Association in Liquidation v. Individual (Possessory Action Appeal Inadmissibility)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn association in liquidation sought a possessory action to compel an individual to return specific items, including accounting materials, tents, and Berber carpets, which a lower court had ordered returned. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant's document, filed on time, failed to state the specific factual and legal grounds required for an appeal, containing only a general declaration of intent to challenge the prior ruling, and subsequent attempts to supplement the reasons after the appeal deadline were impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 292 CP, Art. 370 cpv. 2 CPC, Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis* CPC; Association in Liquidation v. Individual (Possessory Action Appeal Inadmissibility): The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant's document, filed on time, failed to state the specific factual and legal grounds required for an appeal, containing only a general declaration of intent to challenge the prior ruling, and subsequent attempts to supplement the reasons after the appeal deadline were impermissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders based on the application of the relevant tariff for procedural costs.
Cited as the basis for allocating procedural costs following the losing party.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient grounds (insufficiently motivated).
Testo completo
Incarto n. 11.2002.00038 · Lugano 8 maggio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario: · Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 febbraio 2002 da
Associazione __________ in liquidazione, __________ (patrocinata dall'avv. dott. __________ __________, __________) Contro
__________ __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'8 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 28 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 6 febbraio 2002 l'Associazione __________ in liquidazione si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché obbligasse __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, a restituire tutto il materiale contabile, in particolare quello riguardante le entrate dei seminari organizzati dall'associazione, le tende di __________ __________ -__________ e i tappeti berberi di __________ __________;
che alla discussione del 25 febbraio 2002 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza;
che con
sentenza del 28 marzo 2002 il Pretore ha ordinato ad __________ __________ di restituire all'Associazione __________ in liquidazione, per il tramite della liquidatrice __________ __________, un tavolo, due tappeti berberi, le tende e tutto il materiale contabile;
che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 600.– per ripetibili;
che contro la decisione predetta __________ __________ ha introdotto l'8 aprile 2002 una dichiarazione di ricorso, redatta personalmente;
che il documento non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che l'appello in esame è stato presentato l'8 aprile 2002 ed è tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art.
370 cpv. 2 CPC);
che un appello deve contenere, oltre alle richieste di giudizio, “i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che nel caso in cui una parte insorga personalmente contro una decisione a lei sfavorevole, le esigenze formali dell'appello vanno per certi versi attenuate, essendo sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso;
che, nondimeno, in concreto l'appello si esaurisce testualmente nella frase: “Lodevole Pretore, con la presente intendo inoltrare ricorso alla sua decisione del 28 marzo 2002”;
che se la conclusione intesa al rigetto dell'istanza e alla conseguente modifica del giudizio impugnato può ragionevolmente essere presunta, non è dato di capire invece per quali ragioni ciò dovrebbe avvenire;
che la richiesta del 17 aprile 2002 tendente all'assegnazione di un breve termine per adempiere le esigenze di forma non può essere accolta, poiché la completazione dei motivi dopo la scadenza del termine per appellare è inammissibile (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308);
che nelle condizioni descritte l'appello, insufficientemente motivato, sfugge d'acchito a un esame di merito (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri processuali, con una tassa di giustizia contenuta al minimo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
in applicazione dell'art. 313*bis* CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 50.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________ ;
– avv. dott. __________ __________, __________ .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario