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11.2003.103 • TRAC TI 11.2003.103 Generato dall'IA

Spousal Support Appeal Dismissed Upon Mutual Consent

Numero d'incarto 11.2003.103
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal filed against a provisional spousal support order that required one party to pay fluctuating monthly amounts, with the appealing party seeking a reduction and the other party filing a cross-appeal seeking increased support and disclosure of documents. The appellate court ultimately struck the appeals from the record because the parties jointly informed the court that they had obtained a divorce by mutual consent and wished to withdraw the proceedings, leading the court to dismiss the case based on the parties' mutual consent, ordering the costs to be borne by the appellant as anticipated, with recoverable expenses offset, and reducing the court fee due to the non-final resolution.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, art. 66 al. 1 LTF; Spousal Support Appeal Dismissed Upon Mutual Consent: The appellate court ultimately struck the appeals from the record because the parties jointly informed the court that they had obtained a divorce by mutual consent and wished to withdraw the proceedings, leading the court to dismiss the case based on the parties' mutual consent, ordering the costs to be borne by the appellant as anticipated, with recoverable expenses offset, and reducing the court fee due to the non-final resolution.

Parole chiave

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consenso del coniuge procedura di divorzio assistenza giudiziaria ritiro dell'istanza giudiziaria precetto esecutivo contributi di mantenimento provvisori stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

This procedural rule was cited to justify striking the case from the record due to the parties' request following their mutual divorce.

art. 21 LTG

This provision was cited to justify the reduction of the court fee because the case did not end with a final judgment on appeal.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly numbered in the dispositive regarding costs, the text refers to costs ('oneri processuali') being charged to AP 1, consistent with general cost rules applied here.

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Testo completo

Incarto n. 11.2003.103 · Lugano, 6 ottobre 2005/rgc · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria: · Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2000.338 e DI.2001.278 (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 17 maggio 2000 e del 25 aprile 2001 da

AA 1 (patrocinata dall' RA 2 ) contro

AP 1 (patrocinato dall' RA 1 );

premesso che con decreto cautelare dell'8 luglio 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1947), pendente causa di separazione, a versare in via provvisionale alla moglie AA 1 (1952) un contributo alimentare di fr. 267.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2000, di fr. 286.50 mensili dal 1° gennaio al 30 aprile 2001 e di fr. 2097.– mensili dal 1° maggio 2001 in poi;

ricordato che contro tale decreto è insorto AP 1 con un appello dell'8 agosto 2003 per ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 1452.– mensili dal 1° maggio 2001;

accertato che nelle sue osservazioni del 17 settembre 2003 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha postulato la condanna del marito ad assumere in via provvisionale l'ammortamento, gli interessi ipotecari, la manutenzione e i costi assicurativi legati all'abitazione coniugale, come pure a versare un contributo alimentare per lei di fr. 721.50 mensili dal 1° maggio al 30 aprile 2001 e di fr. 2557.– mensili dal 1° maggio 2001 in poi, con obbligo di produrre inoltre tutta una serie di documenti sulla sua situazione personale:

rammentato che non sono state chieste osservazioni all'appello adesivo;

rilevato che il 18 ottobre 2004 le parti hanno invitato questa Camera a non statuire sugli appelli, essendo in corso trattative per definire amichevolmente il contenzioso;

constatato che le parti hanno comunicato alla Camera il 19 luglio 2005 – su richiesta del presidente – di avere nel frattempo ottenuto il divorzio di comune intesa e di voler instare per lo stralcio della procedura dai ruoli non appena la sentenza di merito fosse passata in giudicato;

osservato che con lettera del 28 settembre 2005 le parti hanno confermato alla Camera la

loro volontà di vedere tolti gli appelli dai ruoli, “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”;

stabilito che nelle circostanze descritte la causa va stralciata dai ruoli a norma dell'art.

352 cpv. 1 e 2 CPC;

ritenuto che in materia di spese e ripetibili non v'è motivo di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente deciso;

precisato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);

decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria