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11.2002.37 • TRAC TI 11.2002.37 Generato dall'IA

Guardianship Revocation Appeal Withdrawn Due to Mootness

Numero d'incarto 11.2002.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A regional guardianship commission provisionally deprived an individual of their civil rights and appointed a guardian; the individual subsequently appealed this decision to the supervisory authority, which granted a suspensive effect, leading to a further appeal against the supervisory authority's subsequent ruling declaring the initial appeal inadmissible, but the appellant ultimately withdrew the appeal as it became moot, prompting the court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll due to desistance, and waive court fees and reimbursement costs because the appeal had not been formally served, citing the principle that the party withdrawing generally bears unnecessary costs.

Regesto Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC; Guardianship Revocation Appeal Withdrawn Due to Mootness: A regional guardianship commission provisionally deprived an individual of their civil rights and appointed a guardian; the individual subsequently appealed this decision to the supervisory authority, which granted a suspensive effect, leading to a further appeal against the supervisory authority's subsequent ruling declaring the initial appeal inadmissible, but the appellant ultimately withdrew the appeal as it became moot, prompting the court to acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll due to desistance, and waive court fees and reimbursement costs because the appeal had not been formally served, citing the principle that the party withdrawing generally bears unnecessary costs.

Parole chiave

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autorità tutoria diritto di recesso tutore ritiro dell'effetto sospensivo revoca della sospensione condizionale cancellazione dall'albo avvocati Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

Cited in the text immediately preceding the operative part, justifying the decision on costs and fees.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.00037 · Lugano 10 luglio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. __._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale __________, __________ A

__________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________);

premesso che con risoluzione del 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha provvisoriamente privato __________ __________ (1919) dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, __________ __________ di __________;

accertato che contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento del provvedimento;

rilevato che il 21 marzo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo, provvedimento che __________ __________ ha impugnato con appello del 5 aprile 2002;

ricordato che con decisione del 15 aprile 2002, confermata da questa Camera con sen­tenza del 3 maggio 2002 (inc. __________.__________.__________), l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso di __________ __________ irricevibile;

preso atto che il 5 luglio 2002 __________ __________ ha comunicato di ritirare il suo ricorso, diventato privo d'interesse;

ritenuto che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;

considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere dal prelievo di spese e dall'assegnazione di ripetibili;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________ __________;

– lic. iur. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario