Mortgage Bond Co-ownership Claim Withdrawal and Costs Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant, whose initial claim sought a declaration of co-ownership of two bearer mortgage bonds secured against specific property, withdrew their appeal after reaching an agreement with the opposing party, who had successfully defended the lower court's dismissal of the claim and been awarded costs. The court acknowledged the withdrawal as a desistance, requiring the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, but reduced the judicial fee due to the case not concluding with a judgment on the merits, and noted that the appellant had waived seeking reimbursement of appeal costs from the appellee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 LTG, art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, fr. 150.–; Mortgage Bond Co-ownership Claim Withdrawal and Costs Allocation: The court acknowledged the withdrawal as a desistance, requiring the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, but reduced the judicial fee due to the case not concluding with a judgment on the merits, and noted that the appellant had waived seeking reimbursement of appeal costs from the appellee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the reduction of the court fee because the case did not end with a decision on the merits.
Cited in the preamble before the operative part, although the operative part refers to withdrawal/desistence.
Costs (court fee and expenses) are imposed on the appellant in the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.84 · Lugano, 30 giugno 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con petizione del 27 febbraio 2001 da
__________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) Contro
__________ __________, __________ e __________ (rappresentata dalla succursale di __________ e patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
premesso che il 27 febbraio 2001 __________ __________ ha intentato causa contro la __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertata la sua comproprietà in ragione di un mezzo (insieme con __________ __________ di __________) su due cartelle ipotecarie al portatore di nominali fr. 200 000.– accese in secondo e terzo grado sulla particella n. __________RFD di __________;
ricordato che con sentenza dell'8 luglio 2002 il Pretore ha respinto l'azione e ha posto gli oneri processuali con una tassa di giustizia di fr. 2500.– a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 15 000.– per ripetibili;
ritenuto che contro tale sentenza __________ __________ ha introdotto un appello del 22 luglio 2002, chiedendo la riforma del giudizio citato nel senso di accogliere la petizione;
constatato che nelle sue osservazioni del 20 agosto 2002 la __________ __________ ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata;
preso atto che il 13 maggio 2003 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, “essendo stato trovato un accordo tra le parti”, e il 27 maggio 2003 ha ribadito tale circostanza;
stabilito che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
accertato che, interpellata dal giudice delegato con ordinanza del 13 giugno 2003, la __________ __________ ha confermato il 18 giugno successivo di rinunciare al versamento di ripetibili per la procedura di appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________;
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario