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11.2002.57 • TRAC TI 11.2002.57 Generato dall'IA

Appeal of Guardianship Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numero d'incarto 11.2002.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a guardianship authority's decision to place an individual under guardianship and subsequently appoint a guardian was deemed inadmissible because the appeal, dated April 2, 2001 (though received much later), was filed nearly a year after the guardianship decision was officially notified on April 23, 2001, violating the twenty-day statutory appeal deadline, and further documentation submitted after the appeal was filed could not cure this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 369 CC, Art. 389 CC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Appeal of Guardianship Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: L'appellante chiede di inviare tutte le comunicazioni a lui destinate all'indirizzo della figlia, che conosce la lingua italiana. La figlia, nondimeno, non è la rappresentante legale del padre, al quale l'autorità tutoria ha designato una tutrice di lingua madre polacca e che conosce la lingua italiana (decisione della Commissione tutoria del 14 gennaio 2002, doc. 8). La tutrice designata è tenuta a gestire la tutela anche durante la procedura di contestazione della sua nomina (art. 389 CC), di modo che il presente giudizio deve essere a lei notificato.

Parole chiave

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autorità tutoria deposito tardivo termine processuale perentorio vizio di procedura tutore domanda d'asilo tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2

This article establishes the appealability of decisions made by the supervisory authority, which is relevant to the chamber's jurisdiction over the matter.

art. 389 CC

This article is cited regarding the duty of the appointed guardian to manage the guardianship even during the challenge to their appointment.

art. 148 cpv. 1 CPC

This procedural rule is applied to determine the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2002.00057 · Lugano 29 luglio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___._____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

__________ __________, __________ -__________ Alla

Commissione tutoria regionale __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“querela”) del 2 aprile 2001 (*recte*: 2002) presentato da __________ __________ contro la deci­sione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

6 dicembre 2000 __________ __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ -__________ di essere designato tutore del padre __________ __________ (1917), cittadino __________ domiciliato a __________ -__________, producendo un certificato medico del 28 novembre 2000 in cui il dott. __________ __________ attestava che l'interessato non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1° febbraio 2001 la Commissione tutoria regionale __________, assunte le informazioni del caso, ha privato provvisoriamente __________ __________ dei diritti civili, designandogli un rappresentante provvisorio nella persona del figlio __________. Il 12 febbraio 2001 essa ha poi presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione fondata sull'art. 369 CC. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il

dott. __________ __________ del Servizio psico-sociale di __________ ha consegnato una perizia psichiatrica del 9 aprile

2001, il 23 aprile 2001 l'au­torità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione. La decisione è stata intimata a __________ __________, al figlio __________ __________ e alla Commissione tutoria regionale __________.

B. Il

12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto, __________ __________, con i figli residenti in Sviz­zera (____________________e __________ __________ -__________), a esprimersi entro il 26 novembre 2001 sulla possibilità di designare come tutrice __________ __________ -__________r, persona estranea alla famiglia. __________ __________ -__________ si è opposta alla nomina il 22 novem­bre 2001, facendo valere che come amica della madre costei le avrebbe impedito contatti con il padre, e ha pro­posto come tutore __________ __________. Con lettera del 12 dicem­bre 2001, preso atto delle opposizioni formulate dalla madre e dal fratello a quest'ultima proposta, essa ha chiesto di essere designata lei medesima come tutrice del padre, asserendo di essere l'unica persona in grado di occuparsene. Con decisione dell'8 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria e in favore di __________ __________ ha istituito una tutela, designando come tutrice __________ __________ -__________.

C. Contro la nomina predetta __________ __________ -__________ ha inoltrato opposizione il 25 gennaio 2002 alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di essere designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha presentato ricorso alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di interdizione del 23 aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio 2002 dalla Com­missione tutoria regionale. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso a questa Camera il ricorso, che è stato dichiarato irricevibile con sentenza dell'8 marzo 2002 (inc. __________.__________.__________).

D. Da parte sua __________ __________ ha inviato all'Autorità di vigilanza un atto del 2 aprile 2001 denominato “querela”, scritto in __________ con allegata una traduzione in italiano. L'autorità di vigilanza ha considerato tale scritto alla stregua di un appello e lo ha trasmesso a questa Camera. Il documento non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale. Il 24 maggio 2002 l'Ufficio di vigilanza sulle tutele ha fatto pervenire alla Camera, su richiesta di __________ __________, un esposto da lui presentato durante un'audizione tenutasi nell'ambito della procedura di opposizione alla nomina di __________ __________ -__________ come tutrice. __________ __________ ha inviato a sua volta, il 26 giugno 2002, il citato esposto di __________ __________ con copia del verbale di audizione del 28 maggio 2002.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il quesito di sa­pere se l'atto in questione, datato 2 aprile 2001 e pervenuto il

10 aprile 2002 all'autorità di vigilanza, sia tempestivo.

2. L'appellante e __________ __________ hanno trasmesso a questa Camera varia documentazione anche dopo l'introduzione dell'appello, da­tato 2 aprile 2001. In particolare essi hanno fatto pervenire, diret­tamente o tramite l'autorità di vigilanza, il citato esposto del 28 maggio 2002 e il verbale dell'audizione tenutasi lo stesso giorno davanti all'autorità di vigilanza. Ora, l'appellante non può integrare le motivazioni del ricorso dopo la scadenza del termine di impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308). I memoriali prodotti dopo la presentazione dell'appello non possono di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio, poiché –come si vedrà in appresso – a quel momento il termine d'impu­gnazione era ormai scaduto.

3. L'autorità di vigilanza ha notificato la decisione di interdizione il giorno stesso della sua emanazione, 23 aprile 2001, per lettera raccomandata all'interdetto, alla Com­missione tutoria e al figlio, che aveva chiesto l'intervento dell'autorità, come risulta dalla fotocopia dell'invio postale prodotto in questa sede. Il gravame, presentato quasi un anno dopo l'intimazione della decisione impugnata, si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale dev'essere dichiarato irricevibile.

4. L'appellante chiede di inviare tutte le comunicazioni a lui destinate all'indirizzo della figlia, che conosce la lingua italiana. La figlia, nondimeno, non è la rappresentante legale del padre, al quale l'autorità tutoria ha designato una tutrice di lingua madre polacca e che conosce la lingua italiana (decisione della Commissione tutoria del 14 gennaio 2002, doc. 8). La tutrice designata è tenuta a gestire la tutela anche durante la procedura di contestazione della sua nomina (art. 389 CC), di modo che il presente giudizio deve essere a lei notificato.

5. Gli oneri processuali del giudizio odierno, eccezionalmente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________, __________ -__________;

– __________ __________ -__________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario