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11.2002.36 • TRAC TI 11.2002.36 Generato dall'IA

Husband Forfeits Appeal on Spousal Support by Prior Submission to Lower Court Discretion

Numero d'incarto 11.2002.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a matrimonial protection case where the lower court ordered a husband to pay specified monthly spousal and child support, the husband appealed seeking a reduction only in the spousal support, but the appellate court found the appeal inadmissible because the husband had previously submitted to the lower court's discretion regarding spousal support in his final submissions, thereby forfeiting his right to contest that specific part of the ruling on appeal, which also barred the consideration of new evidence presented with the appeal concerning the wife's support amount.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 307 con, Art. 148 cpv. 1 CPC; Husband Forfeits Appeal on Spousal Support by Prior Submission to Lower Court Discretion: che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art.

Parole chiave

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mantenimento del figlio consenso del coniuge modifica del mantenimento post-matrimoniale causa di divorzio precetto esecutivo retribuzione mensile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 120 II 231
b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome, as the appeal was dismissed.

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.00036 · Lugano 10 maggio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1.Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che __________ __________ (__________1958) e __________ __________ (____________________1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 e che dal matrimonio sono nati __________ (1984) e __________ (1989);

che il 22 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione dei figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che alla discussione del 26 giugno 2001 __________ __________, dopo avere aderito alle richieste di separazione, di assegnazione dell'appartamento coniugale e di attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio __________;

che lo stesso giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento coniugale all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre;

che, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo;

che __________ __________ ha ribadito le sue domande a protezione dell'unione coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare per sé e i figli a fr. 3990.90 men­sili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il pagamento dei debiti;

che sulla questione dei contributi alimentari __________ __________ si è rimesso al prudente giudizio del Pretore;

che con

sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.– mensili per __________ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per __________;

che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un ap­pello del 2 aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2062.– mensili;

che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

e considerando

in diritto: che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio);

che in concreto litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non contestando quello fissato dal Pretore per i figli;

che, di conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è ammissibile;

che, comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il __________ __________ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2);

che, ciò posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie;

che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art.

307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.);

che nelle circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile;

che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 100.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario