Moot Recusal Application After Judge's Departure in Fireplace Dispute Remand
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an application to recuse a sitting judge of the appellate court that was reviewing a prior judgment concerning a neighborhood dispute over the use of fireplaces, following a successful appeal to the Federal Tribunal that vacated the prior ruling and remanded the matter. The court declared the recusal application moot and struck the matter from the rolls because the judge targeted for recusal had ceased to be a member of that appellate chamber, reasoning that since the parties offered no response to the court's inquiry regarding costs and legal fees after the judge's departure, and given the minimal procedural activity, no further assessment of the recusal's hypothetical merit was warranted, resulting in no assessment of fees or compensation being awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 351 cpv. 1 CPC, Art. 72 PC, Art. 151 CPC; Moot Recusal Application After Judge's Departure in Fireplace Dispute Remand: The court declared the recusal application moot and struck the matter from the rolls because the judge targeted for recusal had ceased to be a member of that appellate chamber, reasoning that since the parties offered no response to the court's inquiry regarding costs and legal fees after the judge's departure, and given the minimal procedural activity, no further assessment of the recusal's hypothetical merit was warranted, resulting in no assessment of fees or compensation being awarded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the basis for dismissing a case when the dispute becomes devoid of object, which directly supports the order to strike the case from the rolls.
Cited by analogy in the reasoning to support the decision regarding procedural costs when the case is struck from the rolls.
Cited in the reasoning to support the decision not to award costs (ripetibili) because none were requested by the parties.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.68 · Lugano 28 agosto 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretaria: · Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Leventina (rapporti di vicinato) promossa con petizione del 2 aprile 1993 da
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ e __________ __________ __________, __________
(patrocinate dall'avv. __________ __________, __________);
*giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 3 giugno 2002*dall'attrice personalmente nei confronti della __________ __________ -__________, allora presidente di questa Camera;
premesso che con sentenza del 5 luglio 2000 la prima Camera civile, in parziale accoglimento di un appello presentato da __________ __________ contro una sentenza emanata il
9 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Leventina, ha vietato ad __________ e __________ __________ __________ di accendere qualsiasi fuoco
nei caminetti della loro abitazione situata sulla particella n. __________ RFD di __________ (inc. ______________________________.__________);
ricordato che il 23 novembre 2000 il Tribunale federale ha parzialmente accolto un ricorso per riforma presentato da __________ e __________ __________ __________ e ha annullato tale sentenza, rinviando gli atti a questa Camera per nuovo giudizio;
preso atto che il 3 giugno 2002, in esito a un'udienza tenutasi l’8 maggio precedente, __________ ha chiesto la ricusazione della presidente della Camera;
ritenuto che nelle loro osservazioni del 13 giugno 2002 __________ e __________ __________ __________ hanno proposto di respingere l'istanza;
rilevato che con ordinanza del 5 agosto 2003 il giudice delegato di questa Camera, accertato come dal 1° agosto 2003 la giudice ricusata non faccia più parte della prima Camera civile (FU n. __________/__________ pag. __________), ha richiamato alle parti la caducità della procedura, invitandole a esprimersi sulla questione delle spese e delle ripetibili,
appurato che le parti sono rimaste silenti;
rammentato che iI giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC);
considerato che, ciò posto, rimane da statuire nella fattispecie sugli oneri processuali e le ripetibili (art. 72 PC per analogia; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 351);
stabilito che in concreto occorrerebbe valutare sommariamente, di conseguenza, quale verosimile possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il magistrato in questione appartenesse tuttora all'organico della Camera;
osservato che nelle circostanze del caso tale esame si risolverebbe in un esercizio sprovvisto di reale portata, tenuto conto che per redigere l'istanza l'attrice non ha dovuto far capo a un legale, che le convenute si sono limitate a poche righe di osservazioni, che le parti non hanno reagito all'interpellazione del giudice delegato e che nessuna di esse ha mai chiesto l'attribuzione di ripetibili (art. 151 CPC);
decreta: 1. L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla giudice __________ __________ -__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria