Spousal Support Appeal Withdrawal and Fee Waiver
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFollowing a lower court's decision to reduce provisional spousal support payments, one party filed an appeal seeking complete cessation of the contribution but subsequently withdrew the appeal; the appellate court acknowledged the withdrawal, which generally mandates the withdrawing party bear procedural costs, but ruled that the specific circumstances justified waiving all court fees, expenses, and awarding no legal costs or reimbursements to the opposing party, especially since the appeal had not yet been served upon them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Spousal Support Appeal Withdrawal and Fee Waiver: Following a lower court's decision to reduce provisional spousal support payments, one party filed an appeal seeking complete cessation of the contribution but subsequently withdrew the appeal; the appellate court acknowledged the withdrawal, which generally mandates the withdrawing party bear procedural costs, but ruled that the specific circumstances justified waiving all court fees, expenses, and awarding no legal costs or reimbursements to the opposing party, especially since the appeal had not yet been served upon them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for the court's decision regarding costs and fees following the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.00099 · Lugano 15 ottobre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (modifica di misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'8 maggio 2001 da
__________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che, statuendo il 23 agosto 2002 su un'istanza volta alla modifica di misure provvisionali proposta l'8 maggio 2001 da __________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ridotto il contributo provvisionale per la moglie a fr. 1430.– mensili;
accertato che contro il giudizio appena citato __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere la completa soppressione del contributo;
ricordato che con decisione del 16 settembre 2002 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata contestualmente all'appello;
preso atto che il 7 ottobre 2002 l'istante ha comunicato di ritirare l'appello;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;
rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario