Custody Appeal Withdrawn Due to Financial Constraints; Fees Waived
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal regarding a child custody matter, where the appellant challenged the manner in which the father exercised his visitation rights following the temporary regulation of visits by the supervisory authority after the resignation of the appointed guardian, was withdrawn by the appellant due to financial constraints and the subsequent engagement of adequate social services. The court acknowledged the withdrawal as a grounds for dismissal, but considering the peculiar circumstances, specifically that the appeal had not been formally served, it decided to waive all court fees, costs, and legal reimbursements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Custody Appeal Withdrawn Due to Financial Constraints; Fees Waived: The court acknowledged the withdrawal as a grounds for dismissal, but considering the peculiar circumstances, specifically that the appeal had not been formally served, it decided to waive all court fees, costs, and legal reimbursements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for the decision, implicitly covering the taking note of the withdrawal and the decision on costs.
Cited as the legal basis for declaring that no fees or costs are collected, nor are indemnities awarded.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.00085 · Lugano, 28 agosto 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________.__________/__________.__________.__________ (protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) a
__________ __________, __________ (già patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ & __________, __________)
riguardo al figlio __________ __________ (1997);
premesso che il 16 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 15 ha istituito una curatela educativa in favore di __________ __________ (nato il __________ 1997), figlio di __________ __________ e di __________ __________ __________ __________, designando in qualità di __________ __________ __________ di __________;
constatato che, ricevute le dimissioni della curatrice, con decisione intimata l'8 (recte: 24) maggio 2002 la Commissione tutoria ha dato scarico a quest'ultima e, nell'attesa di nominare un altro curatore, ha disciplinato il diritto di visita di __________ __________ __________ __________ dal 18 maggio al 26 luglio 2002;
ricordato che un ricorso introdotto contro tale decisione da __________ __________ è stato respinto il 3 luglio 2002 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la quale ha regolato nondimeno il diritto di visita transitorio senza fissare particolari scadenze;
accertato che contro tale decisione __________ __________ ha introdotto un appello del 23 maggio (recte: luglio) 2002 nel quale, senza formulare richieste precise, recrimina sul modo in cui il padre del bambino esercita il diritto di visita;
considerato che il 12 agosto 2002 l'appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, sia perché non le sarebbe possibile sostenere finanziariamente la causa, sia perché nel frattempo essa si sarebbe affidata a “servizi sociali adeguati”, onde la richiesta di stralciare la procedura dai ruoli;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di appello;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità del caso giustificano in concreto di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di notificazione;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario