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11.2002.97 • TRAC TI 11.2002.97 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Decree Challenge

Numero d'incarto 11.2002.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an appeal challenging a divorce decree finalized by agreement, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to treat the action as a formal withdrawal constituting desistment, which generally requires the withdrawing party to bear the associated court costs and fees, albeit with a reduced judicial fee due to the early termination of the proceedings; consequently, the appellant was ordered to pay the costs and a fixed sum for the respondent's fees, while the appellant's request for legal aid was denied due to the lack of merit in a withdrawn appeal, though the respondent was unexpectedly granted legal aid due to the anticipated difficulty in collecting the awarded fees.

Regesto Legislator

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Art. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Decree Challenge: __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.

Parole chiave

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sentenza di divorzio revoca del gratuito patrocinio spese legali convenzione di risoluzione ripartizione delle spese precetto esecutivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 21 LTG

Used to justify the reduction of the court fee because the procedure ended without a judgment.

art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in reference to the overall procedural decision making, relating to the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.97 · Lugano 16 dicembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ___.___._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2002 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);

premesso che con sentenza emanata il 13 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1936) e __________ nata __________ (1965), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta;

accertato che __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere l'annullamento della sentenza appena citata;

constatato che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 __________ conclude per il rigetto dell'appello;

preso atto che all'udienza del 12 dicembre 2002, indetta per la discussione, l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;

rilevato che il riconoscimento di ripetibili renderebbe senza oggetto l'analoga domanda presentata dall'appellato;

appurato nondimeno che tale indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, sicché si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia unica fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

4. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.

5. Intimazione a:

– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria