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11.2002.17 • TRAC TI 11.2002.17 Generato dall'IA

Appeal Dismissed: Mandatory Psychiatric Evaluation in Interdiction Proceedings

Numero d'incarto 11.2002.17
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appeal challenged a supervisory authority's decision to order a psychiatric evaluation as part of an interdiction proceeding initiated due to concerns over an individual's mental state, with the appellant arguing the authority failed to consider prior opposing communications. The court dismissed the appeal, reasoning that a decision ordering an expert evaluation under interdiction law is analogous to a non-appealable interlocutory order in civil procedure, and further, that such evaluations are mandatory when the authority has serious doubts about mental fitness and are not an undue violation of personal liberty, rendering the appeal unsuccessful on the merits even if deemed admissible.

Regesto Legislator

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Art. 374 cpv. 2 CC, Art. 369 CC, Art. 19 cpv. 2 LPAmm, Art. 21 LTC, Art. 374 CC, Art. 2. N. 2; Appeal Dismissed: Mandatory Psychiatric Evaluation in Interdiction Proceedings: The court dismissed the appeal, reasoning that a decision ordering an expert evaluation under interdiction law is analogous to a non-appealable interlocutory order in civil procedure, and further, that such evaluations are mandatory when the authority has serious doubts about mental fitness and are not an undue violation of personal liberty, rendering the appeal unsuccessful on the merits even if deemed admissible.

Parole chiave

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interdizione civile decisione incidentale impugnabile perizia psichiatrica decisione motivata controllo della detenzione decisione monitoria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 374 cpv. 2 CC

The decision ordering the expert report (which the appeal challenged) was confirmed based on this provision.

art. 19 cpv. 2 LPAmm

Cited as the procedural rule applying civil procedure norms, analogously, regarding evidence taking.

art. 21 LTC

Cited as the provision linking the applicable procedural law (LPAmm) to the matter at hand.

Art. 2. N. 2

Used in the dispositive to rule on costs and expenses (no fees or costs are charged).

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Testo completo

Incarto n. 11.2002.00017 · Lugano 7 marzo 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario: · Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___._._____(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

*giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002* con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accoltal'appellazione del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1979);

che a sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante, necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”;

che con le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza;

che il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato;

che con scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;

e considerando

in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv. __________ __________ ”;

che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art.

21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile;

che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1);

che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts,

2a edizione, § 4 n. 11);

che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

2.Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario