Appellant's Failure to Specify Legal Fee Amount Renders Appeal Inadmissible in Child Custody Dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought reimbursement for legal fees (repetitiones) following the lower court's rejection of their provisional measure request concerning child custody modification stemming from a divorce decree, despite an earlier temporary agreement granting custody to the appellant; the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to numerically specify the amount sought for legal fees in either the first or second instance, thus violating procedural requirements, and consequently, the appeal was dismissed with costs assessed against the appellant, with no fees awarded to the appellee as the appeal was not served upon them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, Art. 309 CPC, Art. 148 cpv. 3 CPC, art. 313*bis* CPC; Appellant's Failure to Specify Legal Fee Amount Renders Appeal Inadmissible in Child Custody Dispute: An appellant sought reimbursement for legal fees (repetitiones) following the lower court's rejection of their provisional measure request concerning child custody modification stemming from a divorce decree, despite an earlier temporary agreement granting custody to the appellant; the appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to numerically specify the amount sought for legal fees in either the first or second instance, thus violating procedural requirements, and consequently, the appeal was dismissed with costs assessed against the appellant, with no fees awarded to the appellee as the appeal was not served upon them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was decided using the simplified procedure because it was deemed inadmissible.
Applied to determine that procedural costs follow the event of losing the appeal.
Cited as a warning that future procedural costs might be charged to the lawyer for similar procedural mistakes.
Testo completo
Incarto n.: 11.2002.00052 · Lugano 21 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.____ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 15 novembre 2001 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________i, __________) contro
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________),
*giudicando ora sul decreto cautelare del 24 aprile 2002* con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attore intesa all'emanazione di misure provvisionali;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 30 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 24 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1958) e __________ nata __________ (1962), omologando la convenzione sugli effetti accessori in virtù della quale le figlie __________ (__________1986) e __________ (__________1989) erano affidate alla madre;
che con petizione del 15 novembre 2001 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere, già in via cautelare, la modifica della sentenza di divorzio relativa all'affidamento di __________, trasferitasi da lui nell'autunno 2001;
che all'udienza dell'11 dicembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, le parti hanno concordato l'affidamento di __________ al padre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e il giudice ha omologato l'accordo;
che con risposta del 15 gennaio 2002 __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via cautelare ha chiesto l'affidamento della figlia con l'autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita a suo tempo concordato;
che all'udienza del 7 febbraio 2002 l'attore si è opposto alla domanda cautelare della convenuta ed entrambe le parti hanno proposto mezzi di prova;
che, esperita l'istruttoria cautelare e sentita la figlia __________, le parti hanno ribadito le rispettive domande al dibattimento finale del
23 aprile 2002;
che con decreto cautelare del 24 aprile 2002 il Pretore ha respinto l'istanza cautelare di __________ __________ e ha posto le tasse e spese a carico di costei, senza assegnare ripetibili al convenuto provvisionale;
che contro il citato decreto __________ __________ è insorto il 30 aprile 2002 con un appello in cui chiede l'assegnazione di ripetibili in primo e in secondo grado;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che per principio il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in concreto il primo giudice non ha assegnato ripetibili al convenuto provvisionale, uscito vittorioso dalla procedura cautelare promossa il 15 gennaio 2002;
che l'appellante chiede l'attribuzione di ripetibili di primo e secondo grado, senza tuttavia indicare – nemmeno approssimativamente – quale sarebbe l'indennità rivendicata a tale titolo;
che dall'esigenza di precisare numericamente la pretesa per ripetibili si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse completamente trascurato di statuire al riguardo (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 15 ad art. 309 CPC), ciò che non è il caso in concreto;
che pertanto l'appello si dimostra d'acchito irricevibile (I CCA, sentenza del 28 novembre 1996, pubblicata in: Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 14, pag. 12) e può essere deciso con la procedura dell'art. 313*bis* CPC;
che gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
che nelle circostanze descritte si impone nondimeno di avvertire il legale dell'appellante, il quale ha già reiterato almeno a tre riprese con domande di giudizio non cifrate davanti a questa Camera (I CCA, sentenze del 23 giugno 1997 in re L., consid. 1; del 31 luglio 1997 in re T., consid. 1; del 29 ottobre 1997 in re B., consid. 1), che nel caso in cui la Camera si trovasse a dichiarare irricevibile un altro appello per la medesima inavvertenza, gli oneri processuali saranno posti a carico del patrocinatore come spese inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC);
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a*) tassa di giustizia fr. 150.–
*b*) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario