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11.2002.40 • TRAC TI 11.2002.40 Generato dall'IA

Appeal of Spousal and Child Support Dismissed as Moot Upon Withdrawal

Numero d'incarto 11.2002.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case originated from a lower court ruling ordering spousal and child support payments, as well as an *ad litem* fee, stemming from a petition to protect the marital union. One spouse appealed the support amounts and the *ad litem* fee, to which the other spouse filed an accessory appeal seeking an increase in their own support. The party who filed the initial appeal subsequently withdrew it, leading the appellate court to strike that appeal as withdrawn (desistance) and declare the accessory appeal moot because an accessory appeal generally lapses upon withdrawal of the principal appeal. Consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings and reimburse the opposing party for appeal costs.

Regesto Legislator

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Art. 17 TOA, Art. 21 LTG, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal of Spousal and Child Support Dismissed as Moot Upon Withdrawal: One spouse appealed the support amounts and the *ad litem* fee, to which the other spouse filed an accessory appeal seeking an increase in their own support. The party who filed the initial appeal subsequently withdrew it, leading the appellate court to strike that appeal as withdrawn (desistance) and declare the accessory appeal moot because an accessory appeal generally lapses upon withdrawal of the principal appeal. Consequently, the withdrawing party was ordered to bear the costs of the appeal proceedings and reimburse the opposing party for appeal costs.

Parole chiave

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mantenimento del figlio ritiro della domanda coniuge pagamento dell'emolumento causa di divorzio dovere di assistenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 122 III 496
59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

The court cited this procedural article as the basis for the order declaring the appeal withdrawn (desistenza).

art. 21 LTG

This article, concerning the reduction of the judicial fee when a case does not conclude with a judgment on the merits, was implicitly applied when setting the reduced court fee in order 3.

art. 17 TOA

This article regarding the assessment of costs for legal fees was referenced when deciding on the indemnity for counterparty costs in order 3.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.00040 · Lugano 18 giugno 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 dicembre 2000 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1989) e __________ (1993);

posto che il 22 marzo 2002, statuendo su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 12 dicembre 2000 da __________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile di 1391.– per la moglie (ridotti a fr. 1358.50 mensili tra il 9 luglio e il 1° settembre 2001) e di fr. 1050.– per ciascun figlio, come pure a versare una provvigione *ad litem* di fr. 3000.–;

rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorto l'8 aprile 2002 con un appello nel quale ha chiesto la riduzione del contributo alimentare per la moglie e la soppressione della provvigione di causa;

constatato che il 6 maggio 2002 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza, nel quale ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé;

preso atto che il 27 maggio 2002 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;

ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;

considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);

valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

3. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a*) tassa di giustizia unica fr. 100.–

*b*) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.

4. Intimazione a:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario