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11.2002.9 • TRAC TI 11.2002.9 Generato dall'IA

Husband's Motion to Recuse Judge Denied Due to Untimely Objection

Numero d'incarto 11.2002.9
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The husband in a marital protection case, initiated by his wife, sought the recusal of the lower court judge, alleging that the judge had insulted him and inquired about his firearm licenses while having security present at the hearing, implying bias and creating a "witch hunt" atmosphere. The appellate court rejected the recusal request, reasoning that while the judge's alleged comments might have been uncivil, they did not constitute objective grounds for doubting impartiality, especially since security presence was justified by prior police interventions in domestic disputes, and crucially, the husband's failure to immediately challenge the judge after the alleged incident, instead allowing several subsequent procedural rulings, demonstrated tacit acceptance of the judge's continuation in the case, thus barring the motion under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 27 CPC, Art. 27 lett. b CPC, Art. 128 CPC, Art. 29 cpv. 4 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Husband's Motion to Recuse Judge Denied Due to Untimely Objection: The appellate court rejected the recusal request, reasoning that while the judge's alleged comments might have been uncivil, they did not constitute objective grounds for doubting impartiality, especially since security presence was justified by prior police interventions in domestic disputes, and crucially, the husband's failure to immediately challenge the judge after the alleged incident, instead allowing several subsequent procedural rulings, demonstrated tacit acceptance of the judge's continuation in the case, thus barring the motion under procedural rules.

Parole chiave

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domanda di ricusazione censure procedurali procedura a tutela dell'unione coniugale motivi validi azione di separazione opposizione al divorzio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 29 cpv. 4 CPC

This provision was used to reject the recusal request because the requesting party delayed in filing the request after becoming aware of the alleged grounds.

art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was cited to justify imposing court costs on the losing party (the requestor).

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Testo completo

Incarto n.: 11.2002.00009 · Lugano 10 aprile 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 ottobre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________ Contro

__________ __________ __________, __________

*giudicando ora* *sull'istanza di ricusazione* presentata il 23 gennaio 2002 dal convenuto nei confronti del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6

avv. __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

2. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ __________ (__________1960) e __________ nata __________ (__________1967) si sono uniti in matrimonio a __________ il __________ 1993 e dall'unione è nato il figlio __________ __________ (____________________1994);

che __________ __________ ha presentato il 17 luglio 2000 alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza intesa all'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, ritirata poi il 16 agosto 2000 (inc. __________.__________.__________);

che una successiva istanza da lei introdotta il 29 settembre 2000 è pure stata ritirata il 26 novembre 2000 (inc. __________.__________.__________);

che __________ ha presentato il 25 ottobre 2001 una nuova istanza di misure a protezione dell'unione coniugale, con doman­da di provvedimenti cautelari, chiedendo che __________ __________ __________ fosse obbligato a lasciare immediatamente l'appartamento coniugale e a versare un contributo alimen­tare per il figlio __________ di fr. 800.– mensili dal 1° ottobre 2001, che il figlio fosse affidato alla madre (riservato il diritto di visita del padre da esercitare in luogo protetto), che al marito fosse vietato di recarsi presso l'appartamento coniugale o presso la scuola del figlio e che egli fosse tenuto a versare una provvigione *ad litem* di importo imprecisato;

che con decreto emanato senza contraddittorio il 26 ottobre 2001 il Pretore ha affidato il figlio alla madre, con esercizio dell'autorità parentale, ha provvisoriamente sospeso il diritto di visita del padre, ha ingiunto a quest'ultimo di lasciare immediatamente l'appartamento coniugale e di non più rientrarvi, come pure di non più mettersi in relazione né con la moglie né con il figlio (inc. __________.__________.__________);

che all'udienza del 13 novembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza di misure protettrici dell'unione coniugale, l'istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 400.– per il figlio e ha postulato un diritto di visita settimanale di un giorno senza sorveglianza, non opponendosi a un diritto di visita sorvegliato durante l'istruttoria;

che entrambi i coniugi hanno offerto in quell'occasione mezzi di prova, tra i quali l'audizione di testimoni, l'allestimento di una perizia e l'edizione (rispettivamente il richiamo) di documenti;

che il 22 novembre 2001 il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove e un decreto cautelare nel quale ha regolato nelle more dell'istruttoria il diritto di visita, stabilito in due ore e mezzo ogni settimana al punto d'incontro della __________. __________ a __________;

che il 12 dicembre 2001 il Pretore ha concesso al convenuto una proroga fino al 31 dicembre 2001 per presentare le domande di interrogatorio formale e per compilare il questionario sui redditi e le spese;

che con ordinanza dell'8 gennaio 2002 il Pretore ha constatato la rinuncia dell'istante all'interrogatorio formale del marito;

che con decreto 25 gennaio 2002, sempre emanato nelle more istruttorie, il Pretore ha fatto obbligo a __________ __________ __________ di versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 800.– per il mantenimento del figlio;

che il 23 gennaio 2002 __________ Akos __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore avv. __________ __________, affermando che all'udienza del 13 novembre 2001 il magistrato lo aveva ingiuriato con le parole “lei può raccontare stronzate fin quando vuole” e lo aveva accusato di possedere due licenze per il porto d'armi, facendolo piantonare all'udienza da due agenti;

che il Pretore ha comunicato il 29 gennaio 2002 alla Camera civile di appello di non avere osservazioni, rilevando di aver emanato l'ordinanza sulle prove il 13 novembre 2001 e un decreto cautelare il 25 gennaio 2002;

che la giudice delegata di questa Camera ha intimato l'istanza di ricusazione, con ordinanza del 30 gennaio 2002, a __________ __________ per eventuali osservazioni;

che __________ __________ è rimasta silente;

che all'udienza dell'8 aprile 2002, indetta dalla Camera per la discussione, l'istante non si è presentato e la moglie ha rinunciato a comparire, giustificando l'assenza con lettera del 26 marzo 2002;

e considerando

in diritto: che a norma dell'art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice o il segretario assessore se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario o alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b);

che a detta dell'istante il Pretore avrebbe dimostrato all'udienza del 13 novembre 2001 parzialità nei suoi confronti, offendendolo nel modo descritto, dimostrando di considerarlo una persona pericolosa e facendolo piantonare all'udienza come un delinquente comune, denotando un comportamento intollerabile, da “caccia alle streghe”;

che la ricusazione si àncora di conseguenza alle “gravi ragioni” previste dall'art. 27 lett. b CPC, ossia a fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369);

che il verbale d'udienza è silente su quanto afferma l'istante, ancorché il Pretore non contesti l'episodio, ma – comunque sia – in linea di principio non soccorrono “gravi ragioni” per la sola circostanza che un giudice proferisca una frase sconveniente o dozzinale, quantunque indecorosa per un magistrato;

che non si ravvisano motivi oggettivi di prevenzione nemmeno nella circostanza che il Pretore abbia disposto la presenza di agenti all'udienza del 13 novembre 2001, ove appena si pensi che i litigi tra coniugi avevano già raggiunto livelli tali da richiedere l'intervento della Polizia comunale il 16, 18 e 31 ottobre 2001 (rapporto di intervento del 31 ottobre 2001, inc. __________.__________.__________), sicché il magistrato poteva ragionevolmente prevedere il necessario per garantire il sereno e corretto svolgimento del contraddittorio;

che tali facoltà rientrano del resto nel quadro della polizia delle udienze (art. 128 CPC);

che la volontà di accertare l'eventuale possesso di armi da parte di uno dei coniugi, in siffatte circostanze, non comporta giudizi di valore negativi sulla persona, ma denota la legittima preoccupazione di evitare incidenti, tanto più dopo i recenti e incresciosi fatti – seppure avvenuti fuori Cantone – che tanta eco hanno avuto sugli organi di stampa e nell'opinione pubblica;

che in ogni modo, a parte quanto precede, l'istanza di ricusazione è destinata all'insuccesso per i motivi seguenti;

che dopo l'udienza del 13 novembre 2001 il Pretore ha emanato il 22 novembre 2001 l'ordinanza sulle prove e un decreto cautelare sul diritto di visita, il 12 dicembre 2001 un'ordinanza di proroga del termine per presentare le domande di interrogatorio formale e i documenti giustificativi dei redditi e delle spese, l'8 gennaio 2002 un'ordinanza sul decadimento dell'interrogatorio formale e il

25 gennaio 2002 un decreto cautelare relativo al contributo per il figlio;

che, ciò posto, l'istante non ha dunque reagito immediatamente agli asseriti insulti, ma ha lasciato il Pretore continuare nel processo fino al 23 gennaio 2002;

che nondimeno, giusta l'art. 29 cpv. 4 CPC, “se l'istanza di ricusazione è fondata su una delle ragioni di cui all'art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi”;

che in concreto, quindi, la remora dimostrata dall'istante impedisce ormai al medesimo di postulare la ricusazione del magistrato;

che nelle circostanze descritte la domanda è destinata all'insuccesso già per questi motivi;

che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha sopportato alcun costo di patrocinio, avendo rinunciato a presentare osservazioni e non essendo comparsa all'udienza davanti a questa Camera;

per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'istanza è respinta.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 300.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

– __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________;

– Pretore avv. __________ __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario