Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Decree Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal challenging a divorce decree finalized by agreement, the appellant subsequently withdrew the appeal, leading the court to treat the action as a formal withdrawal constituting desistment, which generally requires the withdrawing party to bear the associated court costs and fees, albeit with a reduced judicial fee due to the early termination of the proceedings; consequently, the appellant was ordered to pay the costs and a fixed sum for the respondent's fees, while the appellant's request for legal aid was denied due to the lack of merit in a withdrawn appeal, though the respondent was unexpectedly granted legal aid due to the anticipated difficulty in collecting the awarded fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Divorce Decree Challenge: __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to justify the reduction of the court fee because the procedure ended without a judgment.
Cited in reference to the overall procedural decision making, relating to the withdrawal of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.97 · Lugano 16 dicembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ___.___._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2002 da
__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________) contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);
premesso che con sentenza emanata il 13 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1936) e __________ nata __________ (1965), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta;
accertato che __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere l'annullamento della sentenza appena citata;
constatato che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 __________ conclude per il rigetto dell'appello;
preso atto che all'udienza del 12 dicembre 2002, indetta per la discussione, l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);
ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;
rilevato che il riconoscimento di ripetibili renderebbe senza oggetto l'analoga domanda presentata dall'appellato;
appurato nondimeno che tale indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, sicché si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia unica fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
3. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.
4. __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.
5. Intimazione a:
– avv. __________, __________; – avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria