Possessory Action Appeal Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision to dismiss a possessory action and to assign court fees and costs against them, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline following notification of the lower court's decree, as the action fell under contentious council chamber procedure, and since the appeal was untimely and no justification for the delay or request for reinstatement was provided, the court declared the appeal non-examinable and assessed procedural costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 con, Art. 370 CPC, Art. 137 CPC, Art. 21 LTG, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313*bis*; Possessory Action Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellant challenged a lower court's decision to dismiss a possessory action and to assign court fees and costs against them, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day statutory deadline following notification of the lower court's decree, as the action fell under contentious council chamber procedure, and since the appeal was untimely and no justification for the delay or request for reinstatement was provided, the court declared the appeal non-examinable and assessed procedural costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the decision, indicating the basis for issuing the final judgment.
Applied to impose the costs of the current proceeding on the appellant because the appeal was declared inadmissible.
Testo completo
Incarto n. 11.2002.147 · Lugano, 20 dicembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria: · Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 dicembre 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che mediante decreto del 18 novembre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha stralciato dai ruoli un'azione possessoria promossa con istanza del 21 ottobre 1998 da __________ __________ contro __________ __________ che il Pretore ha posto la tassa di giustizia (fr. 500.–) e le spese del decreto a carico dell'istante, tenuto a rifondere a __________ __________ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 12 dicembre 2002 nel quale chiede di rinunciare alla riscossione di tasse o spese e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili;
che l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che l'impugnabilità di un decreto di stralcio in materia di tasse, spese e ripetibili è data per principio (Rep. 1985 pag. 145 in basso);
che le azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 con rinvio agli art. 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore – siano essi decreti o sentenze – sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 CPC; I CCA, sentenza del
26 settembre 1991 in re S., consid. 6; da ultimo: sentenza del 18 dicembre 2002 in re C., consid. 1);
che nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'istante il 25 novembre 2002, come il medesimo __________ __________ riconosce nell'appello (pag. 1 in fondo) e come risulta dalla busta di intimazione prodotta;
che il termine di 10 giorni è cominciato pertanto a decorrere, in concreto, il 26 novembre 2002 ed è giunto a scadenza il 5 dicembre successivo a mezzanotte;
che, introdotto il 12 dicembre 2002, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;
che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313*bis*
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
*a)* tassa di giustizia fr. 100.–
*b)* spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria