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11.2002.66 • TRAC TI 11.2002.66 Generato dall'IA

Appealability of Evidentiary Orders in Divorce Actions

Numero d'incarto 11.2002.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an appeal stemming from a divorce action where the appellant sought to overturn a lower court's decision that refused to modify a prior evidence order by extending document production requests to bank records dating back to the marriage date, the appellate court declared the appeal inadmissible because orders regarding the admissibility and scope of evidence (including document production) are generally not immediately appealable under procedural law, as parties must typically await the final judgment, and further reasoned that the request for an *ad litem* fee was inappropriate as the appeal lacked merit from the outset and such fees are intended for future expenses of a meritorious defense or offense.

Regesto Legislator

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Art. 182 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 182 CPC, Art. 96 cpv. 2 CPC, Art. 515 cpv. 1 nCPC, Art. 163 CC; Appealability of Evidentiary Orders in Divorce Actions: che una provvigione *ad litem* è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art.

Parole chiave

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ordinanze probatorie azione di divorzio impugnabilità della decisione di rinvio deposito delle prove procedura di annullamento eccezioni processuali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning as the basis for imposing procedural costs according to the principle of 'soccombenza' (loser pays), which is reflected in order 2.

art. 182 cpv. 3 in relazione con l'art. 95 cpv. 1 CPC

These provisions are cited in the reasoning to support the finding that the appeal against the refusal to modify the evidence order (order 1) is inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.66 · Lugano, 22 settembre 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.________.___ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 22 dicembre 1999 da

APPE0 (patrocinata dall'_PATR0 Contro

APPO0 (patrocinato dall' _PATR0 );

*giudicando ora* *sull'ordinanza del 13 maggio 2002* concui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attrice intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il

13 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se dev'essere accolta la richiesta di una provvigione *ad litem* contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra __________ __________ (1944) e __________ nata __________ (1944) pende dal 22 dicembre 1999 dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di separazione, successivamente convertita in azione di divorzio;

che in esito alla mutazione dell'azione __________ __________ ha presen­tato il 6 marzo 2001 numerose do­mande di edizione intese a ottenere – fra l'altro – la trasmissione da nove banche di tutti gli estratti, dal 1° giugno 1988 (il giorno successivo alla celebrazione del matrimonio) in poi, inerenti a relazioni delle quali il convenuto risulti essere o essere stato aven­te diritto economico;

che con ordinanza sulle prove del 26 luglio 2001 il Pretore non ha ritenuto opportuno dar seguito alle domande di edi­zione da terzi prima di sentire i testimoni ammessi;

che il 10 settembre 2001 __________ __________ ha chiesto l'integrazione di tale ordinanza, postulando l'emanazione del decreto sulle domande di edizione;

che l'attrice ha sollecitato il 25 gennaio 2002 una decisione al ri­guardo;

che, statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha ammesso le doman­de di edizione, ma le ha limitate agli ultimi cinque anni, assegnando alle banche un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni;

che l'8 aprile 2002 uno degli istituti interpellati, la __________ -__________ __________ di __________, ha invitato il Pretore a notificare il decreto alla sua nuova ragione sociale, la __________ __________ __________ (__________) __________. di __________;

che il 19 aprile 2002 l'attrice ha instato per una modifica di quest'ultima domanda di edizione in tal senso;

che il medesimo giorno essa ha chiesto altresì di estendere tutte le domande di edizione, facendole retroagire non solo per gli ultimi cinque anni, ma fino al 1° giugno 1988, come da lei chiesto originariamente;

che il 13 maggio 2002 il Pretore ha assegnato alla __________ __________ __________ (__________) __________ __________di __________ un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni, in sostituzione del termine impartito il 2 aprile 2002 alla __________ -__________ __________ di __________;

che contestualmente egli ha respinto invece la postulata estensione delle domande di edizione al 1° giugno 1988, rifiutando di modificare l'ordinanza sulle prove;

che contro tale decisione __________ __________ è insorta con un appello del 3 giugno 2002 nel quale chiede, previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso, l'estensione di tutte le domande di edizione al 1° giugno 1988, rivendicando inoltre una provvigione *ad litem* di fr. 2500.–;

che il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha concesso effetto sospensivo all'appello il 4 giugno 2002;

che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito;

e considerando

in diritto: che secondo l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove ammesse, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;

che un'ordinanza sulle prove non è appellabile, come tutte le ordinanze, ma può essere modificata dal giudice, sentite le parti (art. 182 cpv. 3 in relazione con l'art. 95 cpv. 1 CPC);

che la decisione con cui il giudice rifiuta di modificare un'ordinanza sulle prove è, a sua volta, un'ordinanza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 182 CPC);

che nella misura in cui tende a far modificare l'ordinanza sulle prove integrata dal Pretore il 2 aprile 2002, l'appello in esame si rivela quindi irricevibile già di primo acchito;

che per quanto attiene alle domande di edizione, fino al 31 marzo 2001 il giudice le decideva tutte mediante decreto (art. 213*bis* cpv. 1 CPC, cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);

che l'art. 213*bis* cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213*a* CPC (BU 2001 pag. 55), applicabile dal 1° ot­tobre 2001 (BU 2001 pag. 379) all'insieme dei processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC):

che a norma dell'art. 213*bis* CPC il giudice continua a decidere con decreto solo le domande di edizione verso terzi, mentre decide quelle verso la controparte mediante ordinanza;

che, nondimeno, anche nel caso di una domanda di edizione verso terzi, solo il terzo può appellare subito il decreto pretorile che gli impone di esibire documenti;

che per contestare l'edizione, invece, le parti devono attendere l'emanazione del­la sentenza finale (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 24);

che in effetti con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere la possibilità, per le parti, di impugnare subito il giudizio del Pretore, giudizio che già in precedenza poteva essere da loro appellato – del resto – limitatamente ai requisiti peculiari dell'edizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 213*bis* CPC con richiami);

che di conseguenza l'appello in questione si rivela irricevibile anche nella misura in cui è diretto contro i decreti di edizione;

che una provvigione *ad litem* è destinata a finanziare mezzi di offesa o di difesa che non siano sprovvisti di buon esito sin dall'inizio (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 ad art. 163 CC; analogo orientamento vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio: Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art.

145 vCC);

che, per di più, una provvigione *ad litem* è destinata a coprire per sua natura – come nel vecchio diritto (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, n. 287 ad art. 145 vCC) – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite;

che in concreto l'appello difettava sin dall'inizio di ogni probabilità di successo e che dopo l'introduzione dell'appello nessun atto processuale si è più reso necessario da parte dell'interessata;

che nelle condizioni illustrate una provvigione *ad litem* non può entrare in linea di conto;

che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 250.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3. La richiesta di provvigione *ad litem* è respinta.

4. Intimazione:

–__________ __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario