __________ è stato incarcerato prima a __________ e poi a __________;
ricordato che il 22 giugno e 2 luglio 2001 il presidente della Commissione tutoria regionale 1 ha privato in via urgente AP 1 della custodia parentale sui figli, ordinandone il ricovero all'Ospedale __________ di __________ e, in seguito, il collocamento nella casa __________ a __________;
preso atto che tale decisione è stata confermata il 28 giugno (*recte*: 9 luglio) 2001 dalla Commissione tutoria regionale, la quale ha disposto inoltre un'indagine sulla madre e sui figli;
rammentato che il 16 novembre 2001 la stessa Commissione tutoria ha istituito a favore dei figli una curatela educativa (art. 308 CC);
posto che il 19 luglio 2002, sentiti i pareri del Servizio sociale di __________, del Servizio psico-sociale di __________, del Servizio medico-psicologico per minorenni di __________, dell'allora curatrice educativa PI 1 di __________ e tenuto conto dell'età di M__________, la Commissione ha ordinato dal 1° agosto 2002 l'affidamento provvisorio di M__________ a una famiglia;
considerato che un ricorso introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 31 luglio 2003 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, la quale ha ordinato anche l'affidamento provvisorio di K__________, ponendo entrambi i figli sotto la sorveglianza del Servizio sociale di __________, obbligando la Commissione tutoria regionale a pronunciarsi sulla conferma o la revoca degli affidamenti entro il settembre del 2004 e a regolamentare il diritto di visita della madre;
stabilito che, nel frattempo, con sentenza del 31 gennaio 2003 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ e AP 1, affidando i figli alla madre;
constatato che contro la decisione dell'autorità di vigilanza AP 1 è insorta con un appello del 25 agosto 2003 per ottenere la revoca dei collocamenti di M__________ e K__________, il rientro dei ragazzi presso di lei e, pendente causa, la nomina di un altro Ufficio preposto alla sorveglianza dell'affidamento, la sostituzione della curatrice PI 1, l'estensione del diritto di visita e l'anticipo della valutazione sull'affidamento dei figli entro il giugno del 2004;
rilevato che nel memoriale AP 1 riserva “la decisione relativa all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio anche in
istanza d'appello” (richiesta n. I/2);
precisato che con osservazioni del 17 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale si è rimessa al giudizio di questa Camera, mentre il Servizio sociale di __________ e la curatrice – cui l'appello è stato trasmesso per conoscenza – hanno rimproverato all'appellante di minimizzare la gravità della situazione;
esaminata ora la lettera del 2 giugno 2005 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello;
ribadito che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
osservato nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di rinunciare a ogni prelievo, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale ha agito nel quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, l'art. 159 cpv.
2 in fine OG);
appurato che la desistenza dall'appello comporta anche la desistenza dalla contestuale richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo per altro l'appellante non ha espresso alcuna riserva;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– – Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– ;
– Servizio sociale di .
terzi implicati · 1. PI 1 2. PI 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria