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11.2002.62 • TRAC TI 11.2002.62 Generato dall'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Procedural Stage

Numero d'incarto 11.2002.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court reviewed an appeal challenging a lower court's ex parte precautionary decree that restrained certain parties from publishing material referencing an individual's name or activities related to their personality protection claim. The court determined the appeal was inadmissible because it was filed well beyond the ten-day appeal deadline for such provisional measures, as the decree was issued on April 26, 2002, and the appeal was lodged on May 28, 2002, irrespective of any judicial holidays. Furthermore, the appeal was deemed inadmissible because it was filed before the required "contraddittorio" (final discussion after evidence presentation) stage, as the lower court had only scheduled future evidentiary hearings, thus preventing any merits review of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 292 CP, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 382 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313ᵀbis CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Procedural Stage: The court determined the appeal was inadmissible because it was filed well beyond the ten-day appeal deadline for such provisional measures, as the decree was issued on April 26, 2002, and the appeal was lodged on May 28, 2002, irrespective of any judicial holidays. Furthermore, the appeal was deemed inadmissible because it was filed before the required "contraddittorio" (final discussion after evidence presentation) stage, as the lower court had only scheduled future evidentiary hearings, thus preventing any merits review of the appeal.

Parole chiave

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deposito tardivo termine processuale perentorio sindacato giurisdizionale preclusione per tardività censure procedurali decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313ᵀbis CPC

Cited in conjunction with the decision to rule on the matter based on the specific procedural context.

art. 148 cpv. 1 CPC

Used to establish that court costs follow the outcome (soccombenza) of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.00062 · Lugano 19 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________, __________;

*giudicando ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002* con cui il Pretore ha ordinato a “__________ ” e a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al nome, alla persona o all'attività di __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “__________ ” e a __________ __________, sotto comminatoria dell'art.

292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla sua attività;

che in via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta;

che con decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la domanda;

che il 29 aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto;

che all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto prove;

che il 28 maggio 2002 __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002;

che l'appello non è stato intimato ad __________ __________;

e considerando

in diritto: che __________ __________, gerente con firma individuale di __________ __________, è abilitato a rappresentare la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile;

che la procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art. 28*c* CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28*b* e 28*d* CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 652 pag. 172);

che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384*bis* CPC);

che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo;

che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi;

che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale

nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3);

che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”;

che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2);

che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamen­te appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito;

che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore;

che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;

in applicazione dell'art. 313*bis* CPC e

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1.

L’appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario