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11.2002.48 • TRAC TI 11.2002.48 Generato dall'IA

Predial Servitudes Appeal Regarding Necessity for Drainage and Utilities

Numero d'incarto 11.2002.48
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court decision that partially granted the establishment of necessary predial servitudes, primarily concerning the drainage of rainwater and sewage, and the continuation of electrical and water supply connections between adjacent properties previously held in common ownership that had been divided in succession and later through a co-ownership dissolution. The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate the requisite state of necessity under the relevant statute for granting such servitudes, as required for establishing necessary rights-of-way; specifically, the court found that alternative solutions, such as an existing soakaway pit for rainwater and the lack of a clear right-of-way for sewage or electricity connections across the neighbor's property, negated the necessity, and that prior permissive use or building permits did not establish permanent private rights.

Regesto Legislator

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Art. 308 cpv. 1 CPC, Art. 15 CPC, Art. 9 cpv. 3 CPC, Art. 110 cpv. 1 CPC, Art. 691 cpv. 1 CC, Art. 691 CC; Predial Servitudes Appeal Regarding Necessity for Drainage and Utilities: The appellate court rejected the appeal because the appellant failed to demonstrate the requisite state of necessity under the relevant statute for granting such servitudes, as required for establishing necessary rights-of-way; specifically, the court found that alternative solutions, such as an existing soakaway pit for rainwater and the lack of a clear right-of-way for sewage or electricity connections across the neighbor's property, negated the necessity, and that prior permissive use or building permits did not establish permanent private rights.

Parole chiave

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diritto di proprietà distribuzione idrica servitù di condotta necessaria proprietà immobiliare prelazione del conduttore uso anteriore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 97 II 326
Contractor's Legal Mortgage Claim on Quarry Land Over Evacuation Facility Functionality and Legal Basis
DTF 103 II 100
__________ all'impianto dell'acqua potabile poggiava solo su una convenzione precaria, disdicibile in ogni tempo (DTF 103 II 100 in fondo).
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to establish the timeliness of the appeal, although the actual judgment rejects the appeal substantively.

art. 15 CPC

Cited in the reasoning when discussing the admissibility of the appeal based on the value of the claims.

art. 9 cpv. 3 CPC

Cited in the reasoning regarding the determination of the litigation value for neighborly disputes.

art. 110 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain why the judgment will be binding on the subsequent buyer of the properties.

art. 691 CC

The main substantive provision concerning the right of necessary conduit, although the appeal was ultimately rejected as unfounded based on this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

The basis for ordering the appellant to bear the court costs based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2002.48 · Lugano 11 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.____ (condotta necessaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 7 luglio 2000 da

__________ __________, __________. ____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________, __________. __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1.Se dev'essere accolto l'appello del 24 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il

21 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ è proprietario delle particelle n.__________ e __________RFD di

__________, mentre al fratello __________ __________ appartengono le particelle n. __________ e __________. Le particelle n. __________ e __________ facevano parte in origine di un unico appezzamento, proprietà del padre di __________ e __________ __________, sul quale sorgeva l'azienda agricola familiare, suddivisa tra i figli in sede di successione nel 1984. Le particelle n. __________e __________derivano dal frazionamento, avvenuto nel dicembre del 1999 in esito a un'azione di scioglimento della comproprietà, della particella n. __________, che apparteneva ai fratelli __________ in ragione di metà ciascuno. Sullaparticella n__________ sorgono, oltre all'abitazione di __________ __________, un garage e due pollai. Sulla particella n. __________ si trovano una stalla circondata da un portico e una casetta. Sulla particella n. __________ è posta l'abitazione principale di __________ __________ e sulla particella n. __________è situata una porzione di stalla, proprietà dello stesso __________ __________, pure circondata da un porticato. I rapporti tra i due fratelli si sono incrinati nel 1993 e hanno dato origine a diverse procedure giudiziarie civili e penali.

B. Il

16 febbraio 1996 il Municipio di __________. __________ ha rilasciato ad __________ __________ due licenze edilizie. La prima (n. __________) riguardava il cambiamento della copertura dello stabile costituito dai su-balterni Q e R della particella n. __________. Essa precisava, tra l'altro, che le acque piovane dovevano essere immesse nella condotta privata esistente. La seconda (n. __________) si riferiva all'ampliamento e al risanamento della casa d'abitazione posta sulla particella

n. __________. Essa accertava che lo smaltimento delle acque luride era idoneo alle esigenze del momento, conformemente al preavviso dell'Ufficio canalizzazioni cantonali, e prevedeva che le canalizzazioni dovevano essere eseguite secondo i piani approvati dai competenti uffici cantonali. Nel corso del 1996 __________ __________ ha otturato la condotta per le acque piovane che dal fondo n__________ attraver­sa i suoi fondi n. __________ e __________per confluire nel canale di bonifica del Consorzio correzione fiume __________.

C. Il 7 luglio 2000 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che fossero accertate cinque servitù prediali di condotta necessaria: una in favore della particella n. __________ a carico delle particelle

n. __________ e __________, un'altra in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________e tre in favore della particella n. __________ a carico della particella n. __________. L'attore ha chiesto inoltre che

fosse ordinato ad __________ __________– sotto comminatoria penale – di

ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dalla particella n. __________ attraversa le particelle n. __________e ____________________come

pure il collegamento elettrico e la relativa infrastruttura a favore dei subalterni A e B della particella n. __________, oltre all'impianto per la fornitura d'acqua alla particella n. __________. In via subordinata egli ha postulato la condanna di __________ __________ al pagamento dei costi per la creazione delle infrastrutture necessarie nel caso in cui non gli fossero state accordate le servitù (fr. 16 492.75), pari al minor valore della particella n. __________senza i diritti di condotta.

D. In via cautelare l'attore ha instato lo stesso giorno perché fosse ingiunto al convenuto di ripristinare la canalizzazione dell'acqua piovana che dai subalterni Q e R della particella n. __________confluisce nella condotta che attraversa la particella n. __________, perché gli fosse consentito l'accesso alla particella n. __________per controllare il quadro elettrico relativo alla casetta subalterno A della particella n. __________, con diffida al convenuto di astenersi dal manomettere il quadro medesimo, il tutto con la comminatoria penale in caso di inosservanza. Alla discussione del 2 agosto 2000 il convenuto si è opposto alle domande. Conclusa l'istruttoria cautelare e tenuto il 3 ottobre 2000 il dibattimento finale, con decreto del 14 novembre 2000 il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza, ordinando al convenuto di consentire all'attore l'accesso al quadro elettrico sulla particella n. __________e respingendo invece le altre richieste.

E. Nel merito, __________ __________ ha proposto il 20 novembre 2000 di respingere la petizione, tanto in via __________ quanto subordina­ta. Dopo una sospensione della causa per trattative, nel susseguente scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro posizioni, che hanno riaffermato per finire nei memoriali conclusivi, l'attore ritirando

nondimeno la richiesta di condotta necessaria a carico della particella n. __________ (per l'approvvigionamento di acqua)

in favore della particella n. __________. In pendenza di causa, il 19 novembre 2001, __________ __________ ha poi venduto le particelle n. __________e n. __________a __________ __________. Statuendo il 21 marzo 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha invitato l'Ufficiale del registro fondiario a iscrivere una servitù di condotta per

l'evacuazione delle acque luride a carico della particella n. __________ in favore della particella n. __________, secondo il tracciato indicato sul

piano delle infrastrutture con la lettera C. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 700.–, sono state poste per tre quarti a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, cui l'attore è stato tenuto a rifondere fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 24 aprile 2002 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato la petizione sia interamente accolta. Nelle sue osservazioni del 29 maggio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. Nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art.

308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è stata ritirata dal patrocinatore dell'attore, al più presto, il 22 marzo 2002. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 23 marzo 2002, è rimasto sospeso dal 24 marzo al

7 aprile 2002 per le ferie giudiziarie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC) e sarebbe scaduto il

26 aprile 2002. Introdotto il 24 aprile 2002, l'appello è dunque tempestivo.

2. L'appellabilità di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art.

15 CPC). Nelle cause relative ai diritti di vicinato il valore litigioso è quello che i diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se esso è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto il Pretore ha fissato il valore delle domande, non indicato dalle parti, in fr. 15 000.- (sentenza impugnata, consid. 8). Ne discende, anche sotto questo profilo, la ricevibilità dell'appello.

3. Il nuovo proprietario delle particelle n. __________e __________, __________ __________, iscritto nel registro fondiario il 19 novembre 2001,non è subentrato nel processo, che è continuato tra le parti in causa. Al momento di acquistare i fondi egli era a conoscenza del processo pendente (verbali, pag. 23). L'attuale sentenza, una volta passata in giudicato, gli sarà quindi opponibile giusta l'art. 110 cpv. 1 CPC.

4. Giusta l'art. 691 cpv. 1 CC ogni proprietario è tenuto a tollerare nel suo fondo, tra l'altro, le condotte dell'acqua potabile e i tubi della fognatura o di scolo, previo integrale risarcimento dei danni che ne risultino, sempreché la condotta non possa essere eseguita senza servirsi del fondo stesso o senza spese eccessive. La concessione di una condotta necessaria presuppone che il

proprietario del fondo dominante si trovi in uno stato di necessità (Rey in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht

ZGB II, Basilea 1998, n. 3 ad art. 691 CC; Rep. 1984 pag. 329). Egli non deve avere a disposizione, in altri termini, soluzioni alternative, tecniche o giuridiche (Brücker, Das nachbarrechtliche Durch­leitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 77), se non a costi sproporzionati. Il diritto di condotta necessaria obbliga il proprietario gravato a subire una limitazione del suo

diritto di proprietà solo in quanto ciò sia necessario per rimediare allo stato di necessità in cui si trova l'avente diritto (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 3a edizione, n.

39 ad art. 691 CC; I CCA, sentenza del 22 gennaio 2000 in re M.). Spetta a chi rivendica una servitù di condotta dimostrarne l'esigenza (Meier-Hayoz, op. cit., n. 39 ad art.

691 CC; Rep. 1984, 329) e offrire il risarcimento del danno, rispettivamente chiedere di determinarlo, non al proprietario del fondo di formulare doman­de di indennità (Rep. 1981 pag. 131; Meier-Hayoz, op. cit., n. 54 ad art. 691 CC).

5. Il Pretore ha ricordato anzitutto che in origine le particelle n. __________, __________, __________, __________ e __________formavano un'entità unica, appartenente al padre delle parti, e che le infrastrutture litigiose erano state posate e costruite per l'uso dell'azienda agricola che vi sorgeva. Egli ha rilevato altresì che al momento della divisione ereditaria, avvenuta nel __________, e del frazionamento e della ripartizione dei fondi n. __________e __________tra i due fratelli, portata a termine nel dicembre del 1999, non era stata iscritta nel registro fondiario alcuna servitù di condotta. Ciò posto, il primo giudice ha accertato che nel frattempo l'attore ha trovato altre soluzioni sia per le canalizzazioni, in particolare attraverso la costruzione di un pozzo perdente e di una cisterna sul suo fondo, sia per le condotte e per i collegamenti elettrici, mediante l'installazione di un nuovo quadro elettrico e dei necessari collegamenti. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha accolto la petizione limitatamente alla domanda di servitù per l'evacuazione degli scarichi di un lavandino e dell'acqua piovana dalla particella n. __________ a carico della particella n. __________, respingendo le altre domande.

6. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere correttamente valutato la situazione dei fondi e le relative infrastrutture. Quanto all'evacuazione dell'acqua piovana, egli sostiene in sintesi che la realizzazione di un pozzo perdente sulla sua particella n. __________ non è una so­luzione alternativa al diritto di condotta da lui rivendicato. Afferma poi che l'otturazione della condotta al confine tra il fondo n. __________ e il n. __________, eseguita dal convenuto nel 1996, impedisce alle acque raccolte nel proprio pozzo perdente di defluire nella condotta, con formazione di allagamenti sulla sua proprietà in caso di forti piogge. Un valido rimedio consisterebbe, secondo l'attore, nella posa di un pozzo perdente più profondo, ma la spesa di fr. 5903.30 sarebbe sproporzionata rispetto a quella necessaria per il ripristino della condotta.

7. Dal fascicolo processuale, in particolare dal piano delle infrastrutture (doc. F), risulta che nel dicembre del 1999 sui fondi in discorso correvano tre canalizzazioni per le acque luride. La prima (indicata con la lettera A, in blu), attraversava le particelle n. __________e n. __________dipartendosi dal pluviale dell'autorimessa situata sulla par­ticella n. __________, la seconda (indicata con la lettera B, in blu) era adibita allo scolo delle acque luride dalla casa di abitazione dell'attore in una cisterna interrata nella particella n. __________ e la terza (indicata con la lettera C, in blu) serviva al deflusso in un pozzo perdente – pure ubicato sulla particella n. __________– delle acque meteoriche e nere provenienti dalla casetta che si trova sulla particella n. ____________________Altre infrastrutture, indicate sul piano, avevano lo scopo di garantire l'approvvigionamento elettrico e idrico delle particelle n. __________e n. __________. In occasione del sopralluogo è risultato che nel pozzo perdente posto sulla particella n. __________ si scaricano sia le acque meteoriche provenienti dall'abitazione del convenuto sia quelle dei pluviali relativi ai subalterni Q, R e S della particella n. __________ (verbale del 1° settembre 2000, pag. 5 e 6). Nel pozzo perdente confluiscono due tubature (fotografie doc. P). L'appellante sostiene che una di essere collega il pozzo perden­te alla condotta che attraversa i fondi proprietà del convenuto al­lorché il pozzo raggiunge la capacità massima.

Quest'ultima affermazione non trova riscontro agli atti. Invano si cercherebbe nell'incarto un qualsiasi riscontro tecnico o peritale sulla capienza del pozzo perdente e sulle sue capacità di smaltimento, rispettivamente sul suo insufficiente funzionamento in caso di forti precipitazioni. Né si trovano dati che consentano di ritenere sproporzionato il costo di fr. 5903.30 (doc. N) necessario – stando all'attore – per formare un pozzo perdente di profondità adeguata. Incombeva all'attore dimostrare che l'unica possibilità di evacuare le acque dal suo fondo senza incorrere in costi sproporzionati consiste, anche dopo la costruzione del pozzo perdente, nel ripristinare la condotta otturata. Tale dimostrazione non si evince dagli atti. Poco importa dunque che l'otturazione della condotta a confine tra i fondi n. __________ e n. __________ possa avere contribuito, nell'estate del 2000, all'allagamento dei fondi. Del resto, altre cause dell'evento si desumono dall'istruttoria, come la man­canza di canalizzazioni per quanto riguarda le serre poste sul fondo n. __________ (rapporto del 30 maggio 2000 allestito dall'Ufficio tecnico comunale di __________. __________, doc. D, fotografie E1 e E2) e la particolare configurazione della zona, soggetta a inondazioni in caso di forti piogge (testimonianza di __________ __________, verbali, pag. 22).

8. Secondo l'attore il ripristino della condotta per le acque pluviali si giustifica anche perché la licenza edilizia n. __________del

12 gennaio 1996 (doc. G) poneva l'obbligo di immettere le acque piovane nella “condotta privata esistente”. L'argomentazione non può essere condivisa. La “canalizzazione esistente” segnata sulla planimetria annessa alla domanda di costruzione (doc. S) percorre tutto il lato nord degli stabili subalterni Q ed R e non è la condotta indicata sul piano delle infrastrutture agli atti (doc. F), per la quale è postulata la servitù. A parte ciò, una licenza edilizia non crea alcun diritto di condotta su fondi altrui senza il consenso del proprietario (Meier-Hayoz, op. cit., n. 56 ad art. 691 CC). Tale licenza è un mero atto amministrativo in cui l'autorità accerta che, al momento della decisione, nulla osta sotto il profilo del diritto pubblico alla realizzazione dell'opera, impregiudicati eventuali conflitti o impedimenti di diritto privato (Scolari,

Diritto amministrativo, Parte speciale, n. 938, pag. 518).

L'appellante persiste nel chiede che si ripristini la situazione precedente ai dissapori insorti con il fratello e nel far valere che le condotte originarie erano state posate di comune accordo, ma dimentica che in concreto la causa non verte sullo scioglimento della comproprietà immobiliare, bensì su un diritto di condotta necessaria a norma dell'art. 691 CC. Che il convenuto abbia tollerato fino al 1996 la condotta sul proprio fondo è dunque irrilevante (Meier-Hayoz, op. cit., n. 40 e n. 54 ad art. 691 CC), così come ininfluente è la posa di comune accordo della condotta, avvenuta d'altronde quando l'azienda agricola formava un'unità. Le divergenze di opinione tra i due fratelli circa l'ammontare dell'eventuale indennità (doc. B e C) confermano che non esiste alcun contratto di servitù di condotta, contrariamente a quan­to sembra sostenere l'appellante. In conclusione, su questo punto l'appello si rivela sprovvisto di buon esito, sia per la domanda principale che per quella subordinata, non ravvisandosi i presupposti per una servitù di condotta necessaria.

9. Il Pretore ha respinto la domanda di servitù di condotta per l'evacuazione delle acque luride dalla particella n. __________ a carico della particelle n. __________, ritenendo

– come si è accennato – che l'attore non si trova in uno stato di necessità, avendo costruito sul proprio fondo una cisterna e un pozzo perdente, sicché non aveva più bisogno della condotta che dal subalterno A della particella n.__________ conduce alla cisterna interrata nella particella n. __________. L'appel­lante ribadisce che la cisterna posta sulla particella n.__________ è collegata a quella interrata nella particella n. __________e che sussiste la necessità di convogliare le acque luride in provenienza dalla sua proprietà nella cisterna del convenuto, visto che il pozzo perden­te sulla particella n. __________è dimensionato solo per la raccolta delle acque meteoriche e non è idoneo dunque per le acque luride.

Durante il sopralluogo del 31 agosto 2000 si è constatato in effetti che la cisterna situata sulla particella n.__________ è collegata a quel­la interrata nella particella n. __________ (verbale, pag. 6). Se non che, presupposto per l'iscrizione di una servitù di condot­ta è appun­to l'esistenza di una “condotta”, vale a dire di un'ope­ra atta al trasporto di sostanze o di energia *attraverso* il fondo serviente. Essa non deve solo condurre nel fondo medesimo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 14 ad art.

691 CC; Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 28 ad art. 691 CC; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 199 n. 1848a; DTF 97 II 326). Nel caso specifico l'appellante chiede che sia iscritta una servitù non per attraversare il fondo del convenu­to, ma per convogliare le sue acque nella cisterna di lui. La servitù di cui egli postula l'iscrizione non è quindi una servitù di condotta. Sia come sia, anche a tale proposito l'appellante avrebbe dovuto dimostrarne la necessità. Ancora una volta però il fascicolo processuale è silente circa l'esigenza di far passare una condotta attraverso il fondo del convenuto. Come già si è detto, l'onere della prova incombeva all'attore, il quale avrebbe dovuto dimostrare l'inevitabilità della tubazione. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

10. L'attore postula altresì l'iscrizione di una servitù di condotta elettrica a carico della particella n. __________in favore della particella n. __________, domanda che il Pretore ha respinto poiché l'attore aveva trovato una valida alternativa posando un nuovo quadro elettrico sul proprio fondo, sebbene usufruisse ancora di un allacciamen­to al quadro elettrico sulla particella n. __________. L'appellante contesta l'esistenza

del nuovo quadro elettrico e ribadisce che attualmente la particella n. __________è rifornita di elettricità tramite

quello esistente sulla particella n. __________, pagato per metà dalle parti, di modo che i requisiti dell'art. 691 CC sono adempiuti e che la domanda di iscrizione della servitù di condotta dev'essere accolta.

Nella misura in cui il quadro elettrico posto sulla particella n. __________è allacciato alla rete,iscrivere una servitù di condotta come quella rivendicata dall'attore è di principio possibile (Brücker, Das nachbarrechtliche Durchleitungsrecht, Zurigo 1991, pag. 35). Come si è ripetuto, nondimeno, uno dei presupposti per ottenere una servitù di condotta è lo stato di necessità. L'appellan­te nega di avere trovato una valida soluzione alternativa e riafferma il suo diritto alla servitù, richiamandosi ai costi da lui affrontati a suo tempo per la posa del quadro elettrico sul fondo del convenuto e al presumibile costo di un nuovo allacciamento, di “ben fr. 5947.45” (appello, punto 7.3). Egli non spende una parola tuttavia sulla necessità di un collegamento elettrico attraverso i fondi del convenuto per sfruttare il fondo n. 1855 confor­me­mente alla sua destinazione (Rey, op. cit., n. 26 ad art. 691 CC). Ancora una volta egli perde di vista i criteri per la concessione di una servitù di condotta, limitandosi a rievocare i trascorsi delle parti, la costruzione di comune accordo di infrastrutture e la circostanza che nella causa conclusasi con lo scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________per frazionamento, nulla era stato previsto per regolare la sorte delle infrastrutture medesime e dei relativi investimenti. Simili argomentazioni sono infruttuose e non suppliscono alla mancata dimostrazione di uno stato di necessità.

11. Da ultimo l'appellante chiede il ripristino dell'infrastruttura per ap­provvigionare d'acqua gli stabili situati sulla particella n. __________, che il Pretore ha respinto con motivazione invero succinta, per il motivo che l'attore non aveva alcun diritto di mantenere l'opera e quindi non poteva farsene rimborsare i costi (sentenza impugna­ta, consid. 5 in fine). L'appellante si duole che il primo giudice abbia trascurato la modifica delle sue conclusioni, nelle quali egli aveva rinunciato alla servitù di condotta, chiedendo solo il ripristino della situazione anteriore allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. __________. Egli ribadisce che il convenuto ha smantellato abusivamente l'infrastruttura dopo

essere diventato proprietario della nuova particella n. __________, obbligandolo a sopportare costi supplementari di fr.

2000.– per approvvigionare d'acqua la propria particella n. __________. Donde il minor valore di quest'ultima, che al momento dello scioglimento della comproprietà era dotata degli allacciamenti all'acqua potabile, e il suo diritto al risarcimento del pregiudizio.

Se non che, l'appellante si limita una volta di più a rievocare i passati contrasti con il fratello, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore – chiara, ancorché succinta – e spiegare su quale base poggi la sua richiesta. Come ha rilevato il primo giudice, al momento in cui l'originaria particella n. __________è stata frazionata nelle particelle n. __________e __________, le parti non hanno disciplinato gli allacciamenti dei loro fondi alle infrastrutture, né tanto meno hanno stipulato alcun contratto di servitù, né hanno fatto iscrivere un qualsivoglia diritto di condotta (sentenza impugnata, pag. 5 seg.). In simili circostanze l'allacciamento degli stabili situati sulla particella n. __________ all'impianto dell'acqua potabile poggiava solo su una convenzione precaria, disdicibile in ogni tempo (DTF 103 II 100 in fondo). Il convenuto, proprietario del fondo n. __________, poteva quindi mettere fine unilateralmente all'allacciamento, senza che l'attore possa rivendicare alcunché, salvo il diritto – dandosene i presupposti – a una condotta necessaria. In concreto l'appellante medesimo ammette di avere abbandonato, nel memoriale conclusivo, la richiesta di servitù di condotta per l'allacciamento all'acqua della particella n. __________. Sul ripristino dell'allacciamento l'appello si dimostra quindi sprovvisto di buon diritto, se non ai limiti della temerarietà.

Non è destinata a miglior sorte la richiesta intesa al rimborso di fr. 16 492.75 per la costruzione di nuove infrastrutture. Come si è già spiegato, le circostanze che hanno condotto allo scioglimento della comproprietà, in particolare le valutazioni assegnate a ogni immobile, non sono di rilievo. Contrariamente a quanto afferma l'appellante, per altro, al momento in cui è stata sciolta la nota comproprietà il costo delle infrastrutture ora litigiose non era sta­to oggetto di discussione, né il perito giudiziario lo aveva valutato proprio per mancanza di domande al riguardo (deposizione di __________ __________, verbali, pag. 17). Ne segue che l'appello riesce infondato anche su quest'ultimo punto.

12. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 350.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili.

3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario