Guardianship Revocation Appeal Review Inadmissible
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual sought the revocation of a guardianship order concerning their child, which led to an initial request being deemed inadmissible by the supervisory authority, followed by an appeal that resulted in a decision by the appellate court on May 13, 2002, remitting the case for further investigation. Subsequently, the individual filed a "petition for review," essentially demanding a re-examination of the appellate ruling, asserting it was illegal and a violation of the cantonal constitution. The court determined that final appellate decisions in guardianship matters are subject only to revision or interpretation under specific statutory grounds, neither of which were met by the broad complaints presented, thus rendering the application for review and related ancillary requests (like re-establishing appeal deadlines or appointing counsel) inadmissible as they lacked a valid legal basis within the procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340 CPC, art. 313^bis CPC, art. 333 CPC, art. 333 e 340 CPC; Guardianship Revocation Appeal Review Inadmissible: Subsequently, the individual filed a "petition for review," essentially demanding a re-examination of the appellate ruling, asserting it was illegal and a violation of the cantonal constitution. The court determined that final appellate decisions in guardianship matters are subject only to revision or interpretation under specific statutory grounds, neither of which were met by the broad complaints presented, thus rendering the application for review and related ancillary requests (like re-establishing appeal deadlines or appointing counsel) inadmissible as they lacked a valid legal basis within the procedural code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to decide the instance through the simplified procedure because the motion lacked substance.
Cited in the reasoning as context regarding the limited means of recourse (revision) available for decisions on interdiction, which is the basis for declaring the 'riesame' inadmissible.
Cited in the reasoning as context regarding the limited grounds for revision, which dictates why the request for 'riesame' was deemed inadmissible.
These articles define the available recourse (revision or interpretation) against the decision, establishing the inadmissibility of the requested 'riesame'.
Testo completo
Incarto n.: 11.2002.00069 · Lugano 21 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________/__________ (revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6 aprile 2001 da
__________ __________ __________, ora in __________ riguardo al figlio __________ de __________ (__________), __________;
*giudicando ora sulla domanda di riesame* presentata dall'istante il 10 giugno 2002 con riferimento alla sentenza emessa il 13 maggio 2002 da questa Camera nei suoi confronti (inc. __________.__________.__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di riesame;
2. Se dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso del termine per l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 6 aprile 2001 __________ __________ __________ ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, la revoca dell'interdizione riguardante il figlio __________ __________ __________i, pronunciata il 21 dicembre 1998;
che la Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante, il 9 aprile 2001, un termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua disposizione”;
che __________ __________ __________ ha presentato il 26 aprile 2001 un reclamo contro l'assegnazione del termine al Consiglio di Stato, che lo ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;
che l'autorità di vigilanza, statuendo l'11 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile l'istanza del 6 aprile 2001, senza prelevare spese;
che contro tale decisione dell'autorità di vigilanza __________ __________ __________ è insorta al Consiglio di Stato con un “ricorso” dell'11 giugno 2001;
che con risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;
che con ricorso dell'11 settembre 2001 __________ __________ __________ ha chiesto a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la revoca dell'interdizione;
che, in parziale accoglimento dell'appello (”ricorso”), il 13 maggio 2002 questa Camera ha annullato la decisione emessa l'11 maggio 2001 dall'autorità di vigilanza, cui ha rinviato gli atti per un complemento di istruttoria e perché statuisse sulla domanda di assistenza giudiziaria e sulla designazione di un patrocinatore d'ufficio postulata dall'interessata (inc. __________.__________.__________);
che il 10 giugno 2002 __________ __________ __________ ha introdotto a questa Camera un'istanza “di petizione – di riesame (legge e
diritto)”, con la quale chiede il “riesame della sentenza e causa contestata
(legge e diritto)”, la “restituzione in intero del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “il ripristino
della legalità di legge e di diritto” e “la nomina di un difensore d'ufficio (legge e diritto)”;
che in sostanza la richiedente afferma di rifiutare la sentenza del 13 maggio 2002 e lamenta un vilipendio della Costituzione cantonale;
che la domanda in questione non è stata notificata all'autorità di vigilanza;
e considerando
in diritto: che le sentenze emesse in materia di interdizione dalla Camera civile di appello, ultimo grado di giurisdizione cantonale, sono suscettibili in sede cantonale solo di revisione o di interpretazione (art. 333 e 340 CPC);
che una domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per i motivi esplicitamente enunciati dagli stessi art. 333 e 340 CPC;
che il Codice di procedura civile ticinese non prevede, invece, la possibilità di riesaminare sentenze definitive;
che in concreto la richiedente chiede il “riesame” della sentenza 13 maggio 2002, adducendo che questa sarebbe “di comodo e illegale”;
che tale motivazione esula manifestamente dai titoli di revisione previsti dall'art. 340 CPC, di modo che la domanda di riesame è d'acchito irricevibile;
che le richieste di “restituzione del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “nomina di un difensore d'ufficio” e “ripristino della legalità di legge e di diritto” sono divenute prive di oggetto con l'emanazione della sentenza del 13 maggio 2002;
che l'istanza del 10 giugno 2002, priva di consistenza, può essere decisa pertanto con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;
che, vista la particolarità della fattispecie, si soprassiede al prelievo di tasse e spese;
pronuncia: 1. L'“istanza di petizione e di riesame” è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione a:
– __________ __________ __________, __________;
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Comunicazione al Consiglio di __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario