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11.2002.29 • TRAC TI 11.2002.29 Generato dall'IA

Dissolution of Co-ownership: Appealability of Third-Party Document Production Order

Numero d'incarto 11.2002.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In an action for the dissolution of co-ownership where the court of first instance granted a request by the plaintiffs for the production of documents from a third party (the defendant's former representative), the appellate court deemed the defendant's appeal against this production order inadmissible because, following a recent legislative change, only the third party ordered to produce documents relating to their private sphere has the standing to appeal such a decision, effectively ruling that the parties involved in the main dispute must await the final judgment to challenge the relevance of the evidence produced.

Regesto Legislator

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Art. 182 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 1 CPC, Art. 96 cpv. 2 CPC, Art. 515 cpv. 1 nCPC, Art. 206 cpv. 2 vCPC, art. 313^bis CPC; Dissolution of Co-ownership: Appealability of Third-Party Document Production Order: 1° aprile 2001 dall'art. 213*a* CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con *ordinanza*, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213*a* CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.

Parole chiave

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documenti di terzi legittimazione a ricorrere comproprietà deposito delle prove parte al procedimento procedura di rivendicazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 313^bis CPC

The appeal was decided using the simplified procedure provided by this article because it was deemed inadmissible.

art. 95 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the inappealability of evidence admission orders, although the final decision relies on inadmissibility via art. 313^bis CPC.

art. 66 al. 1 LTF

This article (or its Cantonal equivalent, implied by context) regulates the imposition of procedural costs on the losing party, applied here to the appellant.

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Testo completo

Incarto n.: 11.2002.00029 · Lugano 31 maggio 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.______ (azione di scioglimento della comproprietà) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 16 ottobre 2000 da

__________ e __________ __________, __________, con __________ (__________) __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________. __________ (__________, __________) (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sul decreto di edizione del 26 febbraio 2002* emanato dal Pretore nei confronti di __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Leven­tina;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ e __________ __________ sono proprietari comuni di un terzo della particella n. __________ RFD di __________ (abitazione con terreno annesso, 1'504 m²). __________ (detta __________) __________ e __________ __________ sono comproprietari degli altri due terzi in ragione di un terzo ciascuno, __________ __________ essendo inoltre usufrut­tuaria della quota appartenente a __________ __________. Nel 1998 tutti loro sono entrati in trattative con __________ e __________ __________ -__________, intenzionati ad acquistare la particella. __________ __________, rappresentato in quell'occasione da __________ __________, ha posto diverse condizioni per la vendita, che non è poi avvenuta.

B. Il

16 ottobre 2000 __________ e __________ __________ insieme con __________ __________ hanno convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Leventina postulando lo scioglimento della comproprietà e la rifusione di almeno fr. 57'397.80 per avere contribuito alla manutenzione del fondo e per il danno subìto in seguito alla mancata vendita. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha sollecitato a sua volta lo sciogli­mento della comproprietà mediante divisione in natura, chiedendo l'attribuzione di una superficie di 900 m². Gli attori hanno concluso per il rigetto della riconvenzione in ordine, subordinatamente nel merito. Nei successivi atti scritti le parti hanno sostanzialmente confermato le loro domande.

C. All'udienza preliminare del 14 maggio 2001 gli attori hanno offer­to numerose prove e hanno presentato una domanda di edizione nei confronti di __________ __________, chiamato a produrre “tutti i documenti notarili che sono stati sottoscritti per accendere la cartella ipotecaria al portatore” gravante la quota di comproprietà di __________ __________ e tutta la corrispondenza intercorsa tra lo stesso __________ __________, l'avv. __________ __________ e __________ __________. Il convenuto si è opposto all'edizione e ha notificato a sua volta numerosi mezzi di prova. __________ __________ è rimasto silente. Con ordinanza sulle prove del 26 febbraio 2002 il Pretore ha ammesso la domanda di edizione e il giorno stesso ha fissato a __________ __________ un termine di 20 giorni “per formulare le proprie osservazioni, rispettivamen­te in caso in cui non vi siano obiezioni, per produrre tutti i documenti” oggetto dell'istanza.

D. __________ __________ ha inoltrato al Pretore un memoriale di osservazioni dell'11 marzo 2002 in cui ha dichiarato di opporsi alla produzione dei documenti, sia perché egli non ne è in possesso sia perché i documenti non sono stati redatti “per un interesse comune delle parti o attestanti i loro reciproci diritti e obblighi”. Il giorno stesso __________ __________ è insorto contro il provvedimento nei confronti di __________ __________ mediante un appello nel quale chiede che l'edizione di documenti sia annullata. Il Segretario assessore del Distretto di Leventina, agendo in luogo e vece del Pretore, ha accordato all'appello effetto sospensivo il 20 marzo 2002. L'appello non è stato intimato alla controparte.

Considerando

in diritto: 1. Per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213*bis* cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213*bis* cpv. 1 CPC è stato sostituito il

1° aprile 2001 dall'art. 213*a* CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con *ordinanza*, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213*a* CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.

515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid. 2).

2. In concreto il Pretore ha accolto la domanda di edizione presentata dagli attori il 14 maggio 1991 nei confronti di __________ __________, precedente rappresentante del convenuto, fissando al destinatario un termine per produrre gli atti richiesti. Trattandosi di una do­manda di edizione a terzi, il provvedimento litigioso configura un decreto, di principio appellabile. Nella fattispecie, tuttavia, appellante non è il terzo interessato, bensì il convenuto. Questi adduce nel suo gravame che i documenti notarili richiesti non sarebbero in possesso del terzo, che comunque essi non sarebbero comuni alle parti nel senso dell'art. 206 cpv. 2 vCPC (testo in vigore fino al 30 settembre 2001) e che le informazioni ivi contenute sarebbero coperte dal segreto professionale del notaio __________ __________a, patrocinatore del convenuto, il quale si era occupato di far emettere la cartella ipotecaria cui i documenti richiesti si riferiscono. L'opposizione alla prova, per ammissione dell'appellante, mira dunque a proteggere la sfera privata dell'appellante medesimo, in particolare dal profilo fiscale (appello, pag. 10).

3. Con la modifica legislativa del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso semplificare la possibilità di far capo all'edizione di documenti, tanto dalla controparte quanto da terzi (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, pag. 1). Ha in particolare soppresso la possibilità di impugnare la decisione del Pretore sulla domanda di edizione, che per altro in precedenza poteva essere appellata solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari di tale prova, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213*bis* con riferimenti). La possibilità di impugnare i giudizi sulla doman­da di edizione è ora riservata al caso in cui il terzo si opponga all'edizione di documenti relativi alla sua sfera privata o per motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone (Messaggio n. __________del 23 febbraio 1999, commento all'art. 206, pag. 7). L'art. 213*a* CPC non è invero un modello di chiarezza, ma i materiali legislativi indicano senza equivoco che il legislatore ha voluto escludere la legittimazione delle parti a impugnare il decreto di edizione verso terzi, a maggior ragione per la tutela di interessi propri (o di altre persone non coinvolte nella domanda di edizione).

4. Ne discende che solo il terzo può proporre appello contro il decreto che gli impone di produrre documenti, mentre le parti in causa devono attendere l'emanazione della sentenza per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione di documenti, sia che la domanda di edizione sia rivolta nei confronti della controparte, sia che essa sia rivolta a un terzo. Nel caso in esame l'appello si rivela pertanto improponibile d'acchito e può essere deciso con la procedura dell'art. 313*bis* CPC.

5. Gli oneri del presente giudizio, con una tassa di giustizia volutamente contenuta, seguono la soccombenza. Non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori, cui l'appello non è nemmeno stato intimato.

Pe questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

*a)* tassa di giustizia fr. 150.–

*b)* spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario